Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) Associazione o Societa' sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica; b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale; c) Commissione unica per l'impiantistica sportiva: l'organo competente a certificare l'idoneita' ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport; d) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonche' di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto; e) Istituto per il Credito Sportivo (ICS): l'ente di diritto pubblico, istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n.1295, che svolge attivita' bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attivita' culturali.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, si veda nelle note alle premesse.