Art. 4 
 
                  Competenze legislative di Stato, 
                     regioni e province autonome 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in
attuazione degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo  e  terzo
comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa
esclusiva  statale  in  materia  di  ordinamento   e   organizzazione
amministrativa dello  Stato  e  degli  enti  pubblici  nazionali,  di
ordinamento  civile,  norme  generali   sull'istruzione,   previdenza
sociale,  nonche'   nell'esercizio   della   competenza   legislativa
concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro,  ordinamento
sportivo, istruzione, professioni, tutela della salute, coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. 
  2.  Le  Regioni  a  statuto  ordinario  esercitano  nelle   materie
disciplinate dal presente provvedimento  le  proprie  competenze,  ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge  8  agosto  2019,  n.  86,  e  dal
presente decreto. 
  3. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 35, 41, 117,
          primo, secondo e terzo comma, della Costituzione: 
              «Art. 2. -  La  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i
          diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia  nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale.». 
              «Art. 3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di sesso, di razza, di lingua, di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e  sociali.  E'  compito
          della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
          e  sociale,  che,  limitando  di  fatto   la   liberta'   e
          l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno  sviluppo
          della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
          lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
          del Paese.». 
              «Art. 35. - La Repubblica tutela il lavoro in tutte  le
          sue  forme  ed   applicazioni.   Cura   la   formazione   e
          l'elevazione  professionale  dei  lavoratori.  Promuove   e
          favorisce gli accordi e  le  organizzazioni  internazionali
          intesi ad  affermare  e  regolare  i  diritti  del  lavoro.
          Riconosce la liberta' di emigrazione,  salvo  gli  obblighi
          stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela  il
          lavoro italiano all'estero.». 
              «Art. 41. - L'iniziativa economica privata  e'  libera.
          Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in
          modo da recare danno alla sicurezza,  alla  liberta',  alla
          dignita'  umana.  La  legge  determina  i  programmi  e   i
          controlli opportuni perche' l'attivita' economica  pubblica
          e privata possa essere  indirizzata  e  coordinata  a  fini
          sociali.». 
              «Art. 117. - Definisce la potesta' legislativa  che  e'
          esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nonche' dei vincoli
          derivanti dall'ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi
          internazionali. Elenca  le  materie  di  cui  lo  Stato  ha
          legislazione esclusiva.». 
              - La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  24  ottobre  2001,  n.
          248, reca «Modifiche al titolo V della parte seconda  della
          Costituzione». Il nuovo testo opera  una  nuova  e  diversa
          ripartizione delle competenze normative delle regioni.