IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n.  143,  «Conferimento
alle regioni delle funzioni amministrative in materia di  agricoltura
e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del  14  giugno  1966,
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del  14  giugno  1966,
relativa  alla  commercializzazione  delle  sementi  di   cereali   e
successive modificazioni; 
  Vista la legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  recante  disciplina
dell'attivita' sementiera e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, recante  «Istituzione,  a  norma  dell'art.  24
della legge 25 novembre 1971,  n.  1096,  dei  «Registri  obbligatori
delle varieta'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre
1971, n. 1096, concernente  la  disciplina  della  produzione  e  del
commercio delle sementi e successive modificazioni; 
  Vista la  legge  20  aprile  1976,  n.  195,  recante  modifiche  e
integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096,  sulla  disciplina
dell'attivita' sementiera e successive modificazioni; 
  Vista la legge 22 dicembre  1981,  n.  774,  recante  le  norme  in
materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varieta'
vegetali; 
  Vista la decisione 86/563/CEE della Commissione,  del  12  novembre
1986, che modifica la decisione 81/675/CEE che  constata  che  alcuni
sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili»  ai
sensi, fra l'altro,  delle  direttive  66/401/CEE  e  69/208/CEE  del
Consiglio e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento 2100/94/CE del Consiglio, del 27 luglio  1994,
concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante
attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della  flora  e  della
fauna selvatiche e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2001,  n.  212,  recante
attuazione  delle  direttive  98/95/CE  e  98/96/CE  concernenti   la
commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle
varieta' delle specie  di  piante  agrarie  e  relativi  controlli  e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del  13  giugno  2002,
relativa al catalogo comune delle varieta'  delle  specie  di  piante
agrarie e successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del  13  giugno  2002,
relativa alla commercializzazione delle  sementi  di  barbabietole  e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del  13  giugno  2002,
relativa  alla  commercializzazione  delle  sementi  di   ortaggi   e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del  13  giugno  2002,
relativa  alla  commercializzazione  dei  tuberi-seme  di  patate   e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del  13  giugno  2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante  oleaginose
e da fibra e successive modificazioni; 
  Vista la decisione 2003/17/CE  del  Consiglio,  16  dicembre  2002,
relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo  delle  colture  di
sementi effettuate in paesi terzi  e  all'equivalenza  delle  sementi
prodotte in paesi terzi e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  224,  recante
attuazione  della  direttiva   2001/18/CE   concernente   l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; 
  Visto il regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati e successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2003/90/CE  della  Commissione,  del  6  ottobre
2003, che stabilisce modalita' di applicazione dell'articolo 7  della
direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto  riguarda  i  caratteri
minimi sui quali deve vertere l'esame  e  le  condizioni  minime  per
l'esame  di  alcune  varieta'  delle  specie  di  piante  agricole  e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2003/91/CE  della  Commissione,  del  6  ottobre
2003, che stabilisce le modalita'  di  applicazione  dell'articolo  7
della direttiva  2002/55/CE  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  i
caratteri minimi sui quali  deve  vertere  l'esame  e  le  condizioni
minime per l'esame di alcune  varieta'  delle  specie  di  ortaggi  e
successive modificazioni; 
  Vista la decisione 2004/266/CE  della  Commissione,  del  17  marzo
2004,  che  autorizza  l'apposizione  indelebile  delle   indicazioni
prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere; 
  Vista la decisione 2004/371/CE della  Commissione,  del  20  aprile
2004, relativa  alle  condizioni  per  l'immissione  sul  mercato  di
miscugli di  sementi  destinati  ad  essere  utilizzati  come  piante
foraggere; 
  Vista la decisione 2004/842/CE della Commissione, del  1°  dicembre
2004, relativa alle norme di applicazione con cui  gli  Stati  membri
possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti  a
varieta' per le quali sia stata presentata una domanda di  iscrizione
nel catalogo nazionale delle varieta' delle specie di piante agricole
o delle specie di ortaggi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30  recante
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273» e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2004/117/CE,  recante  modifica  delle
direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE,  2002/57/CE
sugli esami eseguiti sotto  sorveglianza  ufficiale  e  l'equivalenza
delle sementi prodotte in Paesi terzi»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25  giugno  1999,
n. 205; 
  Vista la direttiva 2006/47/CE  della  Commissione,  del  23  maggio
2006, che fissa le condizioni particolari  sulla  presenza  di  Avena
fatua nelle sementi di cereali; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  2009,  n.  149,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2008/62/CE  concernente  deroghe   per
l'ammissione di ecotipi e  varieta'  agricole  naturalmente  adattate
alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica,
nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a
semina di tali ecotipi e varieta'»; 
  Vista la direttiva 2008/124/CE della Commissione, del  18  dicembre
2008, che limita  la  commercializzazione  delle  sementi  di  talune
specie di piante  foraggere,  oleaginose  e  da  fibra  alle  sementi
ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»; 
  Visto il regolamento (CE) 637/2009 della Commissione, del 22 luglio
2009, che stabilisce le modalita' di applicazione per quanto riguarda
l'ammissibilita' delle denominazioni varietali delle specie di piante
agrarie e delle specie di ortaggi; 
  Visto il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2010,  n.  267,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune  deroghe  per
l'ammissione  di  ecotipi  e   varieta'   orticole   tradizionalmente
coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione
genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per
la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in
condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di  tali
ecotipi e varieta'»; 
  Vista la decisione 2011/180/UE  della  Commissione,  del  23  marzo
2011, che stabilisce  le  modalita'  d'applicazione  della  direttiva
2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali
e'  autorizzata  la  commercializzazione  di  piccoli  imballaggi  di
miscugli di sementi standard di piu' varieta' della stessa specie; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  148,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2010/60/UE,  recante  deroghe  per  la
commercializzazione delle miscele  di  sementi  di  piante  foraggere
destinate a essere  utilizzate  per  la  preservazione  dell'ambiente
naturale»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo  4  novembre  2016,  n.  227,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la  direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli  Stati  membri
di limitare o vietare  la  coltivazione  di  organismi  geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio e in particolare  l'articolo  1,
comma 1, lettera b), che introduce al decreto  legislativo  8  luglio
2003, n. 224 il Titolo III bis «Limitazione e divieto di coltivazione
di OGM sul territorio nazionale», nonche' la Decisione di  esecuzione
(UE) 2016/321 della  Commissione,  del  3  marzo  2016  che  modifica
l'ambito  geografico  dell'autorizzazione   alla   coltivazione   del
granturco  geneticamente  modificato,   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 5 marzo 2016 L 60/90; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 11; 
  Vista  la  direttiva  di  esecuzione  (UE)   n.   177/2020,   della
Commissione,  dell'11  febbraio  2020  che  modifica   le   direttive
66/401/CEE,  66/402/CEE,   68/193/CEE,   2002/55/CE,   2002/56/CE   e
2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE  e  93/61/CEE  della
Commissione e le direttive  di  esecuzione  2014/21/UE  e  2014/98/UE
della Commissione per quanto riguarda gli  organismi  nocivi  per  le
piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata, nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2021,
recante  accettazione  delle  dimissioni   della   senatrice   Teresa
Bellanova  dalla  carica  di  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico  di  reggere,  ad
interim, il  medesimo  dicastero  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ad  interim  di
concerto con i Ministri della salute, della giustizia,  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  la  produzione  a  scopo  di
commercializzazione e la commercializzazione di  prodotti  sementieri
riordinando, mediante  coordinamento  ed  integrazione,  le  relative
disposizioni normative in un testo unico. 
  2. Il presente decreto non si applica alle sementi e  ai  materiali
di  moltiplicazione  per  i  quali  sia   provata   la   destinazione
all'esportazione verso Paesi terzi, nonche'  ai  prodotti  sementieri
destinati a usi ornamentali e  ai  prodotti  sementieri  di  varieta'
geneticamente modificate. 
  3. E' considerata «produzione a scopo di  commercializzazione»  dei
prodotti sementieri quella effettuata  da  imprese  che  lavorano  le
sementi e gli  altri  materiali  di  moltiplicazione  selezionandoli,
depurandoli  dalle  scorie  e  confezionandoli  per   il   commercio,
qualunque ne sia l'entita', e la cui attivita' sia indirizzata, anche
saltuariamente,  ai  fini  industriali  o  commerciali.  E'  altresi'
considerata  «produzione  a  scopo  di  commercializzazione»   quella
effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie  e
altri enti, anche se al  solo  fine  della  distribuzione  ai  propri
associati,  compartecipanti  e  dipendenti.  E'  inoltre  considerata
«produzione  a  scopo  di  commercializzazione»  ogni  lavorazione  e
selezione di prodotti sementieri effettuata per conto di terzi. 
  4. Gli agricoltori possono attuare il reimpiego delle sementi o  lo
scambio di parte del raccolto. 
  5. Per «commercializzazione» s'intende la vendita, la detenzione  a
fini di vendita,  l'offerta  in  vendita  e  qualsiasi  collocamento,
fornitura o trasferimento mirante allo  sfruttamento  commerciale  di
sementi a terzi, con o senza compenso. 
  6. Non  sono  considerate  commercializzazione  le  operazioni  non
miranti allo sfruttamento commerciale delle varieta' come: 
    a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e
ispezione; 
  b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione
o imballaggio, purche' essi non  acquisiscano  titoli  sulle  sementi
fornite; 
  c) la fornitura di sementi in determinate condizioni  a  prestatori
di servizi per la produzione di talune materie prime agrarie  a  fini
industriali, ovvero per la propagazione di sementi  finalizzata  alla
produzione di  talune  materie  prime  agrarie  a  fini  industriali,
purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi  fornite  ne'  sul
prodotto del raccolto. Il fornitore  di  tali  sementi  trasmette  al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali   o
all'organismo da questo delegato  alla  certificazione  dei  prodotti
sementieri, una copia delle  pertinenti  disposizioni  del  contratto
concluso con il prestatore  di  servizi,  anche  tramite  la  propria
organizzazione  di  rappresentanza,  comprendente  le  norme   e   le
condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Deve
essere, comunque, garantita la tracciabilita'  di  tutti  i  prodotti
sementieri oggetto della fornitura; 
  d) il reimpiego delle sementi effettuato dagli agricoltori,  ovvero
lo scambio di parte del raccolto effettuato dai medesimi, di  cui  al
comma 4. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art.  117  della  Costituzione  stabilisce  che  la
          potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              -  Il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.   143
          (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
          materia  di  agricoltura   e   pesca   e   riorganizzazione
          dell'Amministrazione   centrale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129. 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - La direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14  giugno
          1966, relativa alla commercializzazione  delle  sementi  di
          piante foraggere e successive modificazioni, e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 11 luglio 1966, n. 125. 
              - La direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14  giugno
          1966, relativa alla commercializzazione  delle  sementi  di
          cereali e successive  modificazioni,  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 11 luglio 1966, n. 125. 
              - La legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  22  dicembre  1971,  n.  322,  abrogata
          dall'articolo 87 del presente decreto, ad  eccezione  degli
          articoli  11,   comma   8,   19,   commi   quattordicesimo,
          quindicesimo e sedicesimo,  20-bis  e  37,  commi  1  e  3,
          riportati nelle note  all'articolo  87,  reca:  (Disciplina
          dell'attivita' sementiera e successive modificazioni). 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8  ottobre
          1973, n.  1065,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          aprile 1974, n. 95, S.O.,  abrogato  dall'articolo  87  del
          presente decreto, ad eccezione degli articolo 8-bis,  comma
          3, 15, commi ottavo e nono, e  17  comma  terzo,  riportati
          nelle   note   all'articolo   87,   reca: (Regolamento   di
          esecuzione  della  legge  25  novembre   1971,   n.   1096,
          concernente la disciplina della produzione e del  commercio
          delle sementi e successive modificazioni). 
              - La legge 20 aprile 1976,  n.  195,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  12  maggio  1976,  n.  124,   abrogata
          dall'articolo 87 del presente decreto, recava: (Modifiche e
          integrazioni alla legge 25 novembre 1971,  n.  1096,  sulla
          disciplina   dell'attivita'   sementiera    e    successive
          modificazioni). 
              - La legge 22 dicembre 1981, n. 774 (Norme  in  materia
          di  versamento  dei  compensi  dovuti  dai  costitutori  di
          varieta' vegetali), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre 1981, n. 356. 
              - La decisione 86/563/CEE  della  Commissione,  del  12
          novembre 1986, che modifica  la  decisione  81/675/CEE  che
          constata che alcuni sistemi di chiusura  sono  "sistemi  di
          chiusura non riutilizzabili" ai sensi, fra  l'altro,  delle
          direttive  66/401/CEE  e   69/208/CEE   del   Consiglio   e
          successive modificazioni, e' pubblicata nella  G.U.C.E.  22
          novembre 1986, n. L 327. 
              - Il  regolamento  2100/94/CE  del  Consiglio,  del  27
          luglio  1994,  concernente  la  privativa  comunitaria  per
          ritrovati  vegetali,  e'  pubblicato  nella   G.U.C.E.   1°
          settembre 1994, n. L 227. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   8
          settembre  1997,  n.  357   (Attuazione   della   direttiva
          92/43/CEE  relativa  alla   conservazione   degli   habitat
          naturali e seminaturali, nonche' della flora e della  fauna
          selvatiche e successive modificazioni), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  24  aprile  2001,  n.  212,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2001, n.  131,
          abrogato  dall'articolo  87  del   presente   decreto,   ad
          eccezione dell'articolo 1, commi 3, 4 e 7, riportati  nelle
          note all'articolo 87,  reca:  (Attuazione  delle  direttive
          98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione  dei
          prodotti sementieri,  il  catalogo  comune  delle  varieta'
          delle specie di  piante  agrarie  e  relativi  controlli  e
          successive modificazioni). 
              - La direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13  giugno
          2002, relativa al  catalogo  comune  delle  varieta'  delle
          specie di piante agrarie  e  successive  modificazioni,  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193. 
              - La direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13  giugno
          2002, relativa alla commercializzazione  delle  sementi  di
          barbabietole  e  successive  modificazioni,  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193. 
              - La direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13  giugno
          2002, relativa alla commercializzazione  delle  sementi  di
          ortaggi e successive  modificazioni,  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193. 
              - La direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13  giugno
          2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme  di
          patate e  successive  modificazioni,  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193. 
              - La direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13  giugno
          2002, relativa alla commercializzazione  delle  sementi  di
          piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni, e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193. 
              - La decisione 2003/17/CE del  Consiglio,  16  dicembre
          2002, relativa all'equivalenza  delle  ispezioni  in  campo
          delle colture  di  sementi  effettuate  in  paesi  terzi  e
          all'equivalenza delle sementi prodotte  in  paesi  terzi  e
          successive modificazioni, e' pubblicata nella  G.U.C.E.  14
          gennaio 2003, n. L 8. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.   224
          (Attuazione   della   direttiva   2001/18/CE    concernente
          l'emissione   deliberata   nell'ambiente    di    organismi
          geneticamente modificati),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O. 
              - Il regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  22  settembre  2003,  relativo  agli
          alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive
          modificazioni, e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  18  ottobre
          2003, n. L 268. 
              - La direttiva  2003/90/CE  della  Commissione,  del  6
          ottobre 2003,  che  stabilisce  modalita'  di  applicazione
          dell'articolo 7 della direttiva  2002/53/CE  del  Consiglio
          per quanto riguarda  i  caratteri  minimi  sui  quali  deve
          vertere l'esame e  le  condizioni  minime  per  l'esame  di
          alcune  varieta'  delle  specie  di   piante   agricole   e
          successive modificazioni, e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  8
          ottobre 2003, n. L 254. 
              - La direttiva  2003/91/CE  della  Commissione,  del  6
          ottobre 2003, che stabilisce le modalita'  di  applicazione
          dell'articolo 7 della direttiva  2002/55/CE  del  Consiglio
          per quanto riguarda  i  caratteri  minimi  sui  quali  deve
          vertere l'esame e  le  condizioni  minime  per  l'esame  di
          alcune  varieta'  delle  specie  di  ortaggi  e  successive
          modificazioni, e' pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2003,
          n. L 254. 
              - La decisione 2004/266/CE della  Commissione,  del  17
          marzo 2004, che autorizza  l'apposizione  indelebile  delle
          indicazioni prescritte sugli imballaggi  delle  sementi  di
          piante foraggere, e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  20  marzo
          2004, n. L 83. 
              - La decisione 2004/371/CE della  Commissione,  del  20
          aprile 2004, relativa alle condizioni per l'immissione  sul
          mercato  di  miscugli  di  sementi  destinati   ad   essere
          utilizzati  come  piante  foraggere,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 22 aprile 2004, n. L 116. 
              - La decisione 2004/842/CE della  Commissione,  del  1°
          dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con  cui
          gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione
          di sementi appartenenti a varieta' per le quali  sia  stata
          presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale
          delle varieta' delle specie  di  piante  agricole  o  delle
          specie di ortaggi e successive modificazioni, e' pubblicata
          nella G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 362. 
              - Il  decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30
          (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo
          15 della legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  e'  pubblicato
          nella Gazzettta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  150,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre  2007,  n.
          211,  abrogato  dall'articolo  87  del  presente   decreto,
          recava: (Attuazione della  direttiva  2004/117/CE,  recante
          modifica   delle    direttive    66/401/CEE,    66/402/CEE,
          2002/54/CE, 2002/55/CE,  2002/57/CE  sugli  esami  eseguiti
          sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle  sementi
          prodotte in Paesi terzi). 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  1999,  n.  507
          (Depenalizzazione dei reati minori e  riforma  del  sistema
          sanzionatorio, ai sensi  dell'articolo  1  della  legge  25
          giugno  1999,  n.  205),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O. 
              - La direttiva 2006/47/CE  della  Commissione,  del  23
          maggio 2006, che  fissa  le  condizioni  particolari  sulla
          presenza di  Avena  fatua  nelle  sementi  di  cereali,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2006, n. L 136. 
              - Il decreto  legislativo  29  ottobre  2009,  n.  149,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2009,  n.
          254,  abrogato  dall'articolo  87  del  presente   decreto,
          recava: (Attuazione della direttiva 2008/62/CE  concernente
          deroghe per l'ammissione di  ecotipi  e  varieta'  agricole
          naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali  e
          minacciate   di   erosione   genetica,   nonche'   per   la
          commercializzazione di sementi e  di  tuberi  di  patata  a
          semina di tali ecotipi e varieta'). 
              - La direttiva 2008/124/CE della  Commissione,  del  18
          dicembre 2008,  che  limita  la  commercializzazione  delle
          sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose  e
          da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di
          base» o «sementi certificate», e' pubblicata nella G.U.U.E.
          19 dicembre 2008, n. L 340. 
              - Il regolamento (CE) 637/2009 della  Commissione,  del
          22 luglio 2009, che stabilisce le modalita' di applicazione
          per quanto riguarda  l'ammissibilita'  delle  denominazioni
          varietali delle specie di piante agrarie e delle specie  di
          ortaggi, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 luglio 2009, n.  L
          191. 
              - Il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento  europeo
          e  del   Consiglio,   del   21   ottobre   2009,   relativo
          all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e  che
          abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e  91/414/CEE,
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309. 
              - Il decreto legislativo  30  dicembre  2010,  n.  267,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  febbraio  2011,  n.
          34,  abrogato  dall'articolo  87  del   presente   decreto,
          recava: (Attuazione della  direttiva  2009/145/CE,  recante
          talune deroghe  per  l'ammissione  di  ecotipi  e  varieta'
          orticole   tradizionalmente   coltivate   in    particolari
          localita' e regioni  e  minacciate  da  erosione  genetica,
          nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per
          la produzione a  fini  commerciali  ma  sviluppate  per  la
          coltivazione   in    condizioni    particolari    per    la
          commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'). 
              - La decisione 2011/180/UE della  Commissione,  del  23
          marzo 2011,  che  stabilisce  le  modalita'  d'applicazione
          della  direttiva  2002/55/CE  del  Consiglio   per   quanto
          riguarda  le  condizioni  alle  quali  e'  autorizzata   la
          commercializzazione di piccoli imballaggi  di  miscugli  di
          sementi standard di piu' varieta' della stessa  specie,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 24 marzo 2011, n. L 78. 
              - Il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  148,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202,
          S.O.,  abrogato  dall'articolo  87  del  presente  decreto,
          recava: (Attuazione  della  direttiva  2010/60/UE,  recante
          deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi
          di piante foraggere destinate a essere  utilizzate  per  la
          preservazione dell'ambiente naturale). 
              - Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di
          protezione contro gli organismi nocivi per le  piante,  che
          modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e
          (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  e
          abroga  le  direttive  69/464/CEE,  74/647/CEE,  93/85/CEE,
          98/57/CE,   2000/29/CE,   2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
          Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23  novembre  2016,
          n. L 317. 
              - Il testo dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  4
          novembre 2016, n.  227  (Attuazione  della  direttiva  (UE)
          2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE  per  quanto
          concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o
          vietare  la   coltivazione   di   organismi   geneticamente
          modificati (OGM) sul  loro  territorio),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2016, n. 288, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Modifiche al decreto  legislativo  8  luglio
          2003, n. 224). - 1. Al decreto legislativo 8  luglio  2003,
          n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 3, comma 1,  dopo  la  lettera  i),
          sono aggiunte le seguenti: 
                    «i-bis) domanda di autorizzazione  all'immissione
          in commercio: la notifica  di  cui  all'articolo  13  della
          direttiva 2001/18/CE, volta ad ottenere l'autorizzazione di
          cui all'articolo 19 della medesima direttiva,  la  notifica
          di cui al titolo III del presente decreto, e la domanda  di
          cui agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003,
          volta ad ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli  7
          e 19 del medesimo regolamento; 
                    i-ter) rinnovo dell'autorizzazione all'immissione
          in commercio: la procedura di  cui  all'articolo  17  della
          direttiva 2001/18/CE e all'articolo 20 del titolo  III  del
          presente  decreto,  nonche'  agli  articoli  11  e  23  del
          regolamento (CE) n. 1829/2003; 
                    i-quater) richiedente: il soggetto  che  presenta
          la domanda di autorizzazione di cui agli articoli  5  e  17
          del regolamento (CE) n.  1829/2003  o  la  domanda  per  il
          rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli  11  e  23
          del regolamento (CE) n. 1829/2003; 
                    i-quinquies)   principio   di   coesistenza:   il
          principio  di  cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  22
          novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2005, n. 5.»; 
                  b) dopo il titolo III, e' inserito il seguente: 
                    «Titolo  III-bis  (Limitazione   e   divieto   di
          coltivazione di ogm sul territorio nazionale). 
                Art. 26-bis (Finalita' e campo di applicazione). - 1.
          Il presente titolo definisce le procedure  per  limitare  o
          vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in
          attuazione della direttiva (UE) 2015/412  che  modifica  la
          direttiva 2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'
          per gli Stati membri di limitare o vietare la  coltivazione
          di  organismi  geneticamente  modificati  (OGM)  sul   loro
          territorio. 
                2. Le misure adottate ai sensi  del  presente  titolo
          non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali
          o contenuti in prodotti. 
                3. Le misure adottate ai sensi  del  presente  titolo
          non riguardano la coltivazione a  fini  sperimentali  cosi'
          come disciplinata dal titolo II del presente decreto. 
                4. Ai fini del presente titolo: 
                  a) si intende per autorizzazione all'immissione  in
          commercio  l'autorizzazione  all'immissione   sul   mercato
          rilasciata ai sensi del titolo III del presente  decreto  e
          l'autorizzazione all'immissione in  commercio  concessa  ai
          sensi della  parte  C  della  direttiva  2001/18/CE  e  del
          regolamento (CE) n. 1829/2003; 
                  b) l'autorita' nazionale competente e' il Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali. 
                Art. 26-ter (Adeguamento dell'ambito  geografico).  -
          1. Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e   di   Bolzano,   puo'   chiedere   l'adeguamento
          dell'ambito geografico  dell'autorizzazione  all'immissione
          in commercio di un OGM in  modo  che  tutto  il  territorio
          nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di
          tale OGM. Tale richiesta  e'  presentata  nel  corso  della
          procedura di autorizzazione all'immissione in commercio  ed
          e' comunicata all'Autorita'  nazionale  competente  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, e al Ministero della salute. 
                2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di
          cui  al  comma  1   entro   quarantacinque   giorni   dalla
          trasmissione della relazione di  valutazione  effettuata  a
          norma  dell'articolo  14,  paragrafo  2,  della   direttiva
          2001/18/CE, dell'articolo 17, comma 5,  o  dalla  ricezione
          del  parere  dell'Autorita'  europea   per   la   sicurezza
          alimentare  a  norma  dell'articolo  6,  paragrafo   6,   e
          dell'articolo 18, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.
          1829/2003. 
                3.  L'autorizzazione  all'immissione  in   commercio,
          rilasciata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, la decisione
          adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 3, o  il  rinnovo
          dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'articolo  20,
          in mancanza di conferma  da  parte  del  notificante,  sono
          emessi sulla base dell'ambito geografico modificato. 
                4. Qualora la richiesta di cui al comma 1  sia  stata
          comunicata  alla  Commissione  europea  dopo  la  data   di
          trasmissione della relazione di valutazione  effettuata  ai
          sensi  dell'articolo  17,  il  termine  per   il   rilascio
          dell'autorizzazione di cui  all'articolo  18,  comma  1,  e
          quello per l'adozione della decisione di  cui  all'articolo
          18, comma 3, sono prorogati per una sola volta di  quindici
          giorni. 
                Art. 26-quater (Misure  che  limitano  o  vietano  la
          coltivazione  di  OGM  sul  territorio  nazionale).  1.  Il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          puo' adottare misure che limitano o  vietano  su  tutto  il
          territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione
          di un OGM o di un gruppo di  OGM,  definito  in  base  alla
          coltura  o  al  tratto,   autorizzati   all'immissione   in
          commercio, nel caso in cui non sia stata presentata  alcuna
          richiesta  a  norma   dell'articolo   26-ter,   ovvero   il
          notificante o  il  richiedente  abbia  confermato  l'ambito
          geografico della notifica o della  domanda  iniziale.  Tali
          misure  sono  conformi  al  diritto  dell'Unione   europea,
          rispettose  dei  principi  di  proporzionalita'  e  di  non
          discriminazione, e motivate in base a: 
                  a) obiettivi di politica ambientale; 
                  b) pianificazione urbana e territoriale; 
                  c) uso del suolo; 
                  d) impatti socio-economici; 
                  e) esigenza di evitare la presenza di OGM in  altri
          prodotti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo  26-bis
          della direttiva 2001/18/CE; 
                  f) obiettivi di politica agricola; 
                  g) ordine pubblico. 
                2. Le misure che limitano o vietano  la  coltivazione
          di OGM sul  territorio  nazionale  sono  adottate,  sentiti
          l'Autorita' nazionale competente  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, e il Ministero della salute, nonche', se  motivate
          in base al fattore di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e,  se
          motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera  d),
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
          Qualora le misure  siano  motivate  in  base  a  situazioni
          riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera g),  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno. 
                3. Fatta eccezione per la  motivazione  prevista  dal
          comma  1,  lettera  g),  che  non  puo'  essere  utilizzata
          singolarmente, le motivazioni di cui  al  comma  1  possono
          essere addotte singolarmente o in combinazione,  a  seconda
          delle circostanze particolari  del  territorio  in  cui  si
          applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di  cui  al
          comma 1 non  devono  contrastare  con  la  valutazione  del
          rischio ambientale  effettuata  ai  sensi  della  direttiva
          2001/18/CE, del presente decreto o del regolamento (CE)  n.
          1829/2003. 
                4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di
          misure corredate delle  corrispondenti  motivazioni,  prima
          della  loro  adozione.  Tale  comunicazione   puo'   essere
          effettuata anche prima del completamento della procedura di
          autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM. 
                5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data
          della comunicazione di cui al comma 4: 
                  a) il Ministero delle politiche agricole alimentari
          e forestali si astiene dall'adottare le misure  di  cui  al
          comma 1; 
                  b)  e'  vietato  impiantare   l'OGM   o   gli   OGM
          interessati dalle proposte di misure  di  cui  al  comma  4
          nelle aree alle quali tali misure sono riferite; 
                  c) le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure
          di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto
          di  cui  alla  lettera  b)  nonche'  l'autorita',  di   cui
          all'articolo 35-bis, comma 4,  competente  all'applicazione
          delle  sanzioni  amministrative   previste   dal   medesimo
          articolo. 
                6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le  misure
          di cui al comma 1 sono adottate con  decreto  del  Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   di
          concerto con il Ministro della salute  e  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e,
          se motivate in base al fattore di cui al comma  1,  lettera
          b), con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          se motivate in base al fattore di cui al comma  1,  lettera
          d),  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  e,  se
          motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera  g),
          con il  Ministro  dell'interno,  nonche'  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
          Dette misure sono adottate o  nella  forma  originariamente
          proposta o in una versione modificata che tiene conto delle
          osservazioni  eventualmente  ricevute   dalla   Commissione
          europea, rese note alle regioni e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
                7. Le misure adottate ai sensi del presente  articolo
          non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale
          di moltiplicazione  di  OGM  autorizzati  che  siano  stati
          legittimamente impiantati prima dell'adozione delle  misure
          che  limitano  e  vietano  la  coltivazione  di   OGM   sul
          territorio nazionale, conformemente al comma 6. 
                8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali  comunica  l'adozione  delle  misure  di  cui  al
          presente articolo  alla  Commissione  europea,  agli  altri
          Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorita'
          nazionale competente di cui all'articolo  2,  comma  1,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          il Ministero della salute nonche' le regioni e le  province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano  pubblicano  le  misure
          adottate sui propri siti internet istituzionali. 
                Art.   26-quinquies    (Reintegrazione    nell'ambito
          geografico e revoca delle misure di limitazione o divieto).
          - 1. Ogni regione o provincia  autonoma  puo'  chiedere  al
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          che il suo territorio  o  parte  di  esso  sia  reintegrato
          nell'ambito geografico  dell'autorizzazione  all'immissione
          in commercio di un OGM dal quale era stato  precedentemente
          escluso ai sensi dell'articolo 26-ter,  o  di  revocare  le
          misure  di  cui  all'articolo  26-quater  relativamente  al
          proprio  territorio.   La   richiesta   di   reintegrazione
          dell'ambito  geografico  o  la  revoca  delle   misure   di
          limitazione  o  divieto  sono  predisposte  con  atto   del
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
                2. Se le richieste di cui al comma  1  riguardano  la
          reintegrazione nell'ambito  geografico  dell'autorizzazione
          all'immissione in commercio di un OGM, il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali  trasmette  dette
          richieste all'autorita' che ha rilasciato  l'autorizzazione
          all'immissione in commercio. 
                3. Se la coltivazione di un OGM e' stata  autorizzata
          ai  sensi  dell'articolo  18,  commi  1  e  3,  l'autorita'
          nazionale  competente  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          ricevuta la richiesta di reintegrazione, modifica  l'ambito
          geografico dell'autorizzazione  ovvero  della  decisione  e
          informa la Commissione  europea,  gli  Stati  membri  e  il
          titolare dell'autorizzazione. 
                4. Se le richieste di  reintegrazione  riguardano  la
          revoca  delle  misure  adottate  ai   sensi   dell'articolo
          26-quater, queste ultime sono revocate di conseguenza,  con
          le  medesime  modalita'  di  cui   allo   stesso   articolo
          26-quater, comma 6. Il Ministero delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali informa della revoca la  Commissione
          europea,   gli   altri   Stati   membri   e   il   titolare
          dell'autorizzazione. Il Ministero delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, l'autorita' nazionale competente di
          cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della salute e le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          pubblicano le misure modificate sui  propri  siti  internet
          istituzionali. 
                Art. 26-sexies (Coesistenza nelle zone di frontiera o
          tra Regioni confinanti). - 1.  A  decorrere  dal  3  aprile
          2017, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad altri Stati
          membri o ad altre regioni e province  autonome  in  cui  la
          coltivazione di tali OGM e' vietata, adottano nelle zone di
          frontiera o di confine del loro territorio i  provvedimenti
          necessari  al  fine  di  evitare  eventuali  contaminazioni
          transfrontaliere nel territorio degli Stati o delle regioni
          e delle province autonome  limitrofi,  tenuto  conto  della
          raccomandazione della Commissione  europea  del  13  luglio
          2010 e nel rispetto del principio di  coesistenza,  dandone
          notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
          forestali,   ai   fini   della   comunicazione   di   detti
          provvedimenti alla Commissione europea. 
                2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma
          1,  ritiene  che  non  sussistano  le  condizioni  previste
          dall'articolo  26-bis,  paragrafo  1-bis,  della  direttiva
          2001/18/CE,  alla   luce   delle   particolari   condizioni
          geografiche, ne da'  comunicazione  motivata  al  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   che
          informa lo  Stato,  la  regione  o  la  provincia  autonoma
          confinante in cui la coltivazione degli OGM e' vietata.  Se
          lo Stato, la regione  o  la  provincia  autonoma  limitrofa
          ritiene che sussistano le condizioni previste dall'articolo
          26-bis, paragrafo 1-bis,  della  direttiva  2001/18/CE,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          richiede alla regione o provincia autonoma  interessata  di
          adottare i provvedimenti di cui al comma 1. 
                3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di  cui
          al comma  1,  e'  vietato  impiantare  OGM  nelle  zone  di
          frontiera con Stati membri in cui la coltivazione  di  tali
          OGM  e'  vietata  ai  sensi  degli  articoli  26-ter  della
          direttiva 2001/18/CE e nelle zone di confine con le regioni
          e province autonome in cui la coltivazione di tali  OGM  e'
          vietata ai sensi degli  articoli  26-ter  e  26-quater  del
          presente decreto. Le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di  Bolzano,  sul  cui  territorio  devono  essere
          attuati tali provvedimenti, informano gli  operatori  circa
          tale divieto nonche' l'autorita' competente ad irrogare  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  all'articolo
          35-bis.»; 
                  c) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
                «Art. 35-bis (Sanzioni relative al Titolo III-bis). -
          1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  25.000  a  euro
          75.000 chiunque viola: 
                  a)  i  divieti  di  coltivazione   introdotti   con
          l'adeguamento dell'ambito geografico  stabilito,  nei  casi
          previsti, da uno dei seguenti provvedimenti: 
                    1) l'autorizzazione  concessa  dalla  Commissione
          europea, ai sensi degli articoli 7  e  19  del  regolamento
          (CE) n. 1829/2003; 
                    2)   l'autorizzazione    emessa    dall'autorita'
          nazionale competente di uno Stato  membro  ai  sensi  degli
          articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE; 
                    3)  l'autorizzazione  rilasciata   dall'autorita'
          nazionale competente di cui all'articolo  2,  comma  1,  ai
          sensi dell'articolo 18, comma  1,  e,  se  ne  ricorrono  i
          presupposti,   la   decisione   adottata   dalla   medesima
          autorita', ai sensi dell'articolo 18, comma 3; 
                  b) i divieti  di  coltivazione  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 26-quater, comma 6; 
                  c) i divieti  temporanei  di  impianto  dell'OGM  o
          degli OGM  interessati  previsti  dall'articolo  26-quater,
          comma 5, lettera b), e dall'articolo 26-sexies, comma 3. 
                2.    Al    trasgressore     e'     applicata     con
          ordinanza-ingiunzione,    la    sanzione     amministrativa
          accessoria  della  sospensione,  fino  a  sei  mesi,  della
          facolta'  di  coltivazione  di   OGM   attribuita   con   i
          provvedimenti di immissione in commercio. 
                3. Chiunque viola i divieti di  cui  al  comma  1  e'
          tenuto a procedere alla distruzione delle  coltivazioni  di
          OGM illecitamente impiantate e al  ripristino  dello  stato
          dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario  e
          con i titolari di diritti reali o  personali  di  godimento
          sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
          di dolo o colpa, in base agli accertamenti  effettuati,  in
          contraddittorio con i soggetti  interessati,  dai  soggetti
          preposti al  controllo.  L'Autorita'  di  cui  al  comma  4
          dispone con ordinanza le operazioni a tal  fine  necessarie
          ed il  termine  entro  cui  provvedere,  decorso  il  quale
          procede all'esecuzione in danno dei soggetti  obbligati  ed
          al recupero delle somme anticipate. 
                4. Il Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della
          tutela della qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti
          agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari   e   forestali    e'    autorita'    competente
          all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste  dal
          presente articolo. Restano ferme le  competenze  spettanti,
          ai sensi della  normativa  vigente,  agli  organi  preposti
          all'accertamento delle violazioni. 
                5. Il pagamento delle somme dovute  per  le  sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dal presente articolo e'
          devoluto ad apposito capitolo del capo XVII dello stato  di
          previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.».». 
              - Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del  15  marzo  2017  relativo  ai  controlli
          ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuati  per
          garantire l'applicazione della legislazione sugli  alimenti
          e sui mangimi, delle norme sulla  salute  e  sul  benessere
          degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
          prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti
          (CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,
          (CE) n. 1107/2009, (UE) n.  1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,
          (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dei regolamenti  (CE)  n.  1/  2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE  del  Consiglio   (regolamento   sui   controlli
          ufficiali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017,  n.
          L 95. 
              - Il testo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019,
          n.  117  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2018),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre  2019,  n.  245,  cosi'
          recita: 
                «Art. 11 (Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2016/2031, relativo alle misure di  protezione  contro  gli
          organismi nocivi per le piante, che modifica i  regolamenti
          (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio e  abroga  le  direttive
          69/464/CEE, 74/647/CEE,  93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,
          2006/91/CE e 2007/33/CE  del  Consiglio,  e,  limitatamente
          alla normativa nazionale sulla sanita' delle  piante,  alle
          disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/625  relativo  ai
          controlli  ufficiali  e  alle  altre  attivita'   ufficiali
          effettuati per garantire l'applicazione della  legislazione
          sugli alimenti e sui mangimi, delle norme  sulla  salute  e
          sul benessere degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante
          nonche' sui prodotti  fitosanitari,  recante  modifica  dei
          regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.
          1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n.  1151/2012,  (UE)  n.
          652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)  2016/2031  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n.  1/2005  e
          (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
          1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE   del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE del Consiglio, nonche' per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale in materia di sementi, di materiali  di
          moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei
          materiali  di  moltiplicazione  della  vite,  al  fine  del
          riordino  e  della  semplificazione  normativa).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  le
          procedure di cui all'articolo 31 della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
          Commissioni  parlamentari,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi  con  i  quali
          provvede  ad   adeguare   la   normativa   nazionale   alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.   2016/2031   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e,
          limitatamente alla normativa nazionale sulla sanita'  delle
          piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del
          Parlamento  europeo,  del  15   marzo   2017,   nonche'   a
          raccogliere in appositi testi unici tutte le norme  vigenti
          in materia di sementi e  di  materiali  di  moltiplicazione
          delle piante da frutto, delle ortive  e  dei  materiali  di
          moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in
          coordinamento con  le  disposizioni  del  regolamento  (UE)
          2016/2031, relativo alle misure di  protezione  contro  gli
          organismi  nocivi  per  le  piante,  e  con  le  pertinenti
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/625. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
          e del turismo, di concerto con  i  Ministri  della  salute,
          della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
          internazionale,  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
          sviluppo economico. 
                3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a)  adeguamento  e  semplificazione   delle   norme
          vigenti    sulla    base    delle    attuali     conoscenze
          tecnico-scientifiche di settore; 
                  b)  coordinamento  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia, apportando le modifiche necessarie per  garantirne
          la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare,
          aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
                  c)  risoluzione   di   eventuali   incongruenze   e
          antinomie     tenendo     conto     degli      orientamenti
          giurisprudenziali consolidati; 
                  d) revisione  dei  procedimenti  amministrativi  al
          fine di ridurre i termini procedimentali; 
                  e) individuazione delle autorita' competenti, degli
          organismi   delegati   e   dei   compiti   conferiti    per
          l'applicazione  del  regolamento  (UE)  2016/2031   e   del
          regolamento (UE)  2017/625  nel  settore  della  protezione
          delle piante dagli organismi nocivi; 
                  f) adozione di un Piano di emergenza nazionale,  in
          cui  siano  definite  le  linee  di  azione,  le  strutture
          partecipanti, le responsabilita', le procedure e le risorse
          finanziarie da mettere a disposizione in caso  di  scoperta
          di  focolai  di  organismi  nocivi  in   applicazione   del
          regolamento (UE) 2016/2031; 
                  g) adeguamento dei posti di controllo  frontalieri,
          gia' punti di entrata di  cui  al  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni
          strumentali  e  di  personale,  per  dare  applicazione  al
          regolamento (UE)  2017/625  nel  settore  della  protezione
          delle piante dagli organismi nocivi; 
                  h) definizione di un Piano di  controllo  nazionale
          pluriennale per il settore della  protezione  delle  piante
          dagli organismi nocivi; 
                  i)  designazione  dei   laboratori   nazionali   di
          riferimento, con le  strutture  e  le  risorse  necessarie,
          nonche' dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE)
          2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove  e  diagnosi
          di laboratorio  su  organismi  nocivi,  piante  e  prodotti
          vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031; 
                  l) individuazione delle stazioni  di  quarantena  e
          delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE)
          2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse; 
                  m) realizzazione di un sistema elettronico  per  la
          raccolta delle informazioni del settore  fitosanitario,  da
          collegare  e  da  rendere  compatibile   con   il   sistema
          informatico dell'Unione europea; 
                  n) ridefinizione del sistema sanzionatorio  per  la
          violazione  delle   disposizioni   del   regolamento   (UE)
          2016/2031 e del regolamento (UE)  2017/625,  attraverso  la
          previsione di sanzioni amministrative efficaci,  dissuasive
          e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni  medesime,
          nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al
          presente comma; 
                  o) destinazione di una  quota  parte  dei  proventi
          derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova
          istituzione previste dai  decreti  legislativi  di  cui  al
          comma  1  all'attuazione  delle  misure  di   eradicazione,
          gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale,  di
          cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite  del  50  per
          cento dell'importo complessivo; 
                  p)  ricognizione  e  abrogazione   espressa   delle
          disposizioni nazionali  oggetto  di  abrogazione  tacita  o
          implicita nonche' di quelle che siano  prive  di  effettivo
          contenuto normativo o comunque obsolete.». 
              - La direttiva di esecuzione (UE)  n.  177/2020,  della
          Commissione,  dell'11  febbraio  2020   che   modifica   le
          direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE,  68/193/CEE,  2002/55/CE,
          2002/56/CE  e  2002/57/CE  del  Consiglio,   le   direttive
          93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le  direttive  di
          esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE  della  Commissione  per
          quanto riguarda gli organismi nocivi per  le  piante  sulle
          sementi  e  altro  materiale  riproduttivo   vegetale,   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 13 febbraio 2020, n. L 41.