Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
ai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e, inoltre, si intende per: 
    a) campo di produzione: appezzamento di terreno, dipendente da un
centro aziendale e privo di strutture  stabili,  in  cui  avviene  la
produzione, anche temporanea; 
    b)  centro  aziendale  o  sito:   luogo   operativo   stabilmente
costituito, provvisto di strutture  come  uffici,  serre,  magazzini,
capannoni, attraverso le quali l'operatore  professionale  svolge  le
attivita' di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)
2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione; 
    c) ordinanza fitosanitaria:  ordinanza  adottata  per  motivi  di
necessita'  e  urgenza  dal  direttore  del  Servizio   fitosanitario
centrale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f); 
    d)  diritti  obbligatori:  importi  a  copertura  dei  costi  dei
controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali stabiliti ai sensi
dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre  2016  e
          2017/625 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
          marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.