Art. 2 
 
Ministro, vice Ministri, Sottosegretari di Stato e Uffici di  diretta
                           collaborazione 
 
  1. L'organizzazione  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  e'
disciplinata  dalle  disposizioni  del  presente   regolamento.   Per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico  del  Ministero,  il
Ministro  si  avvale  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  che
esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e il
Ministero,   collaborando   alla   definizione    degli    obiettivi,
all'elaborazione delle politiche  pubbliche,  nonche'  alla  relativa
valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione. 
  2. I vice  Ministri  e  i  Sottosegretari  di  Stato  svolgono,  in
particolare, i compiti e le funzioni a  loro  espressamente  delegati
dal Ministro con proprio decreto. 
  3. Sono Uffici di diretta collaborazione: 
    a) l'Ufficio di Gabinetto; 
    b) la Segreteria del Ministro; 
    c) l'Ufficio legislativo; 
    d) la Segreteria tecnica del Ministro; 
    e) l'Ufficio stampa; 
    f) le Segreterie dei vice Ministri; 
    g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
  4. I Capi  degli  Uffici  di  cui  al  comma  3,  ivi  compreso  il
Segretario particolare del  Ministro  di  cui  all'articolo  4,  sono
nominati dal Ministro, per la durata del mandato  governativo,  ferma
restando la possibilita' di  revoca  anticipata  per  cessazione  del
rapporto fiduciario. Al decreto  di  nomina  dei  responsabili  degli
uffici di cui al comma 3 e del Segretario particolare del Ministro e'
allegato il curriculum vitae relativo ai  titoli  e  alle  esperienze
professionali dei soggetti prescelti. 
  5. Per lo svolgimento degli incarichi  istituzionali  delegati  dal
Ministro, i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato  si  avvalgono,
oltre che delle  proprie  strutture,  della  Segreteria  tecnica  del
Ministro, dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo  e  del
Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di Gabinetto.