Art. 3 
 
                  Competenze legislative di Stato, 
                     regioni e province autonome 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in
attuazione dell'articolo 117, primo,  secondo  e  terzo  comma  della
Costituzione, nell'esercizio della competenza  legislativa  esclusiva
statale  in  materia  di  ordine  pubblico   e   sicurezza,   nonche'
nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di
ordinamento sportivo e governo del territorio. 
  2.  Le  Regioni  a  statuto  ordinario  esercitano  nelle   materie
disciplinate dal presente provvedimento  le  proprie  competenze,  ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla  legge  8  agosto  2019,  n.  86  e  dal
presente decreto. 
  3. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per  i  riferimenti  normativi  dell'art.  117  della
          Costituzione, della legge 8 agosto  2019,  n.  86  e  della
          legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si  veda  nelle
          note alle premesse.