Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende: a) associazione o societa' sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica; b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale; c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono; d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono; e) Attivita' Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensita' sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilita' fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attivita' fisica, il benessere e la qualita' della vita e favorire la socializzazione; f) attivita' fisica o attivita' motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo; g) cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri; h) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili; i) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici; l) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale; m) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici; n) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale dello sport; o) direttore di gara: il soggetto che, osservando i principi di terzieta', imparzialita' e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attivita' volte a garantire la regolarita' dello svolgimento delle competizioni sportive; p) direttore sportivo: il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una societa' sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra societa', atleti e allenatori, nonche' la conduzione di trattative con altre societa' sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento; q) direttore Tecnico: il soggetto che cura l'attivita' concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una societa' sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attivita' degli allenatori a cui e' affidata la conduzione tecnica delle squadre della societa' sportiva; r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale; s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche; t) esercizio fisico strutturato: programmi di attivita' fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute; u) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale; v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; z) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini; aa) Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello Stato e dei Vigili del Fuoco: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze di Polizia dello Stato e ai Vigili del Fuoco che promuovono l'esercizio dell'attivita' sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilita', e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni; bb) Gruppi sportivi militari della Difesa: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze Armate, ivi inclusa l'Arma dei Carabinieri, che promuovono l'esercizio dell'attivita' sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilita', e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni; cc) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonche' di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto; dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attivita' sportiva verso un corrispettivo; ee) pratica sportiva per tutti: l'attivita' sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilita' di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacita'; ff) palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attivita' fisica adattata; gg) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le societa' e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; hh) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico; ll) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata; mm) settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalita' tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di eta', di ambo i sessi; nn) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli; oo) sport di alto livello: l'attivita' sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento; pp) sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici; qq) sport paralimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici; rr) Sport e salute S.p.A.: la societa' per azioni a controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport.