Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1.  Gli  interventi  del  Patrimonio  Destinato  hanno  ad  oggetto
societa'  per  azioni,  anche   con   azioni   quotate   in   mercati
regolamentati,  comprese  quelle  costituite  in  forma  cooperativa,
escluse quelle di cui all'articolo 162-bis,  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quelle che esercitano  attivita'
assicurative e gli istituti di pagamento, che, alla data di richiesta
dell'intervento, soddisfino le seguenti condizioni: 
    a) la societa' ha sede legale in Italia; 
    b) la societa' presenta  un  fatturato  annuo  superiore  a  euro
cinquanta milioni; 
    c) la societa' non si trova in situazione di grave  irregolarita'
contributiva o fiscale  ai  sensi  dell'articolo  80,  comma  4,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    d)  non  rientra  tra  le  societa'   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
    e) nei confronti della societa', ai sensi della vigente normativa
antimafia, non sussistono le cause di  divieto,  di  decadenza  o  di
sospensione previste  dall'articolo  67  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, o tentativi di infiltrazione mafiosa  di  cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo; 
    f) nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una
partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
del codice civile e del titolare effettivo, quest'ultimo  cosi'  come
identificabile ai sensi dell'articolo 20 del decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231  e  relative  disposizioni  attuative,  non  e'
intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per  reati
commessi in violazione delle norme per la  repressione  dell'evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 
    g)  la  societa'  non  e'  destinataria   di   provvedimenti   di
congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni  in
base a normative nazionali o  sovranazionali  che  dispongono  misure
restrittive nei confronti di determinati Stati  o  nei  confronti  di
determinati soggetti e opera in conformita' a tali normative; 
    h) nei confronti della societa' non e' stata pronunciata sentenza
di condanna ne' di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo
63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche  non  passata
in giudicato, e l'impresa non  e'  a  conoscenza  della  pendenza  di
procedimenti a suo carico in relazione agli  illeciti  amministrativi
commessi nell'interesse  o  a  vantaggio  dell'ente,  previsti  dalla
sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
    i) gli amministratori o i  direttori  generali  dell'impresa  non
sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai  sensi  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno  riportato  condanne,
ne' sono stati destinatari di sentenze di applicazione della pena  ai
sensi dell'articolo 444 c.p.p.,  passate  in  giudicato  per  delitti
dolosi, commessi nell'interesse o  a  vantaggio  dell'ente,  previsti
dagli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8  giugno  2001,
n. 231. 
  2. Ai fini della determinazione del fatturato annuo di cui al comma
1, lettera b), si prende in considerazione la voce di conto economico
«ricavi», o la voce equivalente per  le  societa'  che  utilizzano  i
principi contabili internazionali, risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio regolarmente approvato e  sottoposto  a  revisione  legale,
avente una data di riferimento non anteriore a diciotto mesi rispetto
alla data di richiesta dell'intervento. Nel caso in cui  la  societa'
appartenga a un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi
su base consolidata, al piu' elevato  grado  di  consolidamento,  non
tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo. 
  3. I requisiti previsti al comma 1, ad esclusione della lettera b),
sono  mantenuti  fino  all'integrale  rimborso  dell'intervento.   Il
requisito di cui alla lettera c) puo'  essere  soddisfatto  entro  il
termine, non superiore a sei mesi a partire dalla data di  erogazione
dell'intervento,   indicato   nell'impegno   vincolante   ai    sensi
dell'articolo 80, comma 4, sesto periodo, del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50,  assunto  dall'impresa  alla  data  di  richiesta
dell'intervento. Nel caso degli interventi previsti dall'articolo  24
il termine indicato nell'impegno vincolante non e' superiore a dodici
mesi. 
  4. Gli ulteriori requisiti di  accesso  specifici  per  le  diverse
tipologie di intervento del Patrimonio Destinato  sono  disciplinati,
rispettivamente, nei Titoli II, III e IV. 
 
          Note all'art. 3: 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 162-bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
                «Art 162-bis (Intermediari finanziari e  societa'  di
          partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui  redditi  e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
          decreto  legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446,   si
          definiscono: 
                  a) intermediari finanziari: 
                    1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.
          38, e i soggetti con stabile organizzazione nel  territorio
          dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 
                    2)  i  confidi  iscritti   nell'elenco   di   cui
          all'articolo 112-bis del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385; 
                    3)  gli  operatori  del   microcredito   iscritti
          nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385; 
                    4) i soggetti che esercitano in via  esclusiva  o
          prevalente l'attivita' di assunzione di  partecipazioni  in
          intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
          1); 
                  b)  societa'  di  partecipazione   finanziaria:   i
          soggetti che  esercitano  in  via  esclusiva  o  prevalente
          l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari
          finanziari; 
                  c) societa' di  partecipazione  non  finanziaria  e
          assimilati: 
                    1) i soggetti che esercitano in via  esclusiva  o
          prevalente l'attivita' di assunzione di  partecipazioni  in
          soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 
                    2) i soggetti  che  svolgono  attivita'  non  nei
          confronti del pubblico di cui al comma  2  dell'articolo  3
          del  regolamento  emanato  in   materia   di   intermediari
          finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3,  112,
          comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della  legge
          30 aprile 1999, n. 130. 
                2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
          di   attivita'   di   assunzione   di   partecipazioni   in
          intermediari finanziari sussiste, quando, in base  ai  dati
          del  bilancio  approvato  relativo   all'ultimo   esercizio
          chiuso, l'ammontare  complessivo  delle  partecipazioni  in
          detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
          intercorrenti con gli  stessi,  unitariamente  considerati,
          inclusi  gli  impegni  ad  erogare  fondi  e  le   garanzie
          rilasciate, sia  superiore  al  50  per  cento  del  totale
          dell'attivo patrimoniale, inclusi gli  impegni  ad  erogare
          fondi e le garanzie rilasciate. 
                3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
          di attivita' di assunzione di  partecipazioni  in  soggetti
          diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando,  in
          base ai dati del  bilancio  approvato  relativo  all'ultimo
          esercizio    chiuso,    l'ammontare    complessivo    delle
          partecipazioni  in  detti   soggetti   e   altri   elementi
          patrimoniali intercorrenti con  i  medesimi,  unitariamente
          considerati, sia superiore  al  50  per  cento  del  totale
          dell'attivo patrimoniale.» 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 80  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
                «Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. - 3. Omissis. 
                4.  Un   operatore   economico   e'   escluso   dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di  imposte  e   tasse   superiore   all'importo   di   cui
          all'articolo 48-bis,  commi  1  e  2-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          Costituiscono violazioni definitivamente  accertate  quelle
          contenute  in  sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'
          soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
          materia contributiva e  previdenziale  quelle  ostative  al
          rilascio del documento unico  di  regolarita'  contributiva
          (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero  delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Un operatore economico puo'  essere  escluso
          dalla  partecipazione  a  una  procedura  d'appalto  se  la
          stazione appaltante e' a conoscenza  e  puo'  adeguatamente
          dimostrare che lo stesso non ha ottemperato  agli  obblighi
          relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse   o   dei
          contributi  previdenziali  non  definitivamente   accertati
          qualora  tale  mancato  pagamento  costituisca  una   grave
          violazione ai  sensi  rispettivamente  del  secondo  o  del
          quarto periodo. Il presente comma  non  si  applica  quando
          l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi
          pagando o impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
          imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali  interessi  o  multe,  ovvero  quando  il  debito
          tributario  o  previdenziale  sia  comunque   integralmente
          estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno  si
          siano perfezionati anteriormente alla scadenza del  termine
          per la presentazione delle domande. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  67  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  Leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
                «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). -  1.
          Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
          definitivo una delle misure  di  prevenzione  previste  dal
          libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: 
                  a)  licenze  o  autorizzazioni  di  polizia  e   di
          commercio; 
                  b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
                  c) concessioni di costruzione e gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
                  d) iscrizioni negli elenchi  di  appaltatori  o  di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
                  e)  attestazioni  di  qualificazione  per  eseguire
          lavori pubblici; 
                  f) altre iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
                  g) contributi, finanziamenti o mutui  agevolati  ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali; 
                  h)  licenze  per   detenzione   e   porto   d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
                2. Il provvedimento definitivo di applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
                3. Nel corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
                4. Il tribunale, salvo quanto  previsto  all'articolo
          68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
          1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con
          la persona sottoposta alla misura  di  prevenzione  nonche'
          nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
          di cui la persona sottoposta a misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
                5. Per le licenze ed autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
                6. Salvo che si tratti di provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
                7. Dal termine stabilito per la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
                8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche'  per  i
          reati di cui all'articolo 640, secondo comma,  n.  1),  del
          codice penale, commesso a danno dello Stato o di  un  altro
          ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.» 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 84  del
          citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
                «4.  Le   situazioni   relative   ai   tentativi   di
          infiltrazione  mafiosa   che   danno   luogo   all'adozione
          dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma  3
          sono desunte: 
                  a) dai  provvedimenti  che  dispongono  una  misura
          cautelare o il giudizio, ovvero  che  recano  una  condanna
          anche non definitiva per taluni dei  delitti  di  cui  agli
          articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,
          648 -ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo
          51, comma 3-bis, del codice di procedura penale  e  di  cui
          all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno  1992,
          n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          1992, n. 356; 
                  b)  dalla   proposta   o   dal   provvedimento   di
          applicazione di taluna delle misure di prevenzione; 
                  c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo
          4  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  dall'omessa
          denuncia all'autorita' giudiziaria dei reati  di  cui  agli
          articoli 317 e 629 del codice penale,  aggravati  ai  sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, da parte dei soggetti  indicati  nella  lettera  b)
          dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
          per l'applicazione di una misura di prevenzione  o  di  una
          causa ostativa ivi previste; 
                  d) dagli accertamenti disposti dal  prefetto  anche
          avvalendosi  dei  poteri  di  accesso  e  di   accertamento
          delegati   dal   Ministro   dell'interno   ai   sensi   del
          decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,  ovvero
          di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto; 
                  e)  dagli  accertamenti  da  effettuarsi  in  altra
          provincia a cura dei prefetti competenti su  richiesta  del
          prefetto procedente ai sensi della lettera d); 
                  f) dalle sostituzioni negli organi  sociali,  nella
          rappresentanza  legale   della   societa'   nonche'   nella
          titolarita' delle imprese individuali  ovvero  delle  quote
          societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente  con
          i  soggetti  destinatari  dei  provvedimenti  di  cui  alle
          lettere a) e b), con modalita' che,  per  i  tempi  in  cui
          vengono realizzati, il valore economico delle  transazioni,
          il reddito  dei  soggetti  coinvolti  nonche'  le  qualita'
          professionali  dei  subentranti,  denotino   l'intento   di
          eludere la normativa sulla documentazione antimafia.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2359  del  codice
          civile: 
                «Art.   2359   (Societa'   controllate   e   societa'
          collegate). - Sono considerate societa' controllate: 
                  1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
                  2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                  3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante
          di un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa. 
                Ai fini dell'applicazione dei  numeri  1)  e  2)  del
          primo comma si computano anche i voti spettanti a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
                Sono considerate collegate le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 21 novembre  2007,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione): 
                «Art.  20  (Criteri  per  la   determinazione   della
          titolarita' effettiva  di  clienti  diversi  dalle  persone
          fisiche). - 1. Il titolare  effettivo  di  clienti  diversi
          dalle persone fisiche coincide con la persona fisica  o  le
          persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile  la
          proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo
          controllo. 
                2. Nel caso in cui il cliente  sia  una  societa'  di
          capitali: 
                  a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la
          titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento
          del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; 
                  b) costituisce indicazione di proprieta'  indiretta
          la  titolarita'  di  una  percentuale   di   partecipazioni
          superiore  al  25  per  cento  del  capitale  del  cliente,
          posseduto per il tramite di societa' controllate,  societa'
          fiduciarie o per interposta persona. 
                3.  Nelle  ipotesi  in   cui   l'esame   dell'assetto
          proprietario non consenta di individuare in maniera univoca
          la persona fisica o le persone fisiche cui e'  attribuibile
          la proprieta' diretta o indiretta  dell'ente,  il  titolare
          effettivo coincide con  la  persona  fisica  o  le  persone
          fisiche  cui,  in  ultima  istanza,  e'   attribuibile   il
          controllo del medesimo in forza: 
                  a)  del  controllo  della  maggioranza   dei   voti
          esercitabili in assemblea ordinaria; 
                  b) del controllo di voti sufficienti per esercitare
          un'influenza dominante in assemblea ordinaria; 
                  c)   dell'esistenza    di    particolari    vincoli
          contrattuali  che  consentano  di  esercitare  un'influenza
          dominante. 
                4. Nel  caso  in  cui  il  cliente  sia  una  persona
          giuridica privata, di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,  sono  cumulativamente
          individuati, come titolari effettivi: 
                  a) i fondatori, ove in vita; 
                  b) i beneficiari, quando individuati  o  facilmente
          individuabili; 
                  c) i titolari di poteri di  rappresentanza  legale,
          direzione e amministrazione. 
                5. Qualora  l'applicazione  dei  criteri  di  cui  ai
          precedenti commi non consenta di  individuare  univocamente
          uno  o  piu'  titolari  effettivi,  il  titolare  effettivo
          coincide  con  la  persona  fisica  o  le  persone  fisiche
          titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi
          o  statutari,   di   poteri   di   rappresentanza   legale,
          amministrazione o direzione della societa'  o  del  cliente
          comunque diverso dalla persona fisica. 
                6. I  soggetti  obbligati  conservano  traccia  delle
          verifiche  effettuate  ai  fini   dell'individuazione   del
          titolare effettivo nonche', con  specifico  riferimento  al
          titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5,  delle
          ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare
          effettivo ai sensi dei commi 1,  2,  3  e  4  del  presente
          articolo.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  63  del  decreto
          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  (Disciplina   della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n. 300): 
                «Art. 63 (Applicazione della sanzione su  richiesta).
          - 1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e'
          ammessa se  il  giudizio  nei  confronti  dell'imputato  e'
          definito ovvero definibile a norma  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale nonche' in tutti i casi  in  cui
          per l'illecito amministrativo e' prevista la sola  sanzione
          pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui  al  titolo
          II del libro sesto  del  codice  di  procedura  penale,  in
          quanto applicabili. 
                2. Nei casi in cui  e'  applicabile  la  sanzione  su
          richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444,  comma  1,
          del codice di procedura  penale  e'  operata  sulla  durata
          della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione
          pecuniaria. 
                3. Il giudice, se ritiene che debba essere  applicata
          una sanzione interdittiva in  via  definitiva,  rigetta  la
          richiesta.» 
              - La sezione  III  (Responsabilita'  amministrativa  da
          reato)   del   Capo   I   (Responsabilita'   amministrativa
          dell'ente) del citato decreto legislativo 8 giungo 2001, n.
          231 comprende gli articoli da 24  a  26  ed  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 19  giugno
          2001, n. 140. 
              - Il citato decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
          159  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica
          Italiana  del  28  settembre  2011,  n.  226,   Supplemento
          Ordinario n. 214. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 444 del  codice  di
          procedura penale: 
                «Art. 444 (Applicazione della pena su  richiesta).  -
          1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
                1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e
          quinto comma,  600-quater,  secondo  comma,  600  quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
                1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
                2. Se vi e' il consenso anche della parte che non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la  disposizione  dell'articolo  75,  comma  3.  Si
          applica l'articolo 537-bis. 
                3.  La  parte,  nel  formulare  la  richiesta,   puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale della pena. In  questo  caso  il  giudice,  se
          ritiene che la sospensione  condizionale  non  puo'  essere
          concessa, rigetta la richiesta. 
                3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli  314,  primo  comma,  317,  318,   319,   319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e  346-bis
          del codice penale, la parte, nel  formulare  la  richiesta,
          puo'  subordinarne  l'efficacia  all'esenzione  dalle  pene
          accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
          ovvero  all'estensione  degli  effetti  della   sospensione
          condizionale anche a tali pene accessorie. In  questi  casi
          il giudice, se ritiene di applicare le  pene  accessorie  o
          ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
          possa essere concessa, rigetta la richiesta.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 24 e seguenti  del
          citato  decreto  legislativo  8   giugno   2001,   n.   231
          (Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300): 
                «Art. 24 (Indebita percezione di  erogazioni,  truffa
          in danno dello Stato, di un  ente  pubblico  o  dell'Unione
          europea o per il  conseguimento  di  erogazioni  pubbliche,
          frode informatica  in  danno  dello  Stato  o  di  un  ente
          pubblico e  frode  nelle  pubbliche  forniture).  -  1.  In
          relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
          316-bis, 316-ter, 356,  640,  comma  2,  n.  1,  640-bis  e
          640-ter se commesso in danno dello Stato o  di  altro  ente
          pubblico o  dell'Unione  europea,  del  codice  penale,  si
          applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a  cinquecento
          quote. 
                2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui
          al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto  di  rilevante
          entita' o e' derivato un danno di particolare gravita';  si
          applica la  sanzione  pecuniaria  da  duecento  a  seicento
          quote. 
                2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste  ai
          commi precedenti in relazione alla commissione del  delitto
          di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 
                3.  Nei  casi  previsti  dai  commi  precedenti,   si
          applicano le sanzioni interdittive  previste  dall'articolo
          9, comma 2, lettere c), d) ed e).» 
                «Art.  24-bis  (Delitti  informatici  e   trattamento
          illecito di dati). - 1. In relazione alla  commissione  dei
          delitti di cui agli  articoli  615  ter,  617  quater,  617
          quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del
          codice penale, si applica all'ente la  sanzione  pecuniaria
          da cento a cinquecento quote. 
                2. In relazione alla commissione dei delitti  di  cui
          agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale,
          si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a  trecento
          quote. 
                3. In relazione alla commissione dei delitti  di  cui
          agli articoli 491 bis e 640 quinquies  del  codice  penale,
          salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto
          per i casi di frode informatica in danno dello Stato  o  di
          altro ente pubblico, e dei delitti di cui  all'articolo  1,
          comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  si
          applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento
          quote. 
                4. Nei casi di condanna per uno dei delitti  indicati
          nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive  previste
          dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di
          condanna per uno  dei  delitti  indicati  nel  comma  2  si
          applicano le sanzioni interdittive  previste  dall'articolo
          9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per  uno
          dei delitti indicati nel comma 3 si applicano  le  sanzioni
          interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c),
          d) ed e).» 
                «Art. 24-ter (Delitti di criminalita' organizzata). -
          1. In relazione alla commissione di taluno dei  delitti  di
          cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e  630
          del codice penale, ai delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo  stesso  articolo,  nonche'   ai   delitti   previsti
          dall'articolo 74 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  si
          applica la sanzione  pecuniaria  da  quattrocento  a  mille
          quote. 
                2.  In  relazione  alla  commissione  di  taluno  dei
          delitti di cui  all'articolo  416  del  codice  penale,  ad
          esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407,
          comma 2, lettera a), numero 5),  del  codice  di  procedura
          penale, si applica la sanzione  pecuniaria  da  trecento  a
          ottocento quote. 
                3. Nei casi di condanna per uno dei delitti  indicati
          nei commi 1 e 2,  si  applicano  le  sanzioni  interdittive
          previste dall'articolo 9,  comma  2,  per  una  durata  non
          inferiore ad un anno. 
                4. Se l'ente o una  sua  unita'  organizzativa  viene
          stabilmente utilizzato allo scopo  unico  o  prevalente  di
          consentire o agevolare la commissione  dei  reati  indicati
          nei commi 1 e 2, si applica la  sanzione  dell'interdizione
          definitiva   dall'esercizio   dell'attivita'    ai    sensi
          dell'articolo 16, comma 3.»