Art. 7 Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attivita' economiche e commerciali nelle Citta' d'Arte e bonus alberghi. 1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 150 milioni di euro. 2. All'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "per i beni e le attivita' culturali e per il" sono sostituite dalla seguente "del". 3. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, dopo la parola "ricettive," sono aggiunte le parole: "dalle agenzie di viaggi e tour operator". 4. Per il rilancio della attrattivita' turistica delle citta' d'arte, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanita', tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle citta' d'arte. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma. 5. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole "per i due periodi di imposta successivi" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi di imposta successivi"; b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "degli anni 2020 e 2021" sono aggiunte le seguenti: "e di 100 milioni di euro per il 2022". 6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.