Art. 2 Autorita' nazionale competente 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, e' individuato quale autorita' nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto. 2. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorita' unica di coordinamento a livello nazionale responsabile per: a) il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri; b) il coordinamento delle prove ufficiali di distinguibilta', omogeneita' e stabilita' (DUS) di cui all'articolo 9 ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale; c) la predisposizione delle modalita' di attuazione dei controlli ufficiali dei prodotti sementieri e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione sementi, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito «Gruppo di lavoro permanente»; d) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varieta'.