Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e, inoltre, si intende per: a) campo di produzione: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale e privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea; b) centro aziendale o sito: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attivita' di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione; c) ordinanza fitosanitaria: ordinanza adottata per motivi di necessita' e urgenza dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f); d) diritti obbligatori: importi a copertura dei costi dei controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali stabiliti ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.