ART. 5 
 
(Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
                  e Ufficio per la semplificazione) 
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una
struttura di missione denominata Unita' per la razionalizzazione e il
miglioramento della regolazione. 
  2. L'Unita', costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella  del
Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unita' e' assegnato  un
contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
L'Unita' opera in raccordo  con  il  gruppo  di  lavoro  sull'analisi
d'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo,  istituito  presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai  sensi  dell'articolo  1
della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
  3. L'Unita' svolge i seguenti compiti: 
    a) individua,  sulla  base  delle  segnalazioni  trasmesse  dalla
Cabina di regia di cui all'articolo 2,  gli  ostacoli  all'attuazione
corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel
PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure
attuative e propone rimedi; 
    b) coordina, anche sulla base  delle  verifiche  d'impatto  della
regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte  per
superare le disfunzioni derivanti dalla  normativa  vigente  e  dalle
relative misure attuative, al fine  garantire  maggiore  coerenza  ed
efficacia della normazione; 
    c) cura l'elaborazione di un programma di azioni  prioritarie  ai
fini della razionalizzazione e revisione normativa; 
    d) promuove e potenzia iniziative di  sperimentazione  normativa,
anche  tramite  relazioni  istituzionali   con   analoghe   strutture
istituite in Paesi stranieri, europei ed  extraeuropei,  e  tiene  in
adeguata considerazione le migliori pratiche di  razionalizzazione  e
sperimentazione normativa a livello internazionale; 
    e) riceve e considera ipotesi e proposte di  razionalizzazione  e
sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per  ciascuno
degli anni dal 2022  al  2026,  aggiuntivi  rispetto  agli  eventuali
ulteriori stanziamenti che verranno definiti a  valere  sul  bilancio
autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. 
  5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione
pubblica opera in raccordo con l'Unita' di cui all'articolo 1,  comma
22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello  svolgimento
dei seguenti compiti: 
    a) promozione e coordinamento delle  attivita'  di  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  nella  gestione   delle   procedure
complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le  task  force
di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste  dal
PNRR; 
    b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione
e reingegnerizzazione delle procedure  e  della  predisposizione  del
catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti  nel
PNRR; 
    c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri  a  carico  di
cittadini e imprese; 
    d)  promozione   di   interventi   normativi,   organizzativi   e
tecnologici di semplificazione anche attraverso  una  Agenda  per  la
semplificazione condivisa con le regioni,  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano e gli enti locali; 
    e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi  di
semplificazione.