Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «Data di  erogazione  dell'intervento»:  la  data  in  cui  il
Patrimonio Destinato  effettua  il  pagamento  degli  importi  dovuti
all'impresa beneficiaria ai sensi dei contratti che  disciplinano  il
relativo intervento; 
    b) «Data di  richiesta  dell'intervento»:  la  data  in  cui  CDP
S.p.A.,  in  via  diretta  o  attraverso  gli  intermediari  di   cui
all'articolo 26 del presente decreto, riceve tutta la  documentazione
necessaria  per  l'avvio   delle   attivita'   istruttorie   relative
all'intervento  da  parte  del  Patrimonio  Destinato  ai  sensi  del
presente decreto e delle previsioni del  Regolamento  del  Patrimonio
Destinato; 
    c) «Investitori Qualificati»: i  soggetti  individuati  ai  sensi
dell'articolo 100, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
    d) «OICR»: gli organismi di investimento collettivo del risparmio
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58; 
    e) «FIA UE»: i fondi Oicr alternativi UE di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera m-quinquies), del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58; 
    f) «decisione della  Commissione  europea»:  la  decisione  della
Commissione europea C(2020) 6459 final del 17 settembre 2020, con cui
la  medesima  Commissione  europea  ha  considerato  il   regime   di
intervento del Patrimonio Destinato ai sensi  del  Quadro  Temporaneo
compatibile con il mercato interno; 
    g) «decreto-legge»: il  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    h)  «Patrimonio  Destinato»:  il  patrimonio  destinato  di   cui
all'articolo 27 del decreto-legge; 
    i) «Regolamento del Patrimonio  Destinato»:  il  regolamento  del
Patrimonio  Destinato,  di  cui  all'articolo  27,   comma   6,   del
decreto-legge; 
    l)  «Quadro  Temporaneo»:  la  Comunicazione  della   Commissione
europea sul «Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19»  (2020/C
91 I/01) del 19 marzo 2020, modificata  con  le  Comunicazioni  della
Commissione in data 3 aprile 2020, C (2020)2215,  in  data  8  maggio
2020, C(2020)3156, in data 29 giugno 2020, C(2020) 4509 e in data  13
ottobre 2020 C(2020) 7127; 
    m)  «Esperto  Indipendente»:  l'esperto  dotato   di   comprovati
requisiti di professionalita',  di  competenza  tecnica,  nonche'  di
imparzialita' e indipendenza dall'impresa richiedente, come  definiti
dal Regolamento del Patrimonio Destinato, selezionato da quest'ultima
nell'ambito dell'elenco dei soggetti accreditati da CDP S.p.A. a  tal
fine; 
    n) «CDP S.p.A.»: la societa' «Cassa depositi e prestiti  societa'
per azioni» (CDP S.p.A.), di cui all'articolo 5 del decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge  24
novembre  2003,  n.  326,  autorizzata  a  costituire  il  Patrimonio
Destinato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge; 
    o)  «vendor  due  diligence»:  valutazione  del  valore  e  della
situazione  economica  dell'impresa   oggetto   dell'intervento   del
patrimonio destinato ai  fini  dell'operazione  stessa  commissionata
dall'impresa medesima. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 100 del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52): 
                «Art.  100  (Casi  di  inapplicabilita').  -  1.   Le
          disposizioni  del  presente  Capo  non  si  applicano  alle
          offerte: 
                  a)  rivolte  ai   soli   investitori   qualificati,
          [comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese],
          come definiti dalla  Consob  con  regolamento  in  base  ai
          criteri fissati dalle disposizioni comunitarie; 
                  b) rivolte a un numero di soggetti non superiore  a
          quello indicato dalla Consob con regolamento; 
                  c) di ammontare complessivo non superiore a  quello
          indicato dalla Consob con regolamento; 
                  d) aventi a oggetto  strumenti  finanziari  diversi
          dai titoli di capitale emessi da o  che  beneficiano  della
          garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato  membro
          dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali  a
          carattere pubblico di cui facciano parte uno o  piu'  Stati
          membri dell'Unione europea; 
                  e) aventi a  oggetto  strumenti  finanziari  emessi
          dalla  Banca  Centrale  Europea  o  dalle  banche  centrali
          nazionali degli Stati membri dell'Unione europea; 
                  f) aventi ad oggetto strumenti diversi  dai  titoli
          di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche  a
          condizione che tali strumenti: 
                    1)  non   siano   subordinati,   convertibili   o
          scambiabili; 
                    2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o
          acquisire altri tipi di strumenti finanziari  e  non  siano
          collegati ad uno strumento derivato; 
                    3)  diano  veste  materiale  al  ricevimento   di
          depositi rimborsabili; 
                    4) siano coperti da un sistema  di  garanzia  dei
          depositi a norma degli articoli  da  96  a  96  quater  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  g)  aventi  ad  oggetto   strumenti   del   mercato
          monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a  12
          mesi. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  1  del
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) "legge fallimentare": il regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                  b)  "Testo  Unico  bancario"  (T.U.  bancario):  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni; 
                  c)  "CONSOB":  la  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la borsa; 
                  c-bis) "COVIP": la  Commissione  di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
                  d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la  Vigilanza  sulle
          Assicurazioni; 
                  d-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                    1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita
          con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    2) "AEAP": Autorita' europea delle  assicurazioni
          e delle pensioni aziendali e professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    3) "AESFEM": Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                    4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                    5)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                    6) "Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri":
          le autorita' competenti o di vigilanza degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  d-ter) "UE": l'Unione europea; 
                  d-quater) "impresa di investimento":  l'impresa  la
          cui occupazione o attivita' abituale consiste nel  prestare
          uno  o  piu'  servizi   di   investimento   a   terzi   e/o
          nell'effettuare una o  piu'  attivita'  di  investimento  a
          titolo professionale; 
                  d-quinquies)  "banca":  la  banca   come   definita
          dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  Testo  unico
          bancario; 
                  d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                  e) "societa' di intermediazione  mobiliare"  (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.  bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
                  f) "impresa di investimento dell'Unione europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
                  g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che  non  ha
          la propria sede legale  o  direzione  generale  nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
                  h) 
                  i) "societa' di investimento a capitale  variabile"
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                  i-bis) "societa' di investimento a capitale  fisso"
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                  i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                  i-quater) societa' di investimento semplice  (SiS):
          il FIA italiano costituito in forma di Sicaf  che  gestisce
          direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte  le
          seguenti condizioni: 
                    1)  il  patrimonio  netto  non  eccede  euro   25
          milioni; 
                    2)  ha  per  oggetto   esclusivo   l'investimento
          diretto del patrimonio  raccolto  in  PMI  non  quotate  su
          mercati regolamentati di cui all'articolo  2  paragrafo  1,
          lettera f), primo alinea, del  regolamento  (UE)  2017/1129
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 14  giugno  2017
          che  si  trovano  nella   fase   di   sperimentazione,   di
          costituzione  e  di   avvio   dell'attivita',   in   deroga
          all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f); 
                    3) non ricorre alla leva finanziaria; 
                    4) dispone di un capitale sociale almeno  pari  a
          quello previsto dall'articolo 2327 del  codice  civile,  in
          deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c). 
                  j)   "fondo   comune   di   investimento":   l'Oicr
          costituito in forma di patrimonio  autonomo,  suddiviso  in
          quote, istituito e gestito da un gestore; 
                  k)  "Organismo  di  investimento   collettivo   del
          risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi da consumatori, a valere sul patrimonio  dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                  k-bis) "Oicr aperto":  l'Oicr  i  cui  partecipanti
          hanno il diritto di chiedere  il  rimborso  delle  quote  o
          azioni a valere sul patrimonio  dello  stesso,  secondo  le
          modalita' e con  la  frequenza  previste  dal  regolamento,
          dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                  k-ter) "Oicr  chiuso":  l'Oicr  diverso  da  quello
          aperto; 
                  l) "Oicr italiani": i fondi comuni  d'investimento,
          le Sicav e le Sicaf; 
                  m) "Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari italiani" (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                  m-bis) "Organismi  di  investimento  collettivo  in
          valori mobiliari UE"  (OICVM  UE)  :  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                  m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA  italiano):
          il fondo comune  di  investimento,  la  Sicav  e  la  Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                  m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                  m-quinquies) "Oicr alternativi UE  (FIA  UE)":  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                  m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA  non  UE)":
          gli  Oicr  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della
          direttiva  2011/61/UE,  costituiti   in   uno   Stato   non
          appartenente all'UE; 
                  m-septies) "fondo europeo per il  venture  capital"
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                  m-octies)  "fondo   europeo   per   l'imprenditoria
          sociale"  (EuSEF);   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; 
                  m-octies.1) "fondo di investimento europeo a  lungo
          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
                  m-novies) "Oicr  feeder":  l'Oicr  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                  m-decies) "Oicr master": l'Oicr  nel  quale  uno  o
          piu' Oicrfeeder investono totalmente  o  in  prevalenza  le
          proprie attivita'; 
                  m-undecies) clienti  professionali  o  "investitori
          professionali":   i   clienti   professionali   ai    sensi
          dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                  m-undecies.1) "Business Angel": gli  investitori  a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
                  m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
                  n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                  o) "societa' di gestione del risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                  o-bis)  "societa'  di  gestione  UE":  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                  p) "gestore di FIA  UE"  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q) "gestore di FIA non UE"  (GEFIA  non  UE)  :  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav e la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA, il gestore di Eu-SEF e il gestore di ELTIF. 
                  q-ter)   "depositario   di   Oicr":   il   soggetto
          autorizzato nel paese  di  origine  dell'Oicr  ad  assumere
          l'incarico di depositario; 
                  q-quater)   "depositario   dell'Oicr    master    o
          dell'Oicrfeeder":  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
                  q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                  r) "soggetti abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del  T.U.  bancario,  le  banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
                  r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
          UE":  lo  Stato  dell'UE  dove  la  societa'  di   gestione
          armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale; 
                  r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE
          in cui l'OICR e' stato costituito; 
                  r-ter.1) "indice  di  riferimento"  o  "benchmark":
          l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
          la persona  fisica  o  giuridica  di  cui  all'articolo  3,
          paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-quater) "rating del credito": un parere  relativo
          al merito creditizio di  un'entita',  cosi'  come  definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
                  r-quinquies) "agenzia di rating del  credito":  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                  s) "servizi ammessi al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
                  t) "offerta al pubblico  di  prodotti  finanziari":
          ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e
          con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                  u) "prodotti finanziari": gli strumenti  finanziari
          e ogni altra forma di investimento di  natura  finanziaria;
          non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                  v) "offerta pubblica di  acquisto  o  di  scambio":
          ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiori  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                  w) "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani  o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                  w-bis)  soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi  di   cui   all'articolo   109   del   decreto
          legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
          iscritti   nell'elenco   annesso   di   cui    all'articolo
          116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209  del
          2005, quali  le  banche,  le  societa'  di  intermediazione
          mobiliare  e  le  imprese  di  investimento,  anche  quando
          operano con i collaboratori  di  cui  alla  sezione  E  del
          registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  di  cui
          all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; 
                  w-bis.1) "prodotto di investimento al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato" o "PRIIP": un prodotto ai sensi
          all'articolo  4,  numero  3),  del  regolamento   (UE)   n.
          1286/2014; 
                  w-bis.2)  "prodotto  d'investimento  al   dettaglio
          preassemblato"  o  "PRIP":   un   investimento   ai   sensi
          dell'articolo  4,  numero  1),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
                  w-bis.3) "prodotto di  investimento  assicurativo":
          un prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,  numero  2),  del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non
          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati
          all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i  contratti
          assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
          contratto siano dovute soltanto in caso di  decesso  o  per
          incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3)  i
          prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
          sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                  w-bis.4) "ideatore di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi"  o  "ideatore  di
          PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.5) "persona che vende un PRIIP": un  soggetto
          di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento  (UE)  n.
          1286/2014; 
                  w-bis.6) "investitore al dettaglio  in  PRIIP":  un
          cliente  ai  sensi  dell'articolo   4,   numero   6),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014. 
                  w-bis.7) "gestore del  mercato":  il  soggetto  che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
                  w-ter)     "mercato     regolamentato":     sistema
          multilaterale amministrato e/o gestito da  un  gestore  del
          mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
          e in base alle sue regole non discrezionali,  di  interessi
          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
          strumenti finanziari, in modo da  dare  luogo  a  contratti
          relativi a strumenti finanziari ammessi  alla  negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
                  w-quater) "emittenti quotati aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                    1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    2) gli  emittenti  titoli  di  debito  di  valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    3) gli  emittenti  valori  mobiliari  di  cui  ai
          numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  non
          appartenente all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in  cui  i
          propri valori mobiliari sono ammessi alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato.  La  scelta  dello  Stato  membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                    4) gli  emittenti  valori  mobiliari  diversi  da
          quelli di cui ai numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in
          Italia  o  i  cui  valori  mobiliari  sono   ammessi   alle
          negoziazioni in  un  mercato  regolamentato  italiano,  che
          hanno  scelto  l'Italia  come   Stato   membro   d'origine.
          L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro  d'origine.
          La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo  il  caso
          in cui i valori  mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'
          ammessi alla negoziazione in  alcun  mercato  regolamentato
          dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
          rientri tra gli emittenti di cui ai numeri  1),  2),  3)  e
          4-bis), della presente lettera; 
                    4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e  4)  i
          cui  valori  mobiliari   non   sono   piu'   ammessi   alla
          negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
          d'origine, ma sono stati ammessi alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato italiano o di altri Stati  membri  e,
          se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che  hanno
          scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                  w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano una  capitalizzazione
          di mercato  inferiore  ai  500  milioni  di  euro.  Non  si
          considerano PMI gli emittenti azioni  quotate  che  abbiano
          superato tale limite per tre anni  consecutivi.  La  Consob
          stabilisce con regolamento le disposizioni attuative  della
          presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
          tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                  w-quinquies)  "controparti  centrali":  i  soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                  w-sexies)   "provvedimenti   di   risanamento":   i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                    1) l'amministrazione  straordinaria,  nonche'  le
          misure adottate nel suo ambito; 
                    2) le  misure  adottate  ai  sensi  dell'articolo
          60-bis.4; 
                    3) le misure, equivalenti a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          dell'Unione europea. 
                  w-septies)  "depositari  centrali   di   titoli   o
          depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo  2,
          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 
                Omissis.» 
              - Il riferimento al testo del decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni  urgenti
          per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
          dei conti pubblici): 
                «Art.  5  (Trasformazione  della  Cassa  depositi   e
          prestiti in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi  e
          prestiti e' trasformata  in  societa'  per  azioni  con  la
          denominazione di "Cassa depositi e  prestiti  societa'  per
          azioni"  (CDP  S.p.a.),  con  effetto  dalla   data   della
          pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   del   decreto
          ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.a., salvo quanto
          previsto dal  comma  3,  subentra  nei  rapporti  attivi  e
          passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori  alla
          trasformazione. 
                2. Le azioni della CDP S.p.a.  sono  attribuite  allo
          Stato, che  esercita  i  diritti  dell'azionista  ai  sensi
          dell'articolo  24,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  non  si  applicano  le
          disposizioni  dell'articolo  2362  del  codice  civile.  Le
          fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17
          maggio 1999, n. 153, e altri soggetti  pubblici  o  privati
          possono detenere quote complessivamente  di  minoranza  del
          capitale della CDP S.p.a. 
                3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
                  a) le funzioni, le attivita' e le passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.a.
          di cui al comma 8; 
                  b) i beni  e  le  partecipazioni  societarie  dello
          Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a.
          e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'articolo
          24 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della Corte dei Conti. I decreti ministeriali di  cui  alla
          presente lettera  sono  soggetti  al  controllo  preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
                  c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
                  d) il capitale sociale della CDP  S.p.a.,  comunque
          in misura non inferiore al fondo di dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
                3-bis. Con decreto di  natura  non  regolamentare  il
          Ministro dell'economia e delle finanze adegua il  tasso  di
          remunerazione del  conto  corrente  di  Tesoreria  centrale
          denominato 'CDP  SpA  -  gestione  separata',  al  fine  di
          allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva
          durata  finanziaria  delle  giacenze  del  conto  medesimo,
          tenendo conto altresi' del costo effettivo delle passivita'
          che lo alimentano. 
                4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di natura  non  regolamentare,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  approvato  lo
          Statuto della CDP spa e  sono  nominati  i  componenti  del
          consiglio di amministrazione e del collegio  sindacale  per
          il primo periodo  di  durata  in  carica.  Per  tale  primo
          periodo restano in carica i  componenti  del  collegio  dei
          revisori indicati ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
          10 della legge  13  maggio  1983,  n.  197.  Le  successive
          modifiche allo statuto  della  CDP  spa  e  le  nomine  dei
          componenti degli organi sociali per  i  successivi  periodi
          sono deliberate a norma del codice civile. 
                5. Il primo esercizio sociale  della  CDP  S.p.a.  si
          chiude al 31 dicembre 2004. 
                6. Alla CDP S.p.a. si applicano le  disposizioni  del
          Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993,  n.  385,  previste  per  gli  intermediari  iscritti
          nell'elenco speciale di cui all'articolo 107  del  medesimo
          decreto legislativo, tenendo  presenti  le  caratteristiche
          del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della
          gestione separata di cui al comma 8. 
                7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
                  a) Io Stato, le regioni, gli enti locali, gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.a. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei  fondi  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          consentito  anche  per  il  compi  mento  di   ogni   altra
          operazione di interesse  pubblico  prevista  dallo  statuto
          sociale della  CDP  S.p.a.  effettuata  nei  confronti  dei
          medesimi soggetti di cui al primo periodo, o  dai  medesimi
          promossa, nonche' nei confronti di soggetti privati per  il
          compimento di operazioni nei settori di interesse  generale
          individuati ai sensi del successivo comma 11,  lettera  e),
          tenuto conto della sostenibilita' economico-finanziaria  di
          ciascuna operazione.  Le  operazioni  adottate  nell'ambito
          delle  attivita'  di   cooperazione   internazionale   allo
          sviluppo, di cui all'articolo  22  della  legge  11  agosto
          2014,  n.  125,  possono   essere   effettuate   anche   in
          cofinanziamento  con   istituzioni   finanziarie   europee,
          multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo  stabilito
          con apposita convenzione  stipulata  tra  la  medesima  CDP
          S.p.a. e il Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Le
          operazioni di cui  alla  presente  lettera  possono  essere
          effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma  11,
          lettera b); 
                  b) le opere, gli impianti, le reti e  le  dotazioni
          destinati  a   iniziative   di   pubblica   utilita',   gli
          investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo,  innovazione,
          tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche  in
          funzione   di    promozione    del    turismo,    ambiente,
          efficientamento  energetico  e  promozione  dello  sviluppo
          sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti  i
          territori montani e rurali per investimenti nel campo della
          green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche
          per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in
          via preferenziale in cofinanziamento con enti  creditizi  e
          comunque, utilizzando fondi provenienti  dall'emissione  di
          titoli,  dall'assunzione  di  finanziamenti  e   da   altre
          operazioni finanziarie, senza garanzia dello  Stato  e  con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. 
                7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la
          Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai  sensi  del  comma  7,
          lettera a), secondo periodo,  puo'  altresi'  fornire  alle
          banche  italiane  e  alle  succursali  di   banche   estere
          comunitarie  ed  extracomunitarie,  operanti  in  Italia  e
          autorizzate    all'esercizio    dell'attivita'    bancaria,
          provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma  tecnica
          individuata nella convenzione di cui al  periodo  seguente,
          per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su  immobili
          residenziali  da  destinare  all'acquisto   dell'abitazione
          principale,  preferibilmente  appartenente  ad  una   delle
          classi  energetiche  A,  B  o  C,  e   ad   interventi   di
          ristrutturazione    e     accrescimento     dell'efficienza
          energetica, con priorita' per  le  giovani  coppie,  per  i
          nuclei  familiari  di  cui  fa  parte  almeno  un  soggetto
          disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
          banche possono contrarre  finanziamenti  secondo  contratti
          tipo  definiti  con  apposita  con-venzione  tra  la  Cassa
          depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  l'Associazione   Bancaria
          Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
          le modalita' con cui i minori differenziali  sui  tassi  di
          interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
          del mutuo a vantaggio dei mutuatari.  Ai  finanziamenti  di
          cui alla presente lettera concessi dalla Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.a. alle banche, da destinare in via  esclusiva
          alle predette finalita', si applica il  regime  fiscale  di
          cui al comma 24. 
                8. La CDP S.p.a. assume partecipazioni  e  svolge  le
          attivita',  strumentali,   connesse   e   accessorie;   per
          l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a),  la
          CDP S.p.a. istituisce un  sistema  separato  ai  soli  fini
          contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
          criteri di trasparenza e  di  salvaguardia  dell'equilibrio
          economico.  Sono  assegnate  alla  gestione   separata   le
          partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
          e accessorie, e le attivita' di assistenza e di  consulenza
          in favore dei soggetti di cui al comma 7,  lettera  a).  Il
          decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
          di razionalizzazione e concentrazione delle  partecipazioni
          detenute dalla Cassa  depositi  e  prestiti  alla  data  di
          trasformazione in societa' per azioni. 
                8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP
          S.p.a. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di
          rilevante interesse nazionale in termini  di  strategicita'
          del settore di operativita', di livelli  occupazionali,  di
          entita' di fatturato ovvero  di  ricadute  per  il  sistema
          economico-produttivo del Paese,  e  che  risultino  in  una
          stabile situazione di equilibrio finanziario,  patrimoniale
          ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive
          di redditivita'. Ai fini della qualificazione  di  societa'
          di  interesse   nazionale,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di natura  non  regolamentare
          sono  definiti  i  requisiti,  anche  quantitativi,   delle
          societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di  CDP
          S.p.a. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso
          alle Camere.  Le  medesime  partecipazioni  possono  essere
          acquisite anche attraverso veicoli  societari  o  fondi  di
          investimento partecipati da CDP S.p.a. ed eventualmente  da
          societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
          Nel  caso  in  cui  dette  partecipazioni  siano  acquisite
          mediante utilizzo di  risorse  provenienti  dalla  raccolta
          postale,  le  stesse  sono  contabilizzate  nella  gestione
          separata di cui al comma 8. 
                8-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi
          precedenti,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  puo'
          acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a  fronte
          di portafogli di mutui garantiti  da  ipoteca  su  immobili
          residenziali e/o titoli emessi  ai  sensi  della  legge  30
          aprile  1999,  n.  130,  nell'ambito   di   operazioni   di
          cartolarizzazione aventi ad oggetto  crediti  derivanti  da
          mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali. 
                8-quater. 
                8-quinquies.  Al  fine  di  rispettare  gli   impegni
          assunti in sede di  Unione  europea  volti  a  incrementare
          l'efficienza energetica del 20 per cento per  il  2020,  la
          Cassa depositi e prestiti Spa puo'  prestare  garanzia  sui
          finanziamenti  relativi  agli  interventi   di   incremento
          dell'efficienza energetica delle infrastrutture  pubbliche,
          compresi  quelli   relativi   all'illuminazione   pubblica,
          realizzati attraverso il ricorso a  forme  di  partenariato
          tra pubblico e privato o a societa'  private  appositamente
          costituite, in particolare per garantire il  pagamento  dei
          corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica  per  la
          realizzazione degli  interventi  e  per  la  fornitura  dei
          servizi di cui al presente comma.  In  caso  di  escussione
          della  garanzia,  l'Agenzia  delle  entrate,  entro  il  30
          settembre di ciascun anno, sulla base dei  dati  comunicati
          dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a  trattenere
          le relative somme, per i comuni interessati,  all'atto  del
          pagamento agli stessi dell'imposta  municipale  propria  di
          cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni, riscossa  tramite
          modello F24 o bollettino di conto corrente postale  e,  per
          le  province,  all'atto  del  riversamento  alle   medesime
          dell'imposta sulle assicurazioni contro la  responsabilita'
          civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore,
          esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60  del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,   e   successive
          modificazioni, riscossa tramite modello  F24.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono  definite  le
          modalita' attuative del presente comma e, in particolare, i
          criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi
          di cui al presente comma, le modalita' di selezione nonche'
          di concessione, di gestione e di escussione della  medesima
          garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalita'  di
          comunicazione dei dati da parte  della  Cassa  depostiti  e
          prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute
          di cui al periodo  precedente  sono  assegnate  alla  Cassa
          depositi e prestiti Spa ai sensi delle disposizioni di  cui
          all'articolo 1, commi 11, 12  e  13,  del  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali  maggiori  oneri
          derivanti dal  presente  comma  si  provvede  a  valere  su
          ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti  pubblici
          territoriali sulla base di  convenzioni  stipulate  con  il
          Ministero dello  sviluppo  economico  e  con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  sulle   risorse
          derivanti dalla programmazione dell'Unione europea  per  il
          periodo 2014-2020. 
                9. Al Ministro dell'economia e delle  finanze  spetta
          il potere di indirizzo della gestione separata  di  cui  al
          comma 8.  Ferme  restando  le  attribuzioni  proprie  della
          Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio
          decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  competenze  proprie  della  Commissione
          parlamentare di cui all'articolo 56  della  legge  9  marzo
          1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le
          funzioni di vigilanza sulla gestione  separata  di  cui  al
          comma 8 del presente articolo relativamente ai  profili  di
          operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico
          realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale
          e assistenziale. 
                10. Per l'amministrazione della gestione separata  di
          cui al comma 8 il consiglio di  amministrazione  della  CDP
          S.p.A,  e'  integrato   dai   membri,   con   funzioni   di
          amministratore, indicati alle lettere  c),  d)  ed  f)  del
          primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983,  n.
          197. 
                11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al
          comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
          con propri decreti di natura non regolamentare: 
                  a) i criteri per la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche dei libretti di  risparmio  postale,
          dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
          e  delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti   dalla
          garanzia dello Stato; 
                  b) i criteri per la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche degli  impieghi,  nel  rispetto  dei
          principi di  accessibilita',  uniformita'  di  trattamento,
          predeterminazione e non discriminazione; 
                  c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',
          contratti e comunicazioni periodiche; 
                  d)  i  criteri  di  gestione  delle  partecipazioni
          assegnate ai sensi del comma 3. 
                  e) i criteri generali per la  individuazione  delle
          operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
          a), ammissibili a finanziamento, e i settori di  intervento
          di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i criteri e
          i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi
          settori di intervento. 
                  e-bis) le esposizioni assunte  o  previste  da  CDP
          S.p.a., diverse da quelle di cui al comma  7,  lettera  b),
          che possono essere garantite dallo Stato, anche  a  livello
          pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata
          a prima domanda, deve essere onerosa e compatibile  con  la
          normativa  dell'Unione  europea  in  materia  di   garanzie
          onerose concesse dallo Stato. Con una  o  piu'  convenzioni
          tra il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  Cassa
          depositi e presiti S.p.a. sono disciplinati i criteri e  le
          modalita' operative, la durata  e  la  remunerazione  della
          predetta garanzia. 
                11-bis. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          determina, con decreti di natura non regolamentare adottati
          di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, i criteri e le  modalita'  per
          l'effettuazione delle operazioni adottate nell'ambito delle
          attivita' di cooperazione internazionale allo  sviluppo  di
          cui al comma 7, lettera a), terzo periodo. 
                12. Sino all'emanazione dei decreti di cui  al  comma
          11 la CDP S.p.a. continua a svolgere  le  funzioni  oggetto
          della gestione separata  di  cui  al  comma  8  secondo  le
          disposizioni vigenti  alla  data  di  trasformazione  della
          Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa'  per  azioni.  I
          rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso
          alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al  comma
          11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati
          e dalle norme legislative e regolamentari vigenti  in  data
          anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti  di  cui
          al comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente  in
          quanto  compatibile.  Le  attribuzioni  del  consiglio   di
          amministrazione  e  del  direttore  generale  della   Cassa
          depositi e  prestiti  anteriori  alla  trasformazione  sono
          esercitate,    rispettivamente,    dal     consiglio     di
          amministrazione   e,   se   previsto,   dall'amministratore
          delegato della CDP S.p.a. 
                13. All'attivita' di impiego della gestione  separata
          di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le  disposizioni
          piu' favorevoli previste per la Cassa depositi  e  prestiti
          anteriori alla trasformazione, inclusa la  disposizione  di
          cui all'articolo 204, comma 2, del decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
                14. La gestione separata di cui al comma  8  subentra
          nei rapporti attivi e passivi e conserva i  diritti  e  gli
          obblighi sorti  per  effetto  della  cartolarizzazione  dei
          crediti effettuata ai sensi  dell'articolo  8  del  decreto
          legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 
                15. La gestione separata  di  cui  al  comma  8  puo'
          avvalersi   dell'Avvocatura   dello   Stato,    ai    sensi
          dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle  norme
          giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello
          Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato,  di
          cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
          modificazioni. 
                16. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sulla
          base di apposita relazione  presentata  dalla  CDP  S.p.a.,
          riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita'  svolte
          e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.a. 
                17. Il controllo della  Corte  dei  conti  si  svolge
          sulla CDP S.p.a. con le modalita' previste dall'articolo 12
          della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
                18. La  CDP  S.p.a.  puo'  destinare  propri  beni  e
          rapporti  giuridici  al  soddisfacimento  dei  diritti  dei
          portatori di titoli da essa  emessi  e  di  altri  soggetti
          finanziatori. A tal fine  la  CDP  S.p.a.  adotta  apposita
          deliberazione contenente l'esatta descrizione  dei  beni  e
          dei  rapporti  giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui
          vantaggio la destinazione e'  effettuata,  dei  diritti  ad
          essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile
          disporre, integrare e sostituire  elementi  del  patrimonio
          destinato. La deliberazione  e'  depositata  e  iscritta  a
          norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla  data  di
          deposito della deliberazione i beni e i rapporti  giuridici
          individuati    sono     destinati     esclusivamente     al
          soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
          destinazione  e'  effettuata  e  costituiscono   patrimonio
          separato a tutti gli effetti da quello della CDP  S.p.a.  e
          dagli  altri  patrimoni   destinati.   Fino   al   completo
          soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
          destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e  sui
          frutti e proventi da esso  derivanti  sono  ammesse  azioni
          soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se  la
          deliberazione di destinazione del  patrimonio  non  dispone
          diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
          a cui vantaggio la destinazione e' effettuata la CDP S.p.a.
          risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio  ad  essi
          destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva  in
          ogni caso la responsabilita' illimitata  della  CDP  S.p.a.
          per  le  obbligazioni  derivanti  da  fatto  illecito.  Con
          riferimento a ciascun patrimonio  separato  la  CDP  S.p.a.
          tiene  separatamente  i  libri  e  le  scritture  contabili
          prescritti  dagli  articoli  2214  e  seguenti  del  codice
          civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle
          procedure di cui al Titolo IV del testo unico  delle  leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura
          concorsuale applicabile, i  contratti  relativi  a  ciascun
          patrimonio  destinato  continuano  ad  avere  esecuzione  e
          continuano  ad  applicarsi  le  previsioni  contenute   nel
          presente comma. Gli organi della  procedura  provvedono  al
          tempestivo pagamento delle passivita' al  cui  servizio  il
          patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso,  secondo
          le scadenze e  gli  altri  termini  previsti  nei  relativi
          contratti preesistenti. Gli organi della procedura  possono
          trasferire o affidare in gestione  a  banche  i  beni  e  i
          rapporti  giuridici  ricompresi   in   ciascun   patrimonio
          destinato e le relative passivita'. 
                19. Alla scadenza,  anche  anticipata  per  qualsiasi
          motivo, del contratto di servizio ovvero del  rapporto  con
          il quale e' attribuita la disponibilita' o e'  affidata  la
          gestione delle opere, degli impianti, delle  reti  e  delle
          dotazioni destinati alla fornitura di servizi  pubblici  in
          relazione ai quali e' intervenuto  il  finanziamento  della
          CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
          di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente  sono
          destinati prioritariamente al soddisfacimento  dei  crediti
          della CDP S.p.a. e  degli  altri  finanziatori  di  cui  al
          presente comma, sono indisponibili da  parte  del  soggetto
          uscente  fino  al  completo  soddisfacimento  dei  predetti
          crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
          creditori  diversi  dalla  CDP   S.p.a.   e   dagli   altri
          finanziatori di cui al presente comma.  Il  nuovo  soggetto
          gestore assume, senza liberazione del debitore  originario,
          l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.a. e
          degli altri finanziatori di cui al presente  comma.  L'ente
          affidante e, se prevista, la  societa'  proprietaria  delle
          opere,  degli  impianti,  delle  reti  e  delle   dotazioni
          garantiscono   in   solido   il   debito    residuo    fino
          all'individuazione del nuovo  soggetto  gestore.  Anche  ai
          finanziamenti concessi dalla CDP  S.p.a.  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 3 e  4  dell'articolo  42  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
                20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
          amministrativo della CDP S.p.a. delibera le  operazioni  di
          raccolta di fondi con obbligo di rimborso  sotto  qualsiasi
          forma. Ad esse non  si  applicano,  fermo  restando  quanto
          previsto  dalla  lettera  b)  del  comma  7  del   presente
          articolo, il divieto  di  raccolta  del  risparmio  tra  il
          pubblico previsto dall'articolo  11,  comma  2,  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  ne'  i
          limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla  normativa
          vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli  da
          2410 a 2420 del codice civile. Per  ciascuna  emissione  di
          titoli puo' essere nominato un  rappresentante  comune  dei
          portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi  e  in
          loro rappresentanza esclusiva esercita i  poteri  stabiliti
          in  sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni   delle
          condizioni dell'operazione. 
                21. Ai decreti  ministeriali  emanati  in  base  alle
          norme contenute  nel  presente  articolo  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13,  della  legge
          14 gennaio 1994, n. 20. 
                22. La pubblicazione del decreto di cui  al  comma  3
          nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli  adempimenti  in
          materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
          normativa vigente. 
                23. Tutti gli atti e le operazioni  posti  in  essere
          per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per
          l'effettuazione dei trasferimenti e  conferimenti  previsti
          dal presente articolo sono esenti da  imposizione  fiscale,
          diretta ed indiretta. 
                24.  Tutti  gli   atti,   contratti,   trasferimenti,
          prestazioni  e  formalita'  relativi  alle  operazioni   di
          raccolta e di impiego, sotto  qualsiasi  forma,  effettuate
          dalla gestione separata  di  cui  al  comma  8,  alla  loro
          esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie
          anche reali di qualunque tipo da chiunque  e  in  qualsiasi
          momento prestate, sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e da ogni  altra  imposta  indiretta,  nonche'  ogni  altro
          tributo o diritto. Non si applica la  ritenuta  di  cui  ai
          commi 2 e 3 dell'articolo 26  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
          e gli altri  proventi  dei  conti  correnti  dedicati  alla
          gestione separata di cui al comma 8. Gli  interessi  e  gli
          altri proventi dei buoni fruttiferi postali e  degli  altri
          titoli emessi ai sensi del comma  7,  lettera  a),  con  le
          caratteristiche  autorizzate  e  nei  limiti  di  emissione
          previsti con decreto del  direttore  generale  del  Tesoro,
          sono soggetti  al  regime  dell'imposta  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi nella misura applicabile ai  titoli  di
          cui  all'articolo  31  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
                25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24  per  la
          gestione separata e da altre disposizioni  specificatamente
          vigenti per quanto rientra nella  medesima  gestione,  alla
          Cassa  depositi  e  prestiti   S.p.a.   si   applicano   le
          disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  reddito  delle
          societa', imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
          imposte di registro,  di  bollo,  ipotecaria  e  catastale,
          imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601, nonche' quelle concernenti le altre imposte dirette
          e indirette previste per le  banche.  Le  ritenute  di  cui
          all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta sul
          reddito  delle  societa'  e   l'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive, dovute sia a titolo di saldo  che  di
          acconto  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.,  sono
          riscosse mediante versamento in Tesoreria  con  imputazione
          ai  competenti   capitoli   dello   stato   di   previsione
          dell'entrata. 
                26.  Il  rapporto  di  lavoro  del   personale   alle
          dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della
          trasformazione  prosegue  con   la   CDP   S.p.a.   ed   e'
          disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle  leggi
          che regolano il rapporto  di  lavoro  privato.  Sono  fatti
          salvi i diritti quesiti e gli  effetti,  per  i  dipendenti
          della Cassa, rivenienti dalla  originaria  natura  pubblica
          dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita'  ai
          concorsi pubblici per i quali sia richiesta  una  specifica
          anzianita'  di  servizio,  ove  conseguita.  I  trattamenti
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
          continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
          Cassa depositi e prestiti  fino  alla  stipulazione  di  un
          nuovo contratto. In sede di prima  applicazione,  non  puo'
          essere attribuito  al  predetto  personale  un  trattamento
          economico meno favorevole di quello spettante alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto.  Per  il  personale
          gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne  fa
          richiesta, entro sessanta giorni  dalla  trasformazione  si
          attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
          di mobilita', con  collocamento  prioritario  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il personale  trasferito  e'
          inquadrato,  in  base  all'ex  livello  di  appartenenza  e
          secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente
          della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e
          4   agosto   1986   e   successive   modificazioni,   nella
          corrispondente area e  posizione  economica,  o  in  quella
          eventualmente  ricoperta  in  precedenti  servizi  prestati
          presso altre pubbliche amministrazioni,  se  superiore.  Al
          personale  trasferito  o   reinquadrato   nelle   pubbliche
          amministrazioni ai sensi del presente comma e' riconosciuto
          un  assegno  personale  pensionabile,   riassorbibile   con
          qualsiasi successivo miglioramento,  pari  alla  differenza
          tra la retribuzione globale percepibile  al  momento  della
          trasformazione, come definita dal vigente  CCNL,  e  quella
          spettante in base al  nuovo  inquadramento;  le  indennita'
          spettanti presso  l'amministrazione  di  destinazione  sono
          corrisposte nella misura eventualmente eccedente  l'importo
          del predetto assegno personale.  Entro  cinque  anni  dalla
          trasformazione, il personale gia'  dipendente  della  Cassa
          depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro
          dipendente   con   CDP   S.p.a.    puo'    richiedere    il
          reinquadramento nei ruoli delle  amministrazioni  pubbliche
          secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo  54
          del  CCNL  per  il  personale  non  dirigente  della  Cassa
          depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001.
          I dipendenti  in  servizio  all'atto  della  trasformazione
          mantengono  il  regime  pensionistico  e  quello   relativo
          all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti  per
          il personale delle  pubbliche  amministrazioni.  Entro  sei
          mesi dalla data di trasformazione,  i  predetti  dipendenti
          possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6  della
          legge 7  febbraio  1979,  n.  29,  opzione  per  il  regime
          pensionistico applicabile ai  dipendenti  assunti  in  data
          successiva  alla  trasformazione,  i  quali  sono  iscritti
          all'assicurazione obbligatoria gestita  dall'INPS  e  hanno
          diritto  al  trattamento  di   fine   rapporto   ai   sensi
          dell'articolo 2120 del codice civile. 
                27. Nell'articolo 8, comma 4, del  decreto  legge  15
          aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 giugno 2002,  n.  112  i  periodi  quinto,  sesto,
          settimo ed ottavo sono sostituiti dai seguenti: 
                  "Infrastrutture S.p.a. puo' destinare propri beni e
          rapporti  giuridici  al  soddisfacimento  dei  diritti  dei
          portatori di titoli da essa  emessi  e  di  altri  soggetti
          finanziatori.  A  tal  fine  Infrastrutture  S.p.a.  adotta
          apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione  dei
          beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui
          vantaggio la destinazione e'  effettuata,  dei  diritti  ad
          essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile
          disporre, integrare e sostituire  elementi  del  patrimonio
          destinato. La deliberazione  e'  depositata  e  iscritta  a
          norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla  data  di
          deposito della deliberazione i beni e i rapporti  giuridici
          individuati    sono     destinati     esclusivamente     al
          soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
          destinazione  e'  effettuata  e  costituiscono   patrimonio
          separato a tutti gli effetti da  quello  di  Infrastrutture
          S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al  completo
          soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
          destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e  sui
          frutti e proventi da esso  derivanti  sono  ammesse  azioni
          soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se  la
          deliberazione di destinazione del  patrimonio  non  dispone
          diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
          a   cui   vantaggio   la   destinazione    e'    effettuata
          Infrastrutture S.p.A, risponde  esclusivamente  nei  limiti
          del patrimonio ad essi destinato  e  dei  diritti  ad  essi
          attribuiti. Resta salva in  ogni  caso  la  responsabilita'
          illimitata di Infrastrutture  S.p.A,  per  le  obbligazioni
          derivanti da fatto  illecito.  Per  ciascuna  emissione  di
          titoli puo' essere nominato un  rappresentante  comune  dei
          portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi  e  in
          loro rappresentanza esclusiva esercita i  poteri  stabiliti
          in  sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni   delle
          condizioni  dell'operazione.  Con  riferimento  a   ciascun
          patrimonio    separato    Infrastrutture    S.p.a.    tiene
          separatamente i libri e le scritture  contabili  prescritti
          dagli articoli 2214 e seguenti del codice  civile.  Per  il
          caso  di  scioglimento  di  Infrastrutture  S.p.a.   e   di
          sottoposizione a procedura  di  liquidazione  di  qualsiasi
          natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio  separato
          continuano ad avere esecuzione e continuano  ad  applicarsi
          le previsioni contenute  nel  presente  comma.  Gli  organi
          della procedura provvedono al  tempestivo  pagamento  delle
          passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei
          limiti dello  stesso,  secondo  le  scadenze  e  gli  altri
          termini previsti nei relativi contratti  preesistenti.  Gli
          organi della procedura possono  trasferire  o  affidare  in
          gestione a banche i beni e i rapporti giuridici  ricompresi
          in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.».