Art. 4 Competenze del Servizio fitosanitario centrale 1. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorita' unica a livello nazionale responsabile per: a) il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di qualita', etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione; b) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualita' dei materiali di moltiplicazione; c) il coordinamento delle prove ufficiali di campo per accertare i requisiti di distinguibilita', omogeneita' e stabilita' (DUS) di cui all'articolo 11 ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale; d) la predisposizione delle modalita' di attuazione dei controlli e le procedure documentate di controllo, nelle diverse fasi della certificazione, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale il 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito «Gruppo di lavoro permanente»; e) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varieta'; f) le funzioni di cui all'articolo 67. 2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di determinate attivita' di cui al comma 1, lettera c), ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Titolo II del presente decreto.