Art. 2 
 
       Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse 
 
  1. Al fine di favorire la continuita'  delle  attivita'  economiche
per le quali, per  effetto  delle  misure  adottate  ai  sensi  degli
articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,  sia  stata
disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la  data
di conversione del presente  decreto,  la  chiusura  per  un  periodo
complessivo di almeno quattro mesi, nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo,  denominato
"Fondo per il sostegno alle attivita'  economiche  chiuse",  con  una
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2.  I  soggetti   beneficiari   e   l'ammontare   dell'aiuto   sono
determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui  al  comma
1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure  di
ristoro gia' adottate per specifici  settori  economici  nonche'  dei
contributi a fondo perduto concessi  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dell'articolo  1  del  presente
decreto, con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresi' ad  individuare
modalita' di erogazione della misura tali da garantire  il  pagamento
entro i successivi trenta giorni. 
  3. I contributi sono  concessi  nel  rispetto  della  Comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modificazioni. 
  4. Alla copertura degli oneri del presente  articolo,  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77.