Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini di cui al presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a)  aree  sciabili  attrezzate:  le  superfici  innevate,   anche
artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di
risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica  degli
sport sulla neve; 
    b)  Comitato  olimpico  nazionale  italiano:   l'ente   pubblico,
riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita'
alla Carta  olimpica,  svolge  il  ruolo  di  Comitato  olimpico  sul
territorio nazionale; 
    c)  Federazione  sportiva  nazionale:  l'organizzazione  sportiva
nazionale, affiliata  alla  Federazione  sportiva  internazionale  di
appartenenza, posta al vertice di una  disciplina  sportiva  o  a  un
gruppo di discipline affini; 
    d) pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile  anche  per
uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico; 
    e) piste  di  discesa:  tracciati  appositamente  destinati  alla
pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola
da neve, segnalati e preparati; 
    f) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica
dello sci di fondo, segnalati e preparati; 
    g) piste per la slitta, lo slittino o  altri  sport  sulla  neve:
aree esclusivamente destinate a tali attivita',  anche  in  forma  di
tracciati obbligati; 
    h)  pista  di  collegamento:  tracciato  che  consente  l'agevole
trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile; 
    i)  sci  alpinismo:   attivita'   sportiva,   anche   agonistica,
consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi
o in spalla, affrontando anche difficolta' tipicamente  alpinistiche,
come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci  dallo
stesso versante di salita o da altro versante; 
    l) sci alpino: sport invernale praticato su  percorsi,  liberi  o
tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci; 
    m) sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su  percorsi
piani e su lunghe distanze; 
    n) sci fuori pista: attivita' sciistica che viene praticata fuori
delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita  gli
impianti di risalita nei comprensori sciistici; 
    o) slitta: discesa su pista attrezzata con  una  slitta  carenata
dotata di pattini; 
    p) slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si
viaggia in posizione  supina  con  i  piedi  in  avanti  e  su  piste
ghiacciate; 
    q)  snowboard:  sport  di  scivolamento  sulla  neve,   praticato
utilizzando una tavola costruita a partire da  un'anima  di  legno  e
provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle
dello sci; 
    r)  snowpark:  area  riservata   alla   pratica   di   evoluzioni
acrobatiche con lo sci e  lo  snowboard,  nonche'  alla  pratica  del
boardercross e dello skicross; 
    s)  telemark:  tecnica  sciistica  connotata  da  una  serie   di
movimenti  e  atteggiamenti,  in   particolare   con   la   posizione
inginocchiata, come posizione di stabilita' e sicurezza.