Art. 8 Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato 1. Le segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale. 2. I capi delle segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e sono nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato interessati. 3. A ciascuna segreteria di cui al presente articolo, oltre al capo della segreteria stessa, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma 1, fino ad un massimo di sette unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.