ART. 11 (Rafforzamento della capacita' amministrativa delle stazioni appaltanti) 1. Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualita' del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalita', Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualita' per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacita' amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attivita' degli enti territoriali di competenza. 2. Le disposizioni al presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivita' effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonche' per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 3. Per realizzare le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine e' autorizzata la spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.