Art. 5 Competenze dei Servizi fitosanitari regionali 1. I Servizi fitosanitari regionali ai fini del presente decreto sono le autorita' competenti per: a) le attivita' di sorveglianza e controllo degli operatori professionali, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente decreto; b) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle domande di certificazione dei materiali di moltiplicazione; c) i controlli ufficiali finalizzati alla certificazione dei materiali di moltiplicazione, presso le strutture e i campi di produzione; d) la sorveglianza delle attivita' di etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione; e) le funzioni di cui all'articolo 68; f) l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 81.