ART. 3 
 
(Tavolo  permanente  per  il  partenariato   economico,   sociale   e
                            territoriale) 
 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale
e territoriale, composto da rappresentanti delle parti  sociali,  del
Governo, delle Regioni,  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, degli Enti locali e dei  rispettivi  organismi  associativi,
delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita'  e
della ricerca e della societa' civile. I componenti sono  individuati
secondo un criterio di maggiore rappresentativita' e agli stessi  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie  e
per  le  questioni  connesse  all'attuazione  del  PNRR.  Il   Tavolo
permanente puo' segnalare collaborativamente alla Cabina di regia  di
cui all'articolo 2  e  al  Servizio  centrale  per  il  PNRR  di  cui
all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per  la  realizzazione
del PNRR anche al fine di  favorire  il  superamento  di  circostanze
ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.