Art. 4 
 
                       Segreteria del Ministro 
 
  1. La Segreteria del  Ministro  svolge  attivita'  di  supporto  ai
compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli  impegni  dello
stesso e ne cura il cerimoniale. Il Capo della Segreteria coadiuva  e
assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo
mandato, a compiti specifici riguardanti l'attivita' istituzionale ed
i rapporti politici  del  medesimo.  Della  Segreteria  fa  parte  il
Segretario  particolare,  che  cura  l'agenda  e  la   corrispondenza
riservata del Ministro nonche' i rapporti dello stesso  con  soggetti
pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. 
  2.  Il  Capo  della  Segreteria  del  Ministro  ed  il   Segretario
particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti,  anche  estranei
alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario. 
  3. Il Ministro, su proposta  del  Capo  di  Gabinetto,  sentito  il
Comandante generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  puo'
nominare,  tra  il  personale  della  segreteria  del  Ministro,   un
Ufficiale Superiore addetto, scelto tra gli Ufficiali del Corpo delle
capitanerie di porto.  Il  trattamento  economico  complessivo  e'  a
carico del Corpo di provenienza.