Art. 5 
 
        Miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione 
 
  1. Salvo quanto disposto dal comma 2,  la  commercializzazione  dei
miscugli e' consentita nei seguenti casi: 
  a) miscugli  destinati  alla  produzione  di  foraggi:  i  miscugli
contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni
A e B, con esclusione delle varieta' di cui all'articolo 34, comma 4; 
  b)  miscugli  destinati  alla  costituzione  di  tappeti  erbosi  o
comunque  non  destinati  alla  produzione  di  foraggi:  i  miscugli
contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato
II, sezioni A e B  e  sementi  appartenenti  a  specie  vegetali  non
incluse tra quelle richiamate nel presente comma; 
  c) miscele di sementi per la preservazione dell'ambiente  naturale,
di cui all'articolo 62, comma 4, nel quadro della conservazione delle
risorse genetiche; 
  d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi  di
diverse specie di cereali di cui all'allegato I; 
  e) miscugli di diverse varieta' di specie di cereali: i miscugli di
varieta' diverse di una specie  di  cereali  purche'  tali  miscugli,
sulla  base  delle  conoscenze  scientifiche  e  tecniche,  risultino
particolarmente efficaci contro la propagazione di  taluni  organismi
nocivi; 
  f) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: 
  1) miscugli di sementi  standard  di  piu'  varieta'  della  stessa
specie in piccoli imballaggi; 
  2)  miscugli  di  sementi  della   categoria   mercantile   ortiva,
caratterizzati solo per la specie, in piccoli imballaggi; 
  3) miscugli di  sementi  standard  e  di  sementi  della  categoria
mercantile ortiva caratterizzati  solo  per  la  specie,  in  piccoli
imballaggi. 
  2. Per le sementi e per  i  materiali  di  moltiplicazione  di  cui
all'articolo 4, la commercializzazione di miscugli e' consentita alle
condizioni di cui  all'articolo  31,  comma  4,  e  solo  in  piccoli
imballaggi  di  cui  all'allegato  V  al  presente  decreto,  di  cui
costituisce parte integrante. 
  3. I miscugli di cui al  comma  1,  lettera  c),  devono  escludere
totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varieta'
geneticamente modificate nonche' qualsiasi forma di contaminazione da
detto materiale. 
  4. Le diverse componenti dei miscugli di cui al  presente  articolo
devono essere conformi, prima di  essere  mescolate,  alle  norme  di
commercializzazione a esse applicabili. 
  5. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi  di  cui  al
comma 1, lettere a), b), c) e f) non devono essere superiori al  peso
o al numero di pezzi indicati nell'allegato V. 
  6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con
proprio decreto, in conformita' alle disposizioni europee,  determina
condizioni specifiche per cio' che riguarda la commercializzazione di
miscugli compresi i piccoli imballaggi in relazione a: 
  a) altre condizioni per la commercializzazione dei miscugli di  cui
al comma  1,  lettere  a)  e  b)  con  particolare  riferimento  alle
etichettature, al controllo della produzione e al  campionamento  dei
lotti di partenza e dei miscugli prodotti; 
  b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli  di
cui al comma 1, lettere c), d) ed e); 
  c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui  al  comma  1,
lettera f), le dimensioni massime per gli imballaggi  e  i  requisiti
per l'etichettatura.