Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende: 
    a) associazione o societa' sportiva dilettantistica: il  soggetto
giuridico affiliato ad una Federazione  Sportiva  Nazionale,  ad  una
Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che
svolge,  senza  scopo  di  lucro,  attivita'  sportiva,  nonche'   la
formazione,   la   didattica,   la   preparazione   e    l'assistenza
all'attivita' sportiva dilettantistica; 
    b) associazioni benemerite: gli  organismi  sportivi  attivi  che
operano  nel  campo  della  promozione  di  iniziative  di  rilevanza
sociale; 
    c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete
e gli  atleti  praticanti  discipline  sportive  regolamentate  dalla
medesima Federazione, aventi  lo  scopo  di  tutelare  gli  interessi
collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono; 
    d) associazioni di tecnici: le  associazioni  fra  i  tecnici  di
discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione,  aventi
lo scopo di tutelare gli interessi  collettivi  dei  tecnici  che  vi
aderiscono; 
    e) Attivita' Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici,
la  cui  tipologia  e  la  cui  intensita'  sono  definite   mediante
l'integrazione professionale e organizzativa tra medici  di  medicina
generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici  specialisti
e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone  cui
sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate
e stabilizzate o disabilita' fisiche e  che  li  eseguono  in  gruppo
sotto la supervisione  di  un  professionista  dotato  di  specifiche
competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le
«palestre  della  salute»,  al  fine  di  migliorare  il  livello  di
attivita' fisica, il benessere e la qualita' della vita e favorire la
socializzazione; 
    f) attivita' fisica  o  attivita'  motoria:  qualunque  movimento
esercitato dal sistema  muscolo-scheletrico  che  si  traduce  in  un
dispendio energetico superiore a quello richiesto  in  condizioni  di
riposo; 
    g)  cavallo  atleta:  l'equide  registrato,  non  destinato  alla
produzione alimentare, utilizzato per lo  svolgimento  dell'attivita'
sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri; 
    h)  Comitato  Italiano  Paralimpico   (CIP):   l'ente   pubblico,
riconosciuto dal  Comitato  Paralimpico  Internazionale,  che  ha  il
compito di garantire la massima diffusione dell'idea  paralimpica  ed
il piu' proficuo  avviamento  alla  pratica  sportiva  delle  persone
disabili; 
    i)    Comitato    Olimpico    Internazionale:    l'organizzazione
internazionale non governativa senza fini di  lucro  alla  guida  del
movimento olimpico, preposta alla gestione e  all'organizzazione  dei
Giochi Olimpici; 
    l) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente  pubblico,
riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita'
alla Carta  olimpica,  svolge  il  ruolo  di  Comitato  olimpico  sul
territorio nazionale; 
    m)   Comitato   Paralimpico   Internazionale:    l'organizzazione
internazionale non governativa senza fini di  lucro  alla  guida  del
movimento paralimpico, preposta alla  gestione  e  all'organizzazione
dei Giochi Paralimpici; 
    n) Dipartimento per lo sport: la struttura  amministrativa  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri operante  nell'area  funzionale
dello sport; 
    o) direttore di gara: il soggetto che, osservando i  principi  di
terzieta', imparzialita' e  indipendenza  di  giudizio,  svolge,  per
conto delle competenti  Federazioni  Sportive  Nazionali,  Discipline
Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attivita' volte  a
garantire  la  regolarita'  dello  svolgimento   delle   competizioni
sportive; 
    p)  direttore  sportivo:   il   soggetto   che   cura   l'assetto
organizzativo  e  amministrativo  di  una  societa'   sportiva,   con
particolare riferimento alla  gestione  dei  rapporti  fra  societa',
atleti e allenatori, nonche' la conduzione di  trattative  con  altre
societa' sportive aventi ad oggetto il trasferimento  di  atleti,  la
stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento; 
    q)  direttore  Tecnico:  il   soggetto   che   cura   l'attivita'
concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una  societa'
sportiva, sovraintendendo  alla  loro  attuazione  e  coordinando  le
attivita' degli allenatori a cui e' affidata  la  conduzione  tecnica
delle squadre della societa' sportiva; 
    r)  Disciplina  Sportiva  Associata:  l'organizzazione   sportiva
nazionale,  priva  dei  requisiti   per   il   riconoscimento   quale
Federazione Sportiva Nazionale, che  svolge  attivita'  sportiva  sul
territorio nazionale; 
    s) Enti  di  Promozione  Sportiva:  gli  organismi  sportivi  che
operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita'
motorie e sportive con finalita'  ricreative  e  formative,  anche  a
tutela delle minoranze linguistiche; 
    t) esercizio fisico strutturato: programmi  di  attivita'  fisica
pianificata   e   ripetitiva   specificamente   definiti   attraverso
l'integrazione professionale e organizzativa tra medici  di  medicina
generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti,
sulla base delle condizioni cliniche dei singoli  soggetti  cui  sono
destinati, che presentano patologie  o  fattori  di  rischio  per  la
salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di  un
professionista munito  di  specifiche  competenze,  in  luoghi  e  in
strutture di natura non sanitaria, come le «palestre  della  salute»,
al fine di migliorare o mantenere la  forma  fisica,  le  prestazioni
fisiche e lo stato di salute; 
    u)   Federazione   Sportiva   Internazionale:    l'organizzazione
internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o
piu' sport a livello mondiale e che  riconosce  a  fini  sportivi  le
organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale; 
    v)  Federazione  Sportiva  Nazionale:  l'organizzazione  sportiva
nazionale, affiliata  alla  Federazione  sportiva  internazionale  di
appartenenza, posta al vertice di una  disciplina  sportiva  o  a  un
gruppo di discipline affini; 
    z) Federazioni Sportive Paralimpiche:  l'organizzazione  sportiva
nazionale riconosciuta dal Comitato  Italiano  Paralimpico  posta  al
vertice di una disciplina sportiva  paralimpica  o  a  un  gruppo  di
discipline paralimpiche affini; 
    aa) Gruppi sportivi delle Forze di  Polizia  dello  Stato  e  dei
Vigili del Fuoco: le  strutture  tecnico-organizzative  interne  alle
Forze di Polizia dello Stato e ai Vigili  del  Fuoco  che  promuovono
l'esercizio dell'attivita' sportiva agonistica e  non  agonistica  di
tutto il personale in servizio, inclusi  atleti  con  disabilita',  e
partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla  base  di
protocolli d'intesa stipulati  con  il  Comitato  Olimpico  Nazionale
Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal  CIO,  e
con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate
per le altre competizioni; 
    bb)  Gruppi  sportivi  militari  della   Difesa:   le   strutture
tecnico-organizzative interne alle Forze Armate, ivi  inclusa  l'Arma
dei Carabinieri, che promuovono l'esercizio  dell'attivita'  sportiva
agonistica e non  agonistica  di  tutto  il  personale  in  servizio,
inclusi  atleti  con  disabilita',  e  partecipano   a   competizioni
nazionali  e  internazionali  sulla  base  di   protocolli   d'intesa
stipulati  con  il  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano,  per  le
competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni
Sportive Nazionali e  Discipline  Sportive  Associate  per  le  altre
competizioni; 
    cc) impianto sportivo: la  struttura,  all'aperto  o  al  chiuso,
preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva  di
uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo  o  di  tipo
diverso, nonche' di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di
supporto; 
    dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il
direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore  atletico  e
il direttore di gara  che,  senza  alcuna  distinzione  di  genere  e
indipendentemente dal  settore  professionistico  o  dilettantistico,
esercitano l'attivita' sportiva verso un corrispettivo; 
    ee) pratica sportiva per tutti:  l'attivita'  sportiva  di  base,
organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di
tutte le fasce  della  popolazione  al  fine  di  consentire  a  ogni
individuo la possibilita' di migliorare la propria condizione  fisica
e psichica e  di  raggiungere  il  livello  di  prestazione  sportiva
corrispondente alle proprie capacita'; 
    ff) palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia
pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio  fisico
strutturato e programmi di attivita' fisica adattata; 
    gg) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche:
il registro istituito presso il Dipartimento per lo  sport  al  quale
devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici
di qualsiasi  natura,  tutte  le  societa'  e  associazioni  sportive
dilettantistiche   che   svolgono   attivita'   sportiva,    compresa
l'attivita' didattica e formativa, e che operano nell'ambito  di  una
Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un
Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; 
    hh)  settore  dilettantistico:  il  settore  di  una  Federazione
Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva  Associata  non  qualificato
come professionistico; 
    ll)  settore  professionistico:  il  settore   qualificato   come
professionistico dalla rispettiva Federazione  Sportiva  Nazionale  o
Disciplina Sportiva Associata; 
    mm)  settore  sportivo  giovanile:  il  settore  organizzato   da
Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da
altri  organismi  sportivi  competenti,   per   finalita'   tecniche,
didattiche e formative, formato da giovani minori di eta', di ambo  i
sessi; 
    nn) sport:  qualsiasi  forma  di  attivita'  fisica  fondata  sul
rispetto di regole che, attraverso una partecipazione  organizzata  o
non organizzata, ha per obiettivo l'espressione  o  il  miglioramento
della condizione fisica  e  psichica,  lo  sviluppo  delle  relazioni
sociali o l'ottenimento di  risultati  in  competizioni  di  tutti  i
livelli; 
    oo) sport di alto  livello:  l'attivita'  sportiva  svolta  dagli
atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla  Federazione
Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla  Lega
di riferimento; 
    pp) sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa a  partecipare
ai Giochi Olimpici; 
    qq)  sport  paralimpico:  la  disciplina   sportiva   ammessa   a
partecipare ai Giochi Paralimpici; 
    rr) Sport e salute S.p.A.: la societa'  per  azioni  a  controllo
pubblico che svolge attivita' di produzione e  fornitura  servizi  di
interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive  e  gli
indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o  dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport.