Art. 8 
 
               Obblighi degli operatori professionali 
 
  1. L'operatore professionale che produce  piante  di  vite  o  loro
materiali di  moltiplicazione  deve  essere  identificato  nella  sua
funzione  e  ragione  sociale  e  registrato   presso   il   Servizio
fitosanitario nazionale 7, nel  Registro  ufficiale  degli  operatori
professionali (RUOP) in applicazione  degli  articoli  65  e  66  del
regolamento (UE) 2016/2031. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su parere del Comitato  fitosanitario
nazionale,  sono  stabiliti  i  requisiti  di  professionalita',   le
dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo
necessarie all'esercizio dell'attivita' di produzione  dei  materiali
di moltiplicazione della vite. 
  3. Il  Servizio  fitosanitario  regionale  nel  cui  territorio  e'
situata la sede legale  dell'operatore  professionale  provvede  alla
registrazione nel RUOP, in applicazione degli articoli 65  e  66  del
regolamento (UE) 2016/2031. 
  4. Nel caso di  violazione  reiterata  delle  norme  contenute  nel
presente decreto o di cessata attivita' e' disposta la  revoca  della
registrazione di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.