Art. 4 
 
Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di  locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. 
 
  1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n.  77,  le  parole:  "fino  al  30  aprile  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2021". 
  2. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte  o  professione,
con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel  secondo
periodo d'imposta antecedente a  quello  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' agli enti  non  commerciali,  compresi  gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente  riconosciuti,
il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4  dell'articolo  28  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  spetta  in  relazione  ai  canoni
versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a  maggio
2021. Ai soggetti locatari esercenti attivita' economica, il  credito
d'imposta spetta a  condizione  che  l'ammontare  medio  mensile  del
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il  1°  aprile
2020 e il 31 marzo  2021  sia  inferiore  almeno  del  30  per  cento
rispetto  all'ammontare   medio   mensile   del   fatturato   e   dei
corrispettivi del periodo compreso tra il 1°  aprile  2019  e  il  31
marzo  2020.  Il  credito  d'imposta  spetta  anche  in  assenza  dei
requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
  4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  euro
1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77.