Art. 8 
 
Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonche' per altre
attivita'   economiche   particolarmente    colpite    dall'emergenza
                           epidemiologica. 
 
  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "limitatamente  al  periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle  disposizioni
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  9  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del  9  marzo  2020",
sono inserite le seguenti: "ed a  quello  in  corso  al  31  dicembre
2021,"; le parole "in corso alla data di entrata in vigore del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020," sono
sostituite dalle seguenti: "di spettanza del beneficio";  le  parole:
"45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa" sono sostituite
dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni  di
euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa"; 
    b) al comma 3, le parole: "in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"   sono
sostituite dalle seguenti: "di maturazione"; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.  Fermi  restando  i
controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti  che  intendono
avvalersi  del   credito   d'imposta   devono   presentare   apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate.  Con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la corretta
individuazione dei  settori  economici  in  cui  operano  i  soggetti
beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalita',  i
termini di presentazione e il  contenuto  della  comunicazione,  sono
stabiliti con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  medesima  da
adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
con il quale sono stabilite le modalita' per  il  monitoraggio  degli
utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa  di
cui al comma 1, nonche'  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione del presente articolo."; 
    d) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso; 
  2. Il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, e' incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui
20 milioni di euro destinati  ad  interventi  in  favore  dei  parchi
tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  170  milioni  di
euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il  2022  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77.