Art. 7 
 
Misure urgenti a sostegno  del  settore  turistico,  delle  attivita'
   economiche e commerciali nelle Citta' d'Arte e bonus alberghi. 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 150 milioni di euro. 
  2. All'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole "per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il"  sono
sostituite dalla seguente "del". 
  3. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e successive modifiche, dopo la parola "ricettive," sono aggiunte  le
parole: "dalle agenzie di viaggi e tour operator". 
  4. Per il  rilancio  della  attrattivita'  turistica  delle  citta'
d'arte, e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
turismo un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per  l'anno
2021, destinato all'erogazione di contributi  in  favore  dei  comuni
classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica,  artistica  e
paesaggistica, nei  cui  territori  sono  ubicati  siti  riconosciuti
dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanita',  tenendo  conto  delle
riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019,  da
destinare  ad  iniziative  di  valorizzazione  turistica  dei  centri
storici e delle citta' d'arte. Con decreto del Ministero del turismo,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa
con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  sono  stabilite  le  disposizioni  di  attuazione  del
presente comma. 
  5. All'articolo 79  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole "per  i  due  periodi  di
imposta successivi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  i  tre
periodi di imposta successivi"; 
    b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "degli anni  2020  e
2021" sono aggiunte le seguenti: "e di 100 milioni  di  euro  per  il
2022". 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 200  milioni  di
euro per l'anno 2021 e 100  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77.