Art. 4 Segreteria del Ministro 1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il Capo della Segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attivita' istituzionale ed i rapporti politici del medesimo. Della Segreteria fa parte il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza riservata del Ministro nonche' i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. 2. Il Capo della Segreteria del Ministro ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario. 3. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, puo' nominare, tra il personale della segreteria del Ministro, un Ufficiale Superiore addetto, scelto tra gli Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Il trattamento economico complessivo e' a carico del Corpo di provenienza.