Art. 7 
 
                           Ufficio stampa 
 
  1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi  di
informazione nazionali e  internazionali;  effettua  il  monitoraggio
dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna  stampa  con
riferimento ai profili di  competenza  del  Ministero;  promuove,  in
raccordo  con  gli  uffici  del  Ministero,  programmi  e  iniziative
editoriali di informazione istituzionale del Ministro. 
  2. Il Capo dell'Ufficio stampa e' scelto fra giornalisti, operatori
del settore dell'informazione o fra soggetti, anche appartenenti alle
pubbliche amministrazioni, enti, organismi ed imprese  pubbliche,  in
possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei  mezzi  e
degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella  istituzionale,
nonche' dell'editoria e  della  comunicazione  informatica,  iscritti
negli appositi albi professionali, nel  rispetto  delle  disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica  21  settembre  2001,  n.
422. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   21
          settembre 2001,  n.  422  (Regolamento  recante  norme  per
          l'individuazione dei titoli professionali del personale  da
          utilizzare  presso  le  pubbliche  amministrazioni  per  le
          attivita' di informazione e di comunicazione  e  disciplina
          degli interventi formativi), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 4 dicembre 2001, n. 282.