Art. 5 
 
Ulteriori interventi  fiscali  di  agevolazione  e  razionalizzazione
                   connessi all'emergenza COVID-19 
 
  1. In considerazione dei  gravi  effetti  derivanti  dall'emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  al  fine  di  sostenere  gli  operatori
economici che hanno subito riduzioni del  volume  d'affari  nell'anno
2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con  le
modalita'  stabiliti   dal   presente   articolo   e   dai   relativi
provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del  controllo
automatizzato delle dichiarazioni,  richieste  con  le  comunicazioni
previste dagli articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate  entro
il 31 dicembre 2020 e  non  inviate  per  effetto  della  sospensione
disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  con
riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre  2017,  nonche'  con  le  comunicazioni  previste  dai
medesimi articoli 36-bis e 54-bis  elaborate  entro  il  31  dicembre
2021,  con  riferimento  alle  dichiarazioni  relative   al   periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. 
  2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti
con partita IVA attiva alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge, che hanno subito una riduzione  maggiore  del  30  per
cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume  d'affari
dell'anno precedente, come  risultante  dalle  dichiarazioni  annuali
dell'imposta sul valore  aggiunto  presentate  entro  il  termine  di
presentazione della dichiarazione  annuale  dell'imposta  sul  valore
aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per  i  soggetti  non  tenuti
alla  presentazione  della  dichiarazione  annuale  dell'imposta  sul
valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera  l'ammontare
dei ricavi o compensi  risultante  dalle  dichiarazioni  dei  redditi
presentate entro il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione
annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020. 
  3. L'Agenzia delle  entrate,  in  base  ai  dati  risultanti  dalle
dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua
i soggetti per cui si e' verificata la riduzione del volume  d'affari
o dei ricavi  o  compensi,  e  invia  ai  medesimi,  unitamente  alle
comunicazioni di cui al comma  1,  la  proposta  di  definizione  con
l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare.
Le  comunicazioni  e  le  proposte  sono   inviate   mediante   posta
elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con
i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite  ulteriori
modalita' con cui il  contenuto  informativo  delle  comunicazioni  e
delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente. 
  4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei
relativi  interessi  e  dei  contributi  previdenziali,  escluse   le
sanzioni e le somme aggiuntive. 
  5. I soggetti interessati effettuano il  versamento  degli  importi
richiesti  secondo  termini  e   modalita'   previsti   dal   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle  somme
dovute a seguito di controlli automatici. 
  6. In caso  di  mancato  pagamento,  in  tutto  o  in  parte,  alle
prescritte scadenze, delle somme dovute, la  definizione  di  cui  al
presente articolo non produce effetti e  si  applicano  le  ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
  7. Le somme versate fino a concorrenza  dei  debiti  definibili  ai
sensi del presente articolo, anche  anteriormente  alla  definizione,
restano  definitivamente  acquisite,  non  sono   rimborsabili,   ne'
utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo. 
  8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, i termini  di  decadenza  per  la  notificazione  delle
cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, sono prorogati di un anno per le  dichiarazioni  presentate  nel
2019. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi  da  1  a  8  si  applicano  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dalla  Comunicazione
della Commissione europea del 19  marzo  2020  C  (2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modificazioni. 
  10.  L'attivita'  di  controllo  della  coerenza   dei   versamenti
dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei  dati
contabili riepilogativi delle  liquidazioni  periodiche  dell'imposta
sul valore aggiunto, prevista  dall'articolo  21-bis,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell'articolo
157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2020,  n.  77,
riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi  al  terzo
trimestre 2020. 
  11. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  sono  adottate  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione dei commi da 1 a 10. 
  12. Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 145, comma 1, dopo  le  parole  «Nel  2020»  sono
inserite le seguenti «e fino al 30 aprile 2021»; 
    b) all'articolo 151, comma 1, le parole «31  gennaio  2021»  sono
sostituite da «31 gennaio 2022». 
  13. Sono fatti salvi gli effetti degli  atti  e  dei  provvedimenti
indicati all'articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  14. All'articolo 15, comma 7, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019,  n.  14,  le  parole  «dell'anno  d'imposta  successivo»   sono
sostituite dalle seguenti «del secondo anno d'imposta successivo». 
  15. Al comma 42 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le  parole  «16  febbraio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «16 maggio»; 
    b) al secondo periodo, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno»; 
    c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In sede di prima
applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno
2020 e' versata entro il 16 maggio 2021 e la  relativa  dichiarazione
e' presentata entro il 30 giugno 2021.». 
  16. Con riferimento al periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2019, il processo di conservazione di cui all'articolo  3,  comma  3,
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  17  giugno
2014, recante disposizioni  sulle  modalita'  di  assolvimento  degli
obblighi fiscali relativi  ai  documenti  informatici  ed  alla  loro
riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo  se
effettuato, al piu' tardi, entro i tre  mesi  successivi  al  termine
previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del  decreto-legge  10  giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1994, n. 489. 
  17. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  11,  valutati  in  205
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
42. 
  18. Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma  12,  lettera  a),
valutate in termini di indebitamento netto e di  fabbisogno  in  13,3
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
42. 
  19. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo  di  cui  all'articolo
16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo. 
  20. Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo  4,
commi 6-quater  e  6-quinquies,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. 
  21. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo  di  cui  all'articolo
16-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
e' prorogato al 31 marzo. 
  22. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di  cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.  175,  e'
prorogato al 10 maggio.