Art. 2 
 
                Organizzazione centrale e periferica 
 
  1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso  demandati,
e' articolato, a livello  centrale,  in  tre  Dipartimenti,  come  di
seguito indicati: 
    a) Dipartimento  per  la  programmazione,  le  infrastrutture  di
trasporto a rete e i sistemi informativi; 
    b) Dipartimento per  le  opere  pubbliche,  le  risorse  umane  e
strumentali; 
    c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione. 
  2. I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle quattordici
direzioni generali di cui  al  capo  III,  e  assicurano  l'esercizio
organico  e  integrato  delle  funzioni  del  Ministero.   Ai   sensi
dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999,  i
Capi dei Dipartimenti, al fine di  assicurare  la  continuita'  delle
funzioni dell'amministrazione e in  attuazione  degli  indirizzi  del
Ministro, svolgono compiti di coordinamento,  direzione  e  controllo
degli uffici di livello dirigenziale  generale  in  cui  si  articola
ciascuno  dei  Dipartimenti  e  sono   responsabili   dei   risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti. 
  3. Sono strutture periferiche del  Ministero  sette  provveditorati
interregionali per le opere pubbliche,  dipendenti  dal  Dipartimento
per le opere  pubbliche,  le  risorse  umane  e  strumentali  nonche'
quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal  Dipartimento
per i trasporti e la navigazione. 
  4. Il Comando generale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  e'
incardinato nell'ambito del  Ministero,  dipende  funzionalmente  dal
Ministro ed esercita i compiti di  cui  all'articolo  13  sulla  base
delle direttive e degli indirizzi del Ministro,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66. 
  5. Sono incardinati nell'assetto  organizzativo  del  Ministero  il
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e  gli  organismi  e  le
istituzioni di cui al capo VI che  operano  secondo  le  attribuzioni
definite da leggi speciali. 
  6. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle  capitanerie
di porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici  costituiscono
centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59): 
              «Art. 5 (I dipartimenti). - (Omissis.) 
              3.  Il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 118,  del  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): 
              «Art.  118  (Corpi  della  Marina   militare).   -   1.
          L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa in 
                a) Corpo di stato maggiore; 
                b) Corpo del genio della Marina; 
                c) Corpo sanitario militare marittimo; 
                d) Corpo di commissariato militare marittimo; 
                e) Corpo delle capitanerie di porto; 
                f) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 
              2. Il Corpo del genio della Marina e' articolato  nelle
          seguenti specialita': 
                a) genio navale; 
                b) armi navali; 
                c) infrastrutture. 
              3. Il Corpo delle  capitanerie  di  porto  e'  trattato
          nella  sezione  II  del  presente  capo.  Il  Corpo   degli
          equipaggi   militari   marittimi    e'    costituito    dai
          sottufficiali, graduati e militari di truppa  della  Marina
          militare,  esclusi  gli   appartenenti   al   Corpo   delle
          capitanerie di porto. 
              4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi  di  cui  al
          comma   1,   possono   essere   utilizzate   le    seguenti
          denominazioni: 
                a) per il  Corpo  di  stato  maggiore:  ufficiali  di
          vascello; 
                b) per il Corpo del genio della Marina: 
                  1) per la specialita' genio navale: ufficiali  G.N.
          ; 
                  2) per la specialita' armi navali: ufficiali A.N. ; 
                  3) per  la  specialita'  infrastrutture:  ufficiali
          INFR.; 
                c)  per  il  Corpo  sanitario   militare   marittimo:
          ufficiali di Sanita'; 
                d) per il Corpo di commissariato militare  marittimo:
          ufficiali commissari; 
                e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali
          C.P.; 
                f) per il Corpo degli equipaggi  militari  marittimi:
          ufficiali C.S.». 
              - Si riporta l'art. 3, del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279 (Individuazione delle unita'  previsionali  di
          base del bilancio dello  Stato,  riordino  del  sistema  di
          tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto  generale
          dello Stato): 
              «Art. 3 (Gestione del bilancio). -  1.  Contestualmente
          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del
          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le
          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. 
              2. I Ministri, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'art. 14 del  citato  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
              3.  Il   titolare   del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
              4. Il dirigente generale esercita  autonomi  poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'art. 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              5. Variazioni compensative possono essere disposte,  su
          proposta del dirigente generale responsabile,  con  decreti
          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della
          medesima  unita'  previsionale  di  base.  I   decreti   di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.».