Art. 2 
 
                   Autorita' nazionale competente 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
seguito  denominato  Ministero,  e'   individuato   quale   autorita'
nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto. 
  2. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorita' unica
di coordinamento a livello nazionale responsabile per: 
  a)  il  coordinamento  delle  attivita'  tecnico-amministrative   e
tecnico-scientifiche   relative   all'attuazione   delle    direttive
dell'Unione  in  materia  di  produzione  e  commercializzazione  dei
prodotti sementieri; 
  b) il  coordinamento  delle  prove  ufficiali  di  distinguibilta',
omogeneita'  e  stabilita'  (DUS)  di  cui  all'articolo  9  ai  fini
dell'iscrizione al Registro nazionale; 
  c) la predisposizione delle modalita' di attuazione  dei  controlli
ufficiali dei prodotti  sementieri  e  le  procedure  documentate  di
controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente  per  la
protezione delle piante - sezione sementi, istituito con decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  30  giugno
2016, n. 17713, di seguito «Gruppo di lavoro permanente»; 
  d)  la  tenuta  e  l'aggiornamento  del  Registro  nazionale  delle
varieta'.