Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) Associazione o Societa' sportiva Dilettantistica: il  soggetto
giuridico affiliato ad una Federazione  Sportiva  Nazionale,  ad  una
Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che
svolge,  senza  scopo  di  lucro,  attivita'  sportiva,  nonche'   la
formazione,   la   didattica,   la   preparazione   e    l'assistenza
all'attivita' sportiva dilettantistica; 
    b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente  pubblico,
riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita'
alla Carta  olimpica,  svolge  il  ruolo  di  Comitato  Olimpico  sul
territorio nazionale; 
    c)  Commissione  unica  per  l'impiantistica  sportiva:  l'organo
competente a certificare l'idoneita' ai fini sportivi  di  tutti  gli
impianti sportivi, inclusi  quelli  scolastici,  nel  rispetto  delle
norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed  internazionali
relative alla pratica dei rispettivi sport; 
    d) impianto sportivo:  la  struttura,  all'aperto  o  al  chiuso,
preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva  di
uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo  o  di  tipo
diverso, nonche' di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di
supporto; 
    e) Istituto per il Credito  Sportivo  (ICS):  l'ente  di  diritto
pubblico, istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n.1295,  che  svolge
attivita' bancaria nel settore del credito per  lo  sport  e  per  le
attivita' culturali. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi della legge  24  dicembre
          1957, n. 1295, si veda nelle note alle premesse.