Art. 5 
 
            Competenze dei Servizi fitosanitari regionali 
 
  1. I Servizi fitosanitari regionali ai fini  del  presente  decreto
sono le autorita' competenti per: 
    a) le attivita'  di  sorveglianza  e  controllo  degli  operatori
professionali, ivi compresa la verifica del  possesso  dei  requisiti
previsti nel presente decreto; 
    b) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle domande
di certificazione dei materiali di moltiplicazione; 
    c) i controlli  ufficiali  finalizzati  alla  certificazione  dei
materiali di moltiplicazione,  presso  le  strutture  e  i  campi  di
produzione; 
    d)  la  sorveglianza   delle   attivita'   di   etichettatura   e
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione; 
    e) le funzioni di cui all'articolo 68; 
    f) l'irrogazione di sanzioni amministrative di  cui  all'articolo
81.