ART. 2 
 
                          (Cabina di regia) 
 
  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  la
Cabina di regia per il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
presieduta dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alla  quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di  Stato  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri  competenti  in  ragione  delle  tematiche
affrontate in ciascuna seduta. 
  2. La Cabina di regia  esercita  poteri  di  indirizzo,  impulso  e
coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.  Il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un Ministro o a
un  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri lo svolgimento di specifiche attivita'. La Cabina  di  regia
in particolare: 
    a)  elabora  indirizzi  e  linee  guida  per  l'attuazione  degli
interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i  diversi
livelli territoriali; 
    b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo  stato  di
attuazione  degli  interventi,  anche  mediante  la  formulazione  di
indirizzi specifici sull'attivita' di monitoraggio e controllo svolta
dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6; 
    c) esamina, previa istruttoria della Segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 4, le tematiche e gli specifici  profili  di  criticita'
segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle
questioni di competenza regionale  o  locale  dal  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome; 
    d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il  programma  di
governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono  adempimenti
normativi  e  segnala  all'Unita'  per  la  razionalizzazione  e   il
miglioramento della regolazione di  cui  all'articolo  5  l'eventuale
necessita' di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei
tempi di attuazione; 
    e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per  il  tramite
del Ministro per i rapporti con il Parlamento,  una  relazione  sullo
stato  di  attuazione  del  PNRR,  recante  le  informazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1045, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
nonche', anche su  richiesta  delle  Commissioni  parlamentari,  ogni
elemento utile a valutare lo stato di avanzamento  degli  interventi,
il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti; 
    f) aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri sullo  stato
di avanzamento degli interventi del PNRR; 
    g)  trasmette,  per  il  tramite  del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, la relazione periodica di cui alla  lettera
precedente alla  Conferenza  unificata,  la  quale  e'  costantemente
aggiornata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie circa
lo stato di avanzamento degli interventi e  le  eventuali  criticita'
attuative; 
    h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di  governo  e
propone, ove ne ricorrano le  condizioni,  l'attivazione  dei  poteri
sostitutivi di cui all'articolo 12; 
    i)  assicura  la  cooperazione  con  il  partenariato  economico,
sociale  e  territoriale  mediante  il  Tavolo  permanente   di   cui
all'articolo 3; 
    l) promuove attivita' di informazione  e  comunicazione  coerente
con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241. 
  3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano  i  Presidenti  di
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando  sono
esaminate questioni di competenza di una singola regione o  provincia
autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, quando sono  esaminate  questioni  che  riguardano
piu' regioni o province autonome; in tali casi alla seduta  partecipa
sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che  puo'
presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle
sedute della Cabina di regia  possono  essere  inoltre  invitati,  in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti  dei  soggetti
attuatori e dei rispettivi organismi  associativi  e  i  referenti  o
rappresentanti del partenariato economico e sociale. 
  4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui
all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito  con
modificazioni dalla legge  22  aprile  2021,  n.  55  e  il  Comitato
interministeriale per la transizione ecologica  di  cui  all'articolo
57-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  svolgono,
sull'attuazione  degli  interventi  del  PNRR,   nelle   materie   di
rispettiva  competenza,  le  funzioni   di   indirizzo,   impulso   e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la
facolta' di partecipare attraverso un  delegato.  Le  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono  sottoporre
alla Cabina di regia l'esame delle questioni che  non  hanno  trovato
soluzione all'interno del Comitato interministeriale. 
  5. Negli ambiti in cui le  funzioni  statali  di  programmazione  e
attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale
complementare al PNRR richiedano  il  coordinamento  con  l'esercizio
delle competenze costituzionalmente  attribuite  alle  regioni,  alle
province autonome di Trento e di Bolzano e agli  enti  locali,  e  al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi  della  Cabina
di regia di cui al comma 2, del Comitato sulla transizione  ecologica
di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152
e del Comitato interministeriale  per  transizione  digitale  di  cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  il
Ministro per gli affari  regionali  e  le  autonomie  partecipa  alle
sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di
questi,  promuove  le  conseguenti  iniziative  anche  in   sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  nonche'   di   Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo  periodo,  quando  si  tratta  di
materie nelle quali le regioni e le  province  autonome  vantano  uno
specifico  interesse,  ai  predetti  Comitati  partecipa   anche   il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. 
  6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo  3  aprile
2006,  n.  152  le  parole  "composto  da  un  rappresentante   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri"  sono   sostituite   dalle
seguenti:  "composto  da  due  rappresentanti  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, di cui uno  nominato  dal  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie,".