Art. 3 
 
                   Fondo autonomi e professionisti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 20 le parole «1.000 milioni di euro per l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni  di  euro  per  l'anno
2021»; 
    b) dopo  il  comma  22  e'  inserito  il  seguente:  «22-bis.  Il
beneficio previsto ai commi da 20 a 22 e'  concesso  ai  sensi  della
sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante  un
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e  nei  limiti  ed
alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle
suddette disposizioni e' subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.