Art. 4 
 
               Classificazioni dei prodotti sementieri 
 
  1. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  i  prodotti
sementieri sono distinti nei seguenti gruppi: 
  a) foraggere; 
  b) cereali; 
  c) barbabietole; 
  d) oleaginose e da fibra; 
  e) ortaggi; 
  f) patate; 
  g) miscugli; 
  h) altri prodotti  sementieri  diversi  da  quelli  indicate  dalle
lettere precedenti. 
  2. Ai fini della classificazione dei prodotti sementieri le  specie
appartenenti ai gruppi di cui al comma 1, ad eccezione dei  miscugli,
sono elencate nell'allegato I al presente decreto di cui  costituisce
parte integrante. Il Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali,  con  proprio  decreto,  stabilisce,  conformemente   alle
disposizioni europee, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di
cui all'allegato I. 
  3. I prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di cui al comma  1,
e alle specie di cui all'allegato I, si  suddividono  nelle  seguenti
categorie: 
  a) categoria pre-base: le sementi e i materiali di  moltiplicazione
di  generazioni  antecedenti  la   categoria   base,   prodotti   dal
costitutore o aventi causa, direttamente o sotto  la  loro  personale
responsabilita',  secondo  norme  di  selezione  che  assicurino   la
conservazione in purezza delle varieta'  a  partire  dalla  selezione
conservatrice; 
  b) categoria di base: le sementi e i materiali di  moltiplicazione,
prodotti dal costitutore o aventi causa, direttamente o sotto la loro
personale responsabilita', secondo norme di selezione che  assicurino
la conservazione in purezza delle varieta'; 
  c)  categoria  certificata:   le   sementi   e   i   materiali   di
moltiplicazione derivanti da prodotto appartenente alla categoria  di
base, in prima o seconda riproduzione; 
  d)  categoria  commerciale:   le   sementi   e   i   materiali   di
moltiplicazione  di  piante  erbacee,  ad  esclusione  delle  sementi
ortive,  non  classificabili  nella  «categoria  di  base»  o   nella
«categoria certificata» e identificabili soltanto tramite la specie; 
  e) categoria standard: le sementi e i materiali di  moltiplicazione
di specie ortive, per le quali e'  previsto  l'obbligo  del  registro
varietale, prodotte da varieta' dotate  di  sufficiente  identita'  e
purezza varietale; 
  f) categoria «mercantile ortiva»:  le  sementi  e  i  materiali  di
moltiplicazione  di  specie  ortive,  diverse  da   quelle   elencate
nell'allegato II, sezione C, per le quali non e'  previsto  l'obbligo
del registro varietale e che devono rispondere alle condizioni di cui
all'allegato VI, sezione II. 
  4.  I  prodotti  sementieri  delle  categorie  pre-base,   base   e
certificata devono essere ufficialmente controllati e certificati. 
  5. I requisiti delle categorie di cui al comma 3 sono stabiliti  al
Capo III.