Art. 10 Trattamenti economici 1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come di seguito articolato: a) al Capo di Gabinetto una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale, spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi Capi Dipartimento; b) al Capo dell'Ufficio legislativo, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico e al Capo della Segreteria del Ministro una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale, spettante ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi dirigenti di livello generale; c) al Segretario particolare del Ministro, al Capo della Segreteria del vice Ministro, al Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato e al vice Capo dell'Ufficio legislativo, una voce retributiva equivalente alla misura massima del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione parte fissa spettante ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti, esclusa la retribuzione di risultato; d) al Capo dell'Ufficio stampa, un trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. 2. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1 e agli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, ivi compresi i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4, ove scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, e al vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3, che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni, e' corrisposto un emolumento accessorio. L'emolumento, correlato ai compiti di diretta collaborazione, e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante: a) ai Capi Dipartimento del Ministero, per il Capo di Gabinetto; b) ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero, per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il Capo della Segreteria del Ministro e per i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4; c) ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della Segreteria del vice Ministro, per il Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato e per il vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3. 3. Ai collaboratori, agli esperti ovvero ai consulenti di particolare professionalita' o specializzazione di cui all'articolo 9, comma 2, spetta un compenso, stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, anche tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi. Tale compenso e' determinato nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilita' «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero ed e' commisurato alla professionalita' e all'attivita' richiesta, alle responsabilita' ad essa connesse, al tempo impiegato nello svolgimento della stessa, anche in orari disagiati, alla quantita' e qualita' dell'attivita' medesima nonche' all'utilita' conseguita dall'Amministrazione. 4. Il trattamento economico del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato e' stabilito dal Ministro, all'atto del conferimento dell'incarico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilita' «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo annuo lordo del personale del Ministero appartenente all'Area terza del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto funzioni centrali. Al medesimo personale spettera' l'indennita' accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 6. 5. Ai dirigenti di ruolo di livello non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della prestazione individuale. 6. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. La misura ed i criteri di attribuzione dell'indennita' sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 9. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012.