ART. 6 
 
              (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR) 
 
  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'  istituito  un  ufficio
centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  denominato   Servizio
centrale  per  il  PNRR,  con  compiti  di  coordinamento  operativo,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR,  che  rappresenta
il punto di contatto nazionale per l'attuazione  del  PNRR  ai  sensi
dell'articolo 22 del  Regolamento  (UE)  2021/241,  conformandosi  ai
relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicita'. Il
Servizio centrale per il PNRR e' inoltre responsabile della  gestione
del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e  dei  connessi
flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti   del   PNRR,
assicurando  il  necessario  supporto  tecnico  alle  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo
8. Il Servizio centrale per il PNRR si  articola  in  sei  uffici  di
livello dirigenziale non  generale  e,  per  l'esercizio  dei  propri
compiti, puo' avvalersi del supporto di  societa'  partecipate  dallo
Stato, come previsto all'articolo 9. 
  2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il  Servizio
centrale per il PNRR si raccorda con l'Unita' di missione e  con  gli
Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato.  Questi
ultimi concorrono  al  presidio  dei  processi  amministrativi  e  al
monitoraggio anche finanziario degli  interventi  del  PNRR  per  gli
aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso  il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  cinque  posizioni
di funzione dirigenziale  di  livello  non  generale  di  consulenza,
studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno  2021  e  di  euro
1.859.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri  si  provvede
ai sensi dell'articolo 16.