Art. 5 
 
           Competenze del Servizio fitosanitario centrale 
 
  1. Al Servizio fitosanitario centrale,  quale  autorita'  unica  di
coordinamento, compete: 
    a) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del  presente
decreto, ai  fini  della  tutela  della  qualita'  dei  materiali  di
moltiplicazione; 
    b) l'organizzazione dell'attivita' d'informazione,  formazione  e
coordinamento a livello nazionale, del personale  tecnico  incaricato
dei controlli di cui al Capo III; 
    c) il coordinamento e l'effettuazione delle  prove  ufficiali  di
distinguibilita', omogeneita' e stabilita' (DUS), di cui all'articolo
15, ai fini dell'iscrizione al Registro varietale; 
    d) la predisposizione delle modalita' di attuazione dei controlli
degli impianti di viti madri e vivai e le  procedure  documentate  di
controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente  per  la
protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione  della
vite di cui all'articolo 7; 
    e)    il    controllo,    la    certificazione,    il    rilascio
dell'autorizzazione alla  commercializzazione  e  alla  stampa  delle
etichette ufficiali dei materiali  di  moltiplicazione  di  categoria
iniziale e di base; 
    f) la tenuta  e  l'aggiornamento  del  Registro  nazionale  delle
varieta'; 
    g) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle denunce
di cui all'articolo 23 e dei relativi controlli di cui agli  articoli
24 e 25. 
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con
proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di  determinate  attivita'
di cui al comma 1, lettere c) ed e), ad enti scientifici o di ricerca
nazionali in possesso di adeguata esperienza nella  effettuazione  di
prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II.