Art. 7 Ufficio stampa 1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con gli uffici del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale del Ministro. 2. Il Capo dell'Ufficio stampa e' scelto fra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o fra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi ed imprese pubbliche, in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonche' dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.
Note all'art. 7: - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2001, n. 282.