IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; 
  Visto il decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29; 
  Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
apposite e piu' incisive misure a sostegno dei  settori  economici  e
lavorativi piu' direttamente interessati  dalle  misure  restrittive,
adottate con i predetti  decreti,  per  la  tutela  della  salute  in
connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi  a  tutela
del  lavoro,  della  salute  e  della  sicurezza,  di  garantire   la
continuita'  di  erogazione  dei  servizi   da   parte   degli   Enti
territoriali  e  di  ristorare   i   settori   maggiormente   colpiti
dall'emergenza epidemiologica Covid-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 2021; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Contributo a fondo perduto in  favore  degli  operatori  economici  e
              proroga dei termini per precompilata IVA 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere   gli   operatori   economici   colpiti
dall'emergenza  epidemiologica   «Covid-19»,   e'   riconosciuto   un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di  partita
IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,  che  svolgono
attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non  spetta,  in
ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ai  soggetti  che  hanno
attivato la  partita  IVA  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, agli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo  74  nonche'  ai
soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo  unico  delle  imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  3. Il contributo spetta  esclusivamente  ai  soggetti  titolari  di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  nonche'  ai  soggetti  con  ricavi   di   cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di  cui  all'articolo
54, comma 1, del citato testo unico non superiori  a  10  milioni  di
euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in
vigore del presente decreto. 
  4.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 sia inferiore almeno del 30  per  cento  rispetto  all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi  dell'anno  2019.  Al
fine  di  determinare  correttamente  i  predetti  importi,   si   fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di
beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato  la
partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza
dei requisiti di cui al presente comma. 
  5. L'ammontare del contributo a fondo  perduto  e'  determinato  in
misura pari all'importo  ottenuto  applicando  una  percentuale  alla
differenza  tra  l'ammontare  medio  mensile  del  fatturato  e   dei
corrispettivi  dell'anno  2020  e  l'ammontare  medio   mensile   del
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue: 
    a) sessanta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  e  compensi
indicati al comma 3 non superiori a centomila euro; 
    b) cinquanta per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati  al  comma  3  superiori  a  centomila   euro   e   fino   a
quattrocentomila euro; 
    c) quaranta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila  euro  e  fino  a  1
milione di euro; 
    d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 
    e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. 
  Per i soggetti che hanno attivato la partita  IVA  dal  1°  gennaio
2019, ai fini della media di cui al primo periodo,  rilevano  i  mesi
successivi a quello di attivazione della partita IVA. 
  6. Fermo quanto  disposto  dal  comma  2,  per  tutti  i  soggetti,
compresi quelli che hanno attivato la  partita  IVA  dal  1°  gennaio
2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo  non  puo'
essere  superiore  a  centocinquantamila  euro  ed  e'  riconosciuto,
comunque, per un importo non inferiore a mille euro  per  le  persone
fisiche e a  duemila  euro  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche. 
  7. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  e  non
concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446.  In  alternativa,  a
scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a  fondo  perduto
e' riconosciuto nella sua totalita' sotto forma di credito d'imposta,
da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  presentando  il
modello  F24  esclusivamente  tramite  i  servizi   telematici   resi
disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini  di  cui  al  secondo
periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31,  comma  1,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  8. Al fine di ottenere il contributo a fondo  perduto,  i  soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all'Agenzia delle entrate con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
requisiti  definiti  dai  precedenti  commi.  L'istanza  puo'  essere
presentata,  per  conto  del  soggetto  interessato,  anche   da   un
intermediario di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle  entrate.  L'istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza,  entro  sessanta  giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per  la  presentazione
della stessa. Le modalita'  di  effettuazione  dell'istanza,  il  suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro  elemento  necessario  all'attuazione  delle  disposizioni  del
presente articolo  sono  definiti  con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate. 
  9. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020  n.
34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,
con riferimento alle  modalita'  di  erogazione  del  contributo,  al
regime sanzionatorio e alle attivita' di controllo. 
  10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite con le  seguenti
«1° luglio 2021»; 
      2) la lettera c) e' soppressa; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il  seguente:  «1-bis.  A  partire
dalle  operazioni  IVA  effettuate  dal  1°  gennaio  2022,  in   via
sperimentale, oltre alle bozze dei  documenti  di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  anche
la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.». 
  11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi  14-bis  e
14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. All'articolo 59,
comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
dopo le parole «e per i comuni»,  sono  inserite  le  seguenti:  «con
popolazione superiore a diecimila abitanti». 
  12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  9,  valutati  in  11.150
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a  280  milioni  di  euro,
mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della
disposizione di cui al comma 11 e, quanto  a  330  milioni  di  euro,
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle  somme
trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
  13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14  a  17  si
applicano  alle  misure  di  agevolazione  contenute  nelle  seguenti
disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti
dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato»  e  3.12  «Aiuti  sotto
forma di sostegno a costi  fissi  non  coperti»  della  Comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modificazioni: 
    a) articoli 24, 25, 120,  129-bis  e  177  del  decreto-legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020 n. 77; 
    b)  articolo  28  del  decreto-legge  19  maggio  2020   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020  n.  77  e
modificato dall'articolo 77, comma 1, lettere 0a), a), b), b-bis) del
decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126; 
    c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126; 
    d) articolo 78 comma 3  decreto-legge  14  agosto  2020  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020  n.  126
limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per  l'anno
2021; 
    e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma  1,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
    f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; 
    g) articolo 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178; 
    h) commi  da  1  a  9  del  presente  articolo  e  commi  5  e  6
dell'articolo 6 del presente decreto. 
  14. Gli aiuti di cui al comma  13  fruiti  alle  condizioni  e  nei
limiti  della  Sezione  3.1  della   suddetta   Comunicazione   della
Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna  impresa  con
altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. 
  15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13  che
intendono  avvalersi  anche  della  Sezione   3.12   della   suddetta
Comunicazione della Commissione europea rilevano le  condizioni  e  i
limiti previsti da tale Sezione. A tal  fine  le  imprese  presentano
un'apposita autodichiarazione  con  la  quale  attestano  l'esistenza
delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12. 
  16. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 13  a  15  ai  fini
della verifica, successivamente all'erogazione  del  contributo,  del
rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni  3.1  e
3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.  Con  il
medesimo decreto viene definito il  monitoraggio  e  controllo  degli
aiuti riconosciuti ai  sensi  delle  predette  sezioni  della  citata
Comunicazione della Commissione europea. 
  17. Ai fini delle disposizioni di cui  ai  commi  da  13  a  16  si
applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE)
n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore  agricolo  e  del  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.