Art. 10 
 
                        Trattamenti economici 
 
  1. Ai responsabili degli Uffici di  diretta  collaborazione,  ferme
restando le vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  dei
trattamenti    economici,    spetta    un    trattamento    economico
onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo  14,
comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001  n.  165,  come  di
seguito articolato: 
    a) al Capo di Gabinetto una voce retributiva non  superiore  alla
misura massima del trattamento economico fondamentale,  spettante  ai
Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19,
comma 3,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  un
emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento
accessorio attribuito ai medesimi Capi Dipartimento; 
    b) al Capo dell'Ufficio legislativo,  al  Capo  della  Segreteria
tecnica del Ministro, al Consigliere  diplomatico  e  al  Capo  della
Segreteria del Ministro  una  voce  retributiva  non  superiore  alla
misura massima del trattamento economico fondamentale,  spettante  ai
dirigenti di ruolo di livello generale del  Ministero  incaricati  ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e un  emolumento  accessorio  equivalente  alla  misura
massima del trattamento accessorio attribuito ai  medesimi  dirigenti
di livello generale; 
    c)  al  Segretario  particolare  del  Ministro,  al  Capo   della
Segreteria  del  vice  Ministro,  al  Capo   della   Segreteria   del
Sottosegretario di Stato e al vice Capo dell'Ufficio legislativo, una
voce retributiva equivalente  alla  misura  massima  del  trattamento
economico fondamentale e della retribuzione di posizione parte  fissa
spettante ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero
e un emolumento accessorio determinato in un  importo  non  superiore
alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai  medesimi
dirigenti, esclusa la retribuzione di risultato; 
    d) al Capo dell'Ufficio stampa, un trattamento conforme a  quello
previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con  la
qualifica di redattore capo. 
  2. Ai responsabili degli Uffici di cui al  comma  1  e  agli  altri
componenti degli Uffici di diretta  collaborazione,  ivi  compresi  i
vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4, ove scelti fra
i magistrati ordinari, amministrativi  e  contabili,  avvocati  dello
Stato, consiglieri parlamentari, personale della  carriera  direttiva
della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, e  al
vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo  5,  comma  3,
che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni, e' corrisposto  un
emolumento accessorio. L'emolumento, correlato ai compiti di  diretta
collaborazione, e' determinato con decreto del Ministro, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  in  un  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante: 
    a) ai Capi Dipartimento del Ministero, per il Capo di Gabinetto; 
    b) ai dirigenti di ruolo di livello generale del  Ministero,  per
il Capo  dell'Ufficio  legislativo,  per  il  Capo  della  Segreteria
tecnica del Ministro, per il Consigliere  diplomatico,  per  il  Capo
della Segreteria del Ministro e per i vice Capi di Gabinetto  di  cui
all'articolo 3, comma 4; 
    c) ai dirigenti di ruolo di livello non generale  del  Ministero,
per il  Segretario  particolare  del  Ministro,  per  il  Capo  della
Segreteria del vice  Ministro,  per  il  Capo  della  Segreteria  del
Sottosegretario di Stato e per il vice Capo dell'Ufficio  legislativo
di cui all'articolo 5, comma 3. 
  3.  Ai  collaboratori,  agli  esperti  ovvero  ai   consulenti   di
particolare professionalita' o specializzazione di  cui  all'articolo
9, comma 2, spetta un compenso, stabilito dal Ministro  all'atto  del
conferimento dell'incarico, anche tenuto conto di quanto disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012 in attuazione  del
quadro normativo vigente  in  materia  di  limiti  retributivi.  Tale
compenso  e'  determinato  nell'ambito  delle  risorse  destinate   a
legislazione vigente al funzionamento del Centro  di  responsabilita'
«Gabinetto»  Missione  «Servizi  istituzionali   e   generali   delle
amministrazioni pubbliche» -  Programma  «Indirizzo  politico»  dello
stato di previsione della spesa del Ministero ed e' commisurato  alla
professionalita' e all'attivita' richiesta, alle  responsabilita'  ad
essa connesse, al tempo impiegato  nello  svolgimento  della  stessa,
anche in orari disagiati, alla quantita'  e  qualita'  dell'attivita'
medesima nonche' all'utilita' conseguita dall'Amministrazione. 
  4. Il trattamento economico  del  personale  non  dirigenziale  con
contratto a tempo determinato e' stabilito dal Ministro, all'atto del
conferimento dell'incarico, nell'ambito  delle  risorse  destinate  a
legislazione vigente al funzionamento del Centro  di  responsabilita'
«Gabinetto»  Missione  «Servizi  istituzionali   e   generali   delle
amministrazioni pubbliche» -  Programma  «Indirizzo  politico»  dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero,  in   una   voce
retributiva  non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento
economico  complessivo  annuo  lordo  del  personale  del   Ministero
appartenente all'Area terza del contratto collettivo nazionale per il
personale del  comparto  funzioni  centrali.  Al  medesimo  personale
spettera' l'indennita' accessoria di diretta collaborazione di cui al
comma 6. 
  5. Ai dirigenti di ruolo di livello  non  generale  assegnati  agli
Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una  retribuzione  di
posizione  in  misura  equivalente  ai   valori   economici   massimi
attribuiti  ai  dirigenti  di  ruolo  di  livello  non  generale  del
Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato,
determinata con decreto del Ministro, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto,  di
importo non superiore al settanta per  cento  della  retribuzione  di
posizione,  a  fronte  delle  specifiche   responsabilita'   connesse
all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e  della  qualita'
della prestazione individuale. 
  6. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici  di  diretta
collaborazione, a  fronte  delle  responsabilita'  e  degli  obblighi
effettivi di reperibilita' e di  disponibilita'  a  orari  disagevoli
eccedenti  quelli  stabiliti  in  via  ordinaria  dalle  disposizioni
vigenti, nonche' delle conseguenti  ulteriori  prestazioni  richieste
dai responsabili degli uffici,  spetta  un'indennita'  accessoria  di
diretta  collaborazione   sostitutiva   dei   compensi   per   lavoro
straordinario    e    degli    istituti    retributivi    finalizzati
all'incentivazione  della  produttivita'  ed  al  miglioramento   dei
servizi. La misura ed i criteri di attribuzione dell'indennita'  sono
determinati con decreto del Ministro, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, in attesa  di  specifica  disposizione
contrattuale,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'articolo 14, comma 2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 19, comma 3,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 9. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          (Limite massimo retributivo per emolumenti  o  retribuzioni
          nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con
          le pubbliche amministrazioni statali), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012.