Art. 8 
 
     Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato 
 
  1. Le segreterie dei vice Ministri e dei  Sottosegretari  di  Stato
garantiscono il necessario raccordo con gli Uffici  del  Ministero  e
con gli altri Uffici di diretta collaborazione e  curano  i  rapporti
con  soggetti  pubblici   e   privati,   in   ragione   dell'incarico
istituzionale. 
  2. I capi delle segreterie dei vice Ministri e  dei  Sottosegretari
di Stato sono scelti  anche  tra  soggetti  estranei  alle  pubbliche
amministrazioni  e  sono  nominati   dal   Ministro,   su   proposta,
rispettivamente, dei vice Ministri  e  dei  Sottosegretari  di  Stato
interessati. 
  3. A ciascuna segreteria di cui al presente articolo, oltre al capo
della segreteria stessa, sono assegnate, al di fuori del  contingente
complessivo di cui all'articolo 9, comma 1, fino  ad  un  massimo  di
sette unita' di personale, scelte  tra  i  dipendenti  del  Ministero
ovvero fra  i  dipendenti  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  in
posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre  posizioni
analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.