Art. 2 Organizzazione centrale e periferica 1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a livello centrale, in tre Dipartimenti, come di seguito indicati: a) Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi; b) Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali; c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione. 2. I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle quattordici direzioni generali di cui al capo III, e assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti. 3. Sono strutture periferiche del Ministero sette provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali nonche' quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione. 4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e' incardinato nell'ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui all'articolo 13 sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. Sono incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli organismi e le istituzioni di cui al capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi speciali. 6. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituiscono centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 5 (I dipartimenti). - (Omissis.) 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. (Omissis).». - Si riporta l'art. 118, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): «Art. 118 (Corpi della Marina militare). - 1. L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa in a) Corpo di stato maggiore; b) Corpo del genio della Marina; c) Corpo sanitario militare marittimo; d) Corpo di commissariato militare marittimo; e) Corpo delle capitanerie di porto; f) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 2. Il Corpo del genio della Marina e' articolato nelle seguenti specialita': a) genio navale; b) armi navali; c) infrastrutture. 3. Il Corpo delle capitanerie di porto e' trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi e' costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto. 4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello; b) per il Corpo del genio della Marina: 1) per la specialita' genio navale: ufficiali G.N. ; 2) per la specialita' armi navali: ufficiali A.N. ; 3) per la specialita' infrastrutture: ufficiali INFR.; c) per il Corpo sanitario militare marittimo: ufficiali di Sanita'; d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari; e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.; f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S.». - Si riporta l'art. 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato): «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».