Art. 4 
 
           Competenze del Servizio fitosanitario centrale 
 
  1. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorita' unica
a livello nazionale responsabile per: 
    a) il  coordinamento  delle  attivita'  tecnico-amministrative  e
tecnico-scientifiche   relative   all'attuazione   delle    direttive
dell'Unione    in    materia    di    qualita',    etichettatura    e
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione; 
    b) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del  presente
decreto, ai  fini  della  tutela  della  qualita'  dei  materiali  di
moltiplicazione; 
    c) il coordinamento delle prove ufficiali di campo per  accertare
i requisiti di distinguibilita', omogeneita' e  stabilita'  (DUS)  di
cui all'articolo 11 ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale; 
    d) la predisposizione delle modalita' di attuazione dei controlli
e le procedure documentate di controllo,  nelle  diverse  fasi  della
certificazione, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per
la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei
fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, istituito  con  decreto
del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
ministeriale il 30 giugno 2016,  n.  17713,  di  seguito  «Gruppo  di
lavoro permanente»; 
    e) la tenuta  e  l'aggiornamento  del  Registro  nazionale  delle
varieta'; 
    f) le funzioni di cui all'articolo 67. 
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con
proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di  determinate  attivita'
di cui al comma 1, lettera c),  ad  enti  scientifici  o  di  ricerca
nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere
il progresso della produzione vivaistica e in  possesso  di  adeguata
esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione
del Titolo II del presente decreto.