Art. 8 Obblighi degli operatori professionali 1. L'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione deve essere identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrato presso il Servizio fitosanitario nazionale 7, nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabiliti i requisiti di professionalita', le dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attivita' di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite. 3. Il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio e' situata la sede legale dell'operatore professionale provvede alla registrazione nel RUOP, in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031. 4. Nel caso di violazione reiterata delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attivita' e' disposta la revoca della registrazione di cui al comma 1.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.