Art. 10 
 
               Misure di sostegno al settore sportivo 
 
  1. Le disposizioni di cui  all'articolo  81  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n.104, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n.126,  si  applicano  anche  per  le  spese  sostenute
durante l'anno  di  imposta  2021,  relativamente  agli  investimenti
sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 
  2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata  la  spesa,  per  un  importo
complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2021, che  costituisce
tetto di spesa. 
  3.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020  per
contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e'  istituito,  per
l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  fondo  con  una
dotazione di 56 milioni di euro, che costituisce tetto di  spesa,  al
fine di riconoscere un contributo a fondo  perduto  a  ristoro  delle
spese   sanitarie   per   l'effettuazione   di   test   di   diagnosi
dell'infezione  da  COVID-19,  in  favore  delle  societa'   sportive
professionistiche che  nell'esercizio  2020  non  hanno  superato  il
valore della produzione di 100 milioni di euro e  delle  societa'  ed
associazioni sportive  dilettantistiche  iscritte  al  registro  CONI
operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dell'Autorita' politica delegata in  materia  di  sport,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
ed i termini di  presentazione  delle  richieste  di  erogazione  del
contributo, i criteri di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione,
nonche' le procedure di verifica, di controllo e  di  rendicontazione
delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di  cui  al
comma 3. 
  5. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, la dotazione del "Fondo  unico  per  il  sostegno  delle
associazioni  sportive   e   societa'   sportive   dilettantistiche",
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, e' incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2021. 
  6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di  spesa  ed  e'
destinato  all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche che  hanno  sospeso
l'attivita' sportiva. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dell'Autorita' politica delegata in  materia  di  sport,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuate  ai  fini
dell'attuazione  del  comma  5,  le  modalita'   e   i   termini   di
presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri
di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche'  le  procedure  di
verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto. 
  8. Il Fondo di cui  all'articolo  90,  comma  12,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino  al  31  dicembre
2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidita'  previste
dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile  2020,  n.  23,
delle  leghe  che  organizzano  campionati  nazionali  a  squadre  di
discipline  olimpiche  e  paralimpiche,  e  delle  societa'  sportive
professionistiche  impegnate  in  tali  competizioni,  con  fatturato
derivante da diritti  audiovisivi  inferiore  al  25  per  cento  del
fatturato complessivo relativo al bilancio  2019.  A  tali  fini,  è
utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1,  del  decreto
legge 8 aprile 2020, n. 23 che e' incrementato con una  dotazione  di
30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono  versate
sul conto corrente di tesoreria centrale intestato  all'Istituto  per
il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato  comparto,  per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario  derivante  dalla
gestione delle garanzie. 
  9. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le  esigenze  di
liquidita' di cui al comma 8,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il  Credito
Sportivo. Per tale funzione  è  utilizzato,  nei  limiti  della  sua
dotazione, il comparto di cui all'articolo 14, comma 2,  del  decreto
legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato di 13 milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  10. Le garanzie di  cui  al  comma  8  sono  rilasciate,  a  titolo
gratuito, alle seguenti condizioni: 
    a) le garanzie sono rilasciate entro  il  31  dicembre  2021,  in
favore di soggetti che non abbiano gia' pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come documentato  e
attestato dal beneficiario; 
    b) la garanzia copre fino al: 
      1) 100 per cento dell'ammontare  del  finanziamento  garantito,
della durata massima di 120 mesi, con un  importo  massimo  garantito
per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio
2021, fino al 90 per cento; 
      2) 90 per cento  dell'ammontare  del  finanziamento  garantito,
della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per
singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad  un  massimo
di 5 milioni di euro; 
    c) a decorrere dal  1°  luglio  2021  le  garanzie  di  cui  alla
precedente lettera b), punto 2 sono  concesse  nella  misura  massima
dell'80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie  e'
innalzato a 120 mesi. Per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  alla
precedente lettera b), punto 2, aventi durata non superiore a 72 mesi
e gia' garantite dal Fondo, nel caso di  prolungamento  della  durata
dell'operazione accordato  dal  soggetto  finanziatore,  puo'  essere
richiesta la  pari  estensione  della  garanzia,  fermi  restando  il
predetto periodo  massimo  di  120  mesi  di  durata  dell'operazione
finanziaria."; 
    d) la  garanzia  non  puo'  essere  concessa  a  imprese  che  si
trovavano gia' in difficolta' il  31  dicembre  2019,  ai  sensi  del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento
(UE) n. 1388/2014 del 16  dicembre  2014,  salvo  che  si  tratti  di
microimprese o piccole imprese che risultavano gia' in difficolta' al
31 dicembre 2019, purche' non siano soggette a procedure  concorsuali
per insolvenza; 
    e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie  di  cui  al
comma 10 non puo' superare, alternativamente: 
      1) il 25 per cento del fatturato totale  del  beneficiario  nel
2019; 
      2) il fabbisogno per costi del  capitale  di  esercizio  e  per
costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di  piccole  e
medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi  imprese;
tale fabbisogno e'  attestato  mediante  apposita  autocertificazione
resa dal beneficiario ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
  11. Gli impegni per il rilascio  di  garanzie  assunti  sulla  base
dell'incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei
commi 8, 9  e  10  e  del  rifinanziamento  per  30  milioni  operato
dall'articolo 31, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
non superano l'importo complessivo massimo  di  €  225.000.000,00.  I
benefici accordati ai sensi della  sezione  3.1  della  comunicazione
della Commissione europea del  19  marzo  2020,  recante  un  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del  COVID-19"  non  superano  le  soglie  ivi
previste, tenuto  conto  di  eventuali  altre  misure  di  aiuto,  da
qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari di  cui  al
comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1. 
  12. L'efficacia delle misure di cui ai commi  8,  9,  10  e  11  e'
subordinata  all'approvazione  della  Commissione  Europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
  13. Sono  a  carico  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo  gli
obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato
previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo
14  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a  369  milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.