ART. 10 
 
(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici) 
 
  1. Per sostenere  la  definizione  e  l'avvio  delle  procedure  di
affidamento ed accelerare l'attuazione degli  investimenti  pubblici,
in  particolare  di  quelli  previsti  dal  PNRR  e  dai   cicli   di
programmazione nazionale e  comunitaria  2014-2020  e  2021-2027,  le
amministrazioni interessate, mediante apposite  convenzioni,  possono
avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo  di  societa'  in   house
qualificate ai sensi dell'articolo  38  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
  2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di
definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli  interventi
e comprende azioni di rafforzamento della  capacita'  amministrativa,
anche attraverso la messa a disposizione di  esperti  particolarmente
qualificati. 
  3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, la valutazione della congruita'  economica  dell'offerta
ha  riguardo  all'oggetto  e  al  valore  della  prestazione   e   la
motivazione del provvedimento di affidamento da' conto dei  vantaggi,
rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di
risorse  economiche,  mediante   comparazione   degli   standard   di
riferimento  di  Consip  S.p.A  e  delle  centrali   di   committenza
regionali. 
  4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9,  comma  2,  le
Regioni, le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  gli  enti
locali, per il tramite delle amministrazioni  centrali  dello  Stato,
possono avvalersi del supporto tecnico-operativo  delle  societa'  di
cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione  di  progetti  di
sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  definisce,  per  le
societa' in house statali, i contenuti minimi delle  convenzioni  per
l'attuazione di quanto previsto dal comma 4.  Ai  relativi  oneri  le
Amministrazioni provvedono nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono  essere
posti  a  carico  delle  risorse  previste  per  l'attuazione   degli
interventi  PNRR,  ovvero  delle  risorse  per  l'assistenza  tecnica
previste nei programmi UE 2021/2027 per gli  interventi  di  supporto
agli stessi riferiti. 
  6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto di cui  al
presente articolo, le societa' interessate possono provvedere con  le
risorse interne, con personale esterno,  nonche'  con  il  ricorso  a
competenze - di  persone  fisiche  o  giuridiche  -  disponibili  sul
mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.