Art. 3 
 
                        Ufficio di Gabinetto 
 
  1. L'Ufficio di Gabinetto supporta il  Capo  di  Gabinetto  per  le
competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro.  L'Ufficio  di
Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli  organi
costituzionali e comunitari, con le autorita' indipendenti e  con  il
Consiglio  di  Stato  e  cura  anche  l'esame  degli  atti  ai   fini
dell'inoltro alla  firma  del  Ministro,  dei  vice  Ministri  e  dei
Sottosegretari di Stato. 
  2. Il Capo di Gabinetto e' scelto  fra  magistrati  amministrativi,
ordinari o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari,
personale della carriera direttiva della Presidenza della  Repubblica
o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello  generale
delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra professori  universitari
di ruolo nell'area delle  scienze  giuridiche  ovvero  fra  soggetti,
anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,  in   possesso   di
capacita' adeguate alle funzioni da  svolgere  e  dotati  di  elevata
professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici posseduti e alle esperienze maturate. 
  3. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai  commi  6  e  7,
dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione e assicura  il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita'  di
gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra
tali funzioni. Assolve anche ai compiti di supporto del Ministro  per
l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge.
Definisce l'organizzazione degli Uffici  di  diretta  collaborazione,
d'intesa con i responsabili degli stessi, e assegna il personale e le
risorse finanziarie e strumentali ai predetti Uffici. 
  4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto,  puo'  nominare,
con proprio decreto, fino a due vice Capi di Gabinetto, scelti fra  i
magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  avvocati  dello
Stato, consiglieri parlamentari, personale della  carriera  direttiva
della Presidenza  della  Repubblica  o  della  Corte  costituzionale,
nonche' fra i dirigenti di ruolo di livello generale e  non  generale
delle pubbliche amministrazioni, cui conferire un incarico  ai  sensi
dell'articolo 19, commi 4 e 10,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  ed  in  relazione  al  quale  detti   dirigenti   non
percepiscono alcun compenso aggiuntivo. L'incarico di  vice  Capo  di
Gabinetto, laddove conferito a  un  dirigente  di  ruolo  di  livello
generale, rientra nei limiti del contingente complessivo di personale
dirigenziale, cui conferire  incarichi  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 10, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come
determinato dal regolamento di  organizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. L'incarico di vice Capo di Gabinetto,
laddove conferito ad un dirigente di ruolo di livello  non  generale,
rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 9,
comma 3, del presente decreto. L'incarico di vice Capo  di  Gabinetto
ha la durata massima del relativo mandato governativo, fatta salva la
possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga
meno il rapporto fiduciario. 
  5.  Nell'ambito  dell'Ufficio  di  Gabinetto,  per  le  materie  di
competenza delle Capitanerie di porto, il Ministro, su  proposta  del
Capo di Gabinetto, sentito il Comandante  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, puo' nominare, in aggiunta ai due vice Capi  di
Gabinetto di cui al comma 4, un  ulteriore  vice  Capo  di  Gabinetto
scelto tra gli Ufficiali Ammiragli del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto. Per l'incarico di vice capo  di  Gabinetto  di  cui  al  primo
periodo non spettano compensi aggiuntivi. Il trattamento economico e'
a carico del Corpo delle capitanerie di porto. 
  6. Nell'ambito  dell'Ufficio  di  Gabinetto  opera  il  Consigliere
diplomatico, che  assiste  il  Ministro  nelle  iniziative  in  campo
internazionale e comunitario, predisponendo i  necessari  adempimenti
per la partecipazione del Ministro  alle  attivita'  degli  organismi
internazionali  ed  europei,  curando  i  rapporti  internazionali  e
fornendo agli uffici del Ministero il necessario supporto informativo
utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alla   comunita'   internazionale   e
all'Unione europea. 
  7. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro con  proprio
decreto ed  e'  scelto  tra  funzionari  appartenenti  alla  carriera
diplomatica. 
  8. Il Consigliere diplomatico puo' essere revocato  anticipatamente
dal Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'articolo 19,  commi  4  e  10,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  si  veda  nelle
          note all'articolo 9.