Art. 6 
 
                          Agevolazioni Tari 
 
  1. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle  categorie
economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e'  istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con
una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato
alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,
o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma  688,  della
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 
  2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  in  proporzione
alla stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  riconducibile
alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica
stima  TARI  e  TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero
dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 
  3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma
1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi  del  decreto
di cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  risorse
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1
allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della
rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta  fermo,  in
ogni caso, che l'ammontare massimo delle  agevolazioni  riconoscibile
dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 
  4. I  comuni  possono  determinare,  nel  rispetto  di  criteri  di
semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante  strumenti
telematici,  le  modalita'  per   l'eventuale   presentazione   della
comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte  delle  attivita'
economiche beneficiarie. 
  5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non
utilizzate per le finalita' di  cui  al  comma  1,  come  certificate
nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono  recuperate,  nell'anno
2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi  128  e  129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.