Art. 4 
 
                      Politica di investimento 
 
  1. Il Patrimonio Destinato e' gestito  da  CDP  S.p.A.  sulla  base
delle disposizioni di cui al decreto-legge, al presente decreto e  al
Regolamento del Patrimonio Destinato. 
  2. Il Patrimonio Destinato opera in una prospettiva coerente con la
sua  durata,  considerando  i  singoli  interventi  in  un'ottica  di
portafoglio,  anche   nell'interesse   di   preservare   il   sistema
economico-produttivo italiano a seguito dell'emergenza epidemiologica
da  COVID-19,  senza  specifici  obiettivi  di  rendimento  di  breve
termine. 
  3. Il Patrimonio Destinato assume un profilo  di  rischio  coerente
con il contesto  emergenziale  di  riferimento,  anche  tenuto  conto
dell'incertezza e volatilita' dei mercati  conseguente  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. 
  4. Al fine di sviluppare un'allocazione di portafoglio  bilanciata,
l'ammontare massimo di ogni singolo intervento non  puo'  superare  2
miliardi di euro. 
  5. Le delibere degli interventi del Patrimonio  Destinato  previsti
dal Titolo II e dal Titolo III sono assunte da CDP  S.p.A.  a  valere
sul Patrimonio Destinato e non sono  delegate  ai  soggetti  deputati
all'istruttoria ai sensi dell'articolo 26.