Art. 4 Politica di investimento 1. Il Patrimonio Destinato e' gestito da CDP S.p.A. sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge, al presente decreto e al Regolamento del Patrimonio Destinato. 2. Il Patrimonio Destinato opera in una prospettiva coerente con la sua durata, considerando i singoli interventi in un'ottica di portafoglio, anche nell'interesse di preservare il sistema economico-produttivo italiano a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, senza specifici obiettivi di rendimento di breve termine. 3. Il Patrimonio Destinato assume un profilo di rischio coerente con il contesto emergenziale di riferimento, anche tenuto conto dell'incertezza e volatilita' dei mercati conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 4. Al fine di sviluppare un'allocazione di portafoglio bilanciata, l'ammontare massimo di ogni singolo intervento non puo' superare 2 miliardi di euro. 5. Le delibere degli interventi del Patrimonio Destinato previsti dal Titolo II e dal Titolo III sono assunte da CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e non sono delegate ai soggetti deputati all'istruttoria ai sensi dell'articolo 26.