Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
definizioni: 
  a) anno  di  produzione:  anno  relativo  alla  prima  lavorazione,
selezione e confezionamento delle sementi e degli altri materiali  di
riproduzione e moltiplicazione; 
  b) associazione varietale: un'associazione di  sementi  certificate
di  un  determinato  ibrido  impollinatore-dipendente,  ufficialmente
iscritto al Registro nazionale delle varieta' di piante agrarie,  con
sementi  certificate  di  uno  o  piu'   determinati   impollinatori,
ugualmente  iscritti,  e  miscelate  meccanicamente  in   proporzioni
stabilite congiuntamente  dai  responsabili  della  conservazione  in
purezza di tali componenti; 
  c) avente causa: persona fisica o giuridica  alla  quale  e'  stato
trasmesso o che ha acquisito  le  prerogative  sulla  varieta'  prima
spettanti al costitutore; 
  d) Comitato fitosanitario nazionale: organismo di  cui  al  decreto
legislativo recante  norme  per  la  protezione  delle  piante  dagli
organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre
2019, n. 117; 
  e) costitutore: la persona fisica o giuridica che ha creato  oppure
scoperto e  sviluppato  la  varieta'  ovvero  il  suo  avente  causa,
responsabile della conservazione in purezza della varieta'  che  cura
direttamente o affida ad un responsabile della conservazione; 
  f) ditta sementiera: operatore professionale  impegnato  in  almeno
una   delle   seguenti   attivita':   produzione,    lavorazione    o
commercializzazione di prodotti sementieri; 
  g) germinabilita': percentuale in numero di  semi  puri  capaci  di
produrre germinelli normali potenzialmente in grado di svilupparsi in
piante normali in condizioni favorevoli di coltura; 
  h) ibridi: piante derivanti da incroci di due o piu' varieta' della
stessa specie di vegetale; 
  i) ibrido impollinatore-dipendente:  il  componente  maschiosterile
dell'associazione varietale o dell'ibrido (componente femminile); 
  l)   impollinatore:    il    componente    che    emette    polline
nell'associazione varietale o dell'ibrido (componente maschile); 
  m)  linea  «inbred»:  linea  sufficientemente  omogenea  e  stabile
ottenuta  sia  per  autofecondazione  artificiale   accompagnata   da
selezione  durante  parecchie   generazioni   successive,   sia   con
operazioni equivalenti; 
  n) lotto: un quantitativo omogeneo di sementi  o  di  materiali  di
riproduzione che non superi i limiti di peso, indicati  nell'allegato
IV, al presente decreto di cui costituisce parte integrante; 
  o) miscugli: la partita di sementi, tuberi, bulbi, rizomi e  simili
costituita da due o piu' specie o varieta', quando l'insieme di esse,
meno quella presente in maggiore  quantita',  superi  la  percentuale
ponderale del 5 per cento; 
  p) micropropagazione: la pratica  che  prevede  la  moltiplicazione
rapida del materiale vegetale al fine di produrre un  elevato  numero
di piante, impiegando colture in  vitro  provenienti  da  boccioli  o
meristemi vegetali differenziati ottenuti da una pianta; 
  q) pianta madre: una pianta  identificata  da  cui  si  ottiene  il
materiale di propagazione; 
  r) prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i  rizomi  e
simili, destinati alla  riproduzione  e  alla  moltiplicazione  delle
piante; 
  s) purezza fisica: la percentuale  in  peso  del  seme  puro  della
varieta' o specie contenuta in un  lotto  o  in  una  confezione.  Le
impurita' sono costituite da sostanze inerti e semi di altre varieta'
o specie; 
  t) responsabile della conservazione in purezza: la persona fisica o
giuridica che cura il mantenimento in  purezza  della  varieta',  per
conto del costitutore; 
  u) servizio fitosanitario nazionale: l'organismo di cui al  decreto
legislativo recante  norme  per  la  protezione  delle  piante  dagli
organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre
2019, n. 117, articolato nel Servizio fitosanitario  centrale  e  nei
Servizi fitosanitari regionalie delle province autonome; 
  v) stabilimento: ogni  unita'  produttiva  stabilmente  costituita,
provvista di strutture  come  uffici,  serre,  magazzini,  capannoni,
attraverso le quali la ditta sementiera svolge le attivita'  previste
dal presente decreto; 
  z) varieta' sintetiche: varieta' risultanti dalla  progenie  di  un
certo numero di linee liberamente fecondatesi; 
  aa) unita' di vendita: la piu' piccola  unita',  commerciale  o  di
altro  tipo,   utilizzabile   nella   fase   di   commercializzazione
interessata, che puo' costituire il sottoinsieme o  l'insieme  di  un
lotto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'articolo 11 della legge  4  ottobre
          2019, n. 117, si veda nelle note alle premesse.