Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) anno di produzione: anno relativo alla prima lavorazione, selezione e confezionamento delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione; b) associazione varietale: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente iscritto al Registro nazionale delle varieta' di piante agrarie, con sementi certificate di uno o piu' determinati impollinatori, ugualmente iscritti, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti; c) avente causa: persona fisica o giuridica alla quale e' stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varieta' prima spettanti al costitutore; d) Comitato fitosanitario nazionale: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117; e) costitutore: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varieta' ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varieta' che cura direttamente o affida ad un responsabile della conservazione; f) ditta sementiera: operatore professionale impegnato in almeno una delle seguenti attivita': produzione, lavorazione o commercializzazione di prodotti sementieri; g) germinabilita': percentuale in numero di semi puri capaci di produrre germinelli normali potenzialmente in grado di svilupparsi in piante normali in condizioni favorevoli di coltura; h) ibridi: piante derivanti da incroci di due o piu' varieta' della stessa specie di vegetale; i) ibrido impollinatore-dipendente: il componente maschiosterile dell'associazione varietale o dell'ibrido (componente femminile); l) impollinatore: il componente che emette polline nell'associazione varietale o dell'ibrido (componente maschile); m) linea «inbred»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti; n) lotto: un quantitativo omogeneo di sementi o di materiali di riproduzione che non superi i limiti di peso, indicati nell'allegato IV, al presente decreto di cui costituisce parte integrante; o) miscugli: la partita di sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili costituita da due o piu' specie o varieta', quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantita', superi la percentuale ponderale del 5 per cento; p) micropropagazione: la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetali differenziati ottenuti da una pianta; q) pianta madre: una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione; r) prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione e alla moltiplicazione delle piante; s) purezza fisica: la percentuale in peso del seme puro della varieta' o specie contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurita' sono costituite da sostanze inerti e semi di altre varieta' o specie; t) responsabile della conservazione in purezza: la persona fisica o giuridica che cura il mantenimento in purezza della varieta', per conto del costitutore; u) servizio fitosanitario nazionale: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio fitosanitario centrale e nei Servizi fitosanitari regionalie delle province autonome; v) stabilimento: ogni unita' produttiva stabilmente costituita, provvista di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali la ditta sementiera svolge le attivita' previste dal presente decreto; z) varieta' sintetiche: varieta' risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi; aa) unita' di vendita: la piu' piccola unita', commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che puo' costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si veda nelle note alle premesse.