Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione  dell'articolo  1,  comma  6,
lettere a), b) e c), del decreto-legge, definisce: 
    a) le procedure, le modalita' ed i termini  da  seguire  ai  fini
delle valutazioni da parte del CVCN e dei  CV,  ciascuno  nell'ambito
delle rispettive competenze, in ordine all'acquisizione, da parte dei
soggetti inclusi nel perimetro, di oggetti  di  fornitura  rientranti
nelle categorie individuate  sulla  base  dei  criteri  di  cui  alla
lettera b) del presente comma, fatti salvi i casi di  deroga  di  cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge; 
    b)  i  criteri  di  natura  tecnica  per  l'individuazione  delle
categorie a cui si applica la procedura di valutazione  di  cui  alla
lettera a); 
    c) le procedure, le modalita' ed i termini con cui  le  Autorita'
competenti effettuano le attivita' di verifica e  ispezione  ai  fini
dell'accertamento  del  rispetto   degli   obblighi   stabiliti   nel
decreto-legge e nei decreti attuativi.