Art. 5 Competenze del Servizio fitosanitario centrale 1. Al Servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento, compete: a) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualita' dei materiali di moltiplicazione; b) l'organizzazione dell'attivita' d'informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, del personale tecnico incaricato dei controlli di cui al Capo III; c) il coordinamento e l'effettuazione delle prove ufficiali di distinguibilita', omogeneita' e stabilita' (DUS), di cui all'articolo 15, ai fini dell'iscrizione al Registro varietale; d) la predisposizione delle modalita' di attuazione dei controlli degli impianti di viti madri e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 7; e) il controllo, la certificazione, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali dei materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base; f) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varieta'; g) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle denunce di cui all'articolo 23 e dei relativi controlli di cui agli articoli 24 e 25. 2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di determinate attivita' di cui al comma 1, lettere c) ed e), ad enti scientifici o di ricerca nazionali in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II.