Art. 2 Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse 1. Al fine di favorire la continuita' delle attivita' economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato "Fondo per il sostegno alle attivita' economiche chiuse", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. 2. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro gia' adottate per specifici settori economici nonche' dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dell'articolo 1 del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresi' ad individuare modalita' di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni. 3. I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. 4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.