Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) Associazione o Societa' sportiva dilettantistica: il  soggetto
giuridico affiliato ad una Federazione  sportiva  nazionale,  ad  una
Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che
svolge,  senza  scopo  di  lucro,  attivita'  sportiva,  nonche'   la
formazione,   la   didattica,   la   preparazione   e    l'assistenza
all'attivita' sportiva dilettantistica; 
    b) Associazioni benemerite: gli  organismi  sportivi  attivi  che
operano  nel  campo  della  promozione  di  iniziative  di  rilevanza
sociale; 
    c)  Comitato  italiano  paralimpico   (CIP):   l'ente   pubblico,
riconosciuto dal  Comitato  paralimpico  internazionale,  che  ha  il
compito di garantire la massima diffusione dell'idea  paralimpica  ed
il piu' proficuo  avviamento  alla  pratica  sportiva  delle  persone
disabili; 
    d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente  pubblico,
riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita'
alla Carta  olimpica,  svolge  il  ruolo  di  Comitato  olimpico  sul
territorio nazionale; 
    e) Dipartimento per lo sport: la struttura  amministrativa  della
Presidenza del Consiglio dei ministri operante  nell'area  funzionale
dello sport; 
    f)  Disciplina  sportiva  associata:  l'organizzazione   sportiva
nazionale,  priva  dei  requisiti   per   il   riconoscimento   quale
Federazione sportiva nazionale, che  svolge  attivita'  sportiva  sul
territorio nazionale; 
    g) Enti  di  promozione  sportiva:  gli  organismi  sportivi  che
operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita'
motorie e sportive con finalita'  ricreative  e  formative,  anche  a
tutela delle minoranze linguistiche; 
    h)  Federazione  sportiva  nazionale:  l'Organizzazione  sportiva
nazionale, affiliata  alla  Federazione  sportiva  internazionale  di
appartenenza, posta al vertice di una  disciplina  sportiva  o  a  un
gruppo di discipline affini; 
    i) Federazioni sportive paralimpiche:  l'Organizzazione  sportiva
nazionale riconosciuta dal Comitato  italiano  paralimpico  posta  al
vertice di una disciplina sportiva  paralimpica  o  a  un  gruppo  di
discipline paralimpiche affini; 
    l) Registro nazionale delle attivita' sportive  dilettantistiche:
il registro istituito presso il Dipartimento per lo  sport  al  quale
devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici
statali in  materia  di  sport,  tutte  le  Societa'  e  Associazioni
sportive dilettantistiche che svolgono attivita'  sportiva,  compresa
l'attivita' didattica e formativa, e che operano nell'ambito  di  una
Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un
Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 
    m)  settore  dilettantistico:  il  settore  di  una   Federazione
sportiva nazionale o Disciplina sportiva  associata  non  qualificato
come professionistico; 
    n)  settore  professionistico:  il   settore   qualificato   come
professionistico dalla rispettiva Federazione  sportiva  nazionale  o
Disciplina sportiva associata; 
    o) Sport e salute S.p.a.: la  societa'  per  azioni  a  controllo
pubblico che svolge attivita' di produzione e  fornitura  servizi  di
interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive  e  gli
indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o  dell'autorita'
politica da esso delegata in materia di sport.