ART. 11 
 
(Rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   stazioni
                             appaltanti) 
 
  1. Per  aumentare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'attivita'  di
approvvigionamento  e   garantire   una   rapida   attuazione   delle
progettualita' del PNRR e degli altri interventi ad  esso  collegati,
ivi compresi i programmi  cofinanziati  dall'Unione  europea  per  il
periodo 2021/2027, Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche
amministrazioni specifici contratti,  accordi  quadro  e  servizi  di
supporto tecnico. Per le medesime finalita', Consip  S.p.A.  realizza
un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella  gestione
delle specifiche  procedure  di  acquisto  e  di  progettualita'  per
l'evoluzione  del   Sistema   Nazionale   di   e-Procurement   e   il
rafforzamento  della  capacita'  amministrativa   e   tecnica   delle
pubbliche amministrazioni. Consip S.p.A. si coordina con le  centrali
di committenza regionali per le attivita' degli enti territoriali  di
competenza. 
  2. Le disposizioni al presente articolo trovano applicazione  anche
per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di  connettivita'
effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione
dei  servizi   delle   pubbliche   amministrazioni   affidatarie   in
ottemperanza a specifiche  disposizioni  normative  o  regolamentari,
nonche' per la realizzazione  delle  attivita'  di  cui  all'articolo
33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure
di affidamento sono  poste  in  essere  da  Consip  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3. Per realizzare le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  il
Ministero dell'economia e delle finanze stipula con Consip S.p.A.  un
apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40  milioni
di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine e'  autorizzata  la
spesa di 8 milioni per ciascuno degli  anni  dal  2022  al  2026.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.