Art. 2 Ministro, vice Ministri, Sottosegretari di Stato e Uffici di diretta collaborazione 1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico del Ministero, il Ministro si avvale degli Uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e il Ministero, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione. 2. I vice Ministri e i Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto. 3. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) la Segreteria del Ministro; c) l'Ufficio legislativo; d) la Segreteria tecnica del Ministro; e) l'Ufficio stampa; f) le Segreterie dei vice Ministri; g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 4. I Capi degli Uffici di cui al comma 3, ivi compreso il Segretario particolare del Ministro di cui all'articolo 4, sono nominati dal Ministro, per la durata del mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui al comma 3 e del Segretario particolare del Ministro e' allegato il curriculum vitae relativo ai titoli e alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono, oltre che delle proprie strutture, della Segreteria tecnica del Ministro, dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e del Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di Gabinetto.