Art. 6 
 
Riduzione degli oneri  delle  bollette  elettriche  e  della  tariffa
                       speciale del Canone RAI 
 
  1. Per i mesi di aprile,  maggio  e  giugno  2021,  l'Autorita'  di
regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  dispone,   con   propri
provvedimenti,  la  riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle  utenze
elettriche connesse in bassa tensione diverse  dagli  usi  domestici,
con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto
e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema»,  nel  limite
massimo delle risorse di cui al  comma  3.  L'Autorita'  ridetermina,
senza  aggravi  tariffari  per  le  utenze  interessate  e   in   via
transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma  3,  le
tariffe di distribuzione e di misura dell'energia  elettrica  nonche'
le componenti  a  copertura  degli  oneri  generali  di  sistema,  da
applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che: 
    a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore  vigente  nel
primo  trimestre  dell'anno,  delle   componenti   tariffarie   fisse
applicate per punto di prelievo; 
    b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW,
la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non
superi quella che, in  vigenza  delle  tariffe  applicate  nel  primo
trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo  un  volume  di  energia
prelevata pari a quello effettivamente registrato  e  un  livello  di
potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. 
  2. E' abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre  2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
600 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri  si  provvede,
quanto a  180  milioni  di  euro,  mediante  utilizzo  delle  risorse
rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2  e,
quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42. 
  4. Il Ministero dell'economia e finanze e'  autorizzato  a  versare
l'importo di cui al comma 3 sul Conto  emergenza  COVID-19  istituito
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L'Autorita' di
regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  assicura,  con   propri
provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al  presente  comma  a
compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura
e degli oneri generali di sistema. 
  5.  Per  l'anno  2021,  per  le  strutture  ricettive  nonche'   di
somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti  al
pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246,  convertito  dalla  legge  4
giugno 1938, n. 880 e' ridotto del 30 per cento. 
  6. In relazione a quanto previsto dal  comma  5,  per  il  medesimo
anno, e' assegnata alla  contabilita'  speciale  n.  1778  intestata:
«Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio», la somma di  25  milioni
di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di
imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone  di
cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del
presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI
delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente
articolo richieste dalla predetta societa'. Il credito di imposta  di
cui al presente  comma  non  concorre  alla  formazione  del  reddito
imponibile. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25 milioni  di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.