Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Associazione o Societa' sportiva dilettantistica: il soggetto
giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una
Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che
svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la
formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza
all'attivita' sportiva dilettantistica;
b) Associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che
operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza
sociale;
c) Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente pubblico,
riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il
compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed
il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone
disabili;
d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico,
riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita'
alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul
territorio nazionale;
e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della
Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale
dello sport;
f) Disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva
nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale
Federazione sportiva nazionale, che svolge attivita' sportiva sul
territorio nazionale;
g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che
operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita'
motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a
tutela delle minoranze linguistiche;
h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione sportiva
nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di
appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un
gruppo di discipline affini;
i) Federazioni sportive paralimpiche: l'Organizzazione sportiva
nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al
vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di
discipline paralimpiche affini;
l) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche:
il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale
devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici
statali in materia di sport, tutte le Societa' e Associazioni
sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa
l'attivita' didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una
Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un
Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
m) settore dilettantistico: il settore di una Federazione
sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato
come professionistico;
n) settore professionistico: il settore qualificato come
professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o
Disciplina sportiva associata;
o) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a controllo
pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di
interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli
indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita'
politica da esso delegata in materia di sport.