ART. 7 
 
          (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza) 
 
  1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -
Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con  l'Unione  europea
(IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non  generale
avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo
2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di
cui al primo periodo opera in posizione  di  indipendenza  funzionale
rispetto alle strutture  coinvolte  nella  gestione  del  PNRR  e  si
avvale, nello svolgimento delle  funzioni  di  controllo  relative  a
linee di intervento realizzate a livello  territoriale,  dell'ausilio
delle Ragionerie territoriali dello Stato. 
  2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1,  comma  1050,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione  con
le amministrazioni di cui  all'articolo  8,  alla  predisposizione  e
attuazione del programma di valutazione in itinere  ed  ex  post  del
PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del  Regolamento
(UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi target  e  milestone.
Concorre inoltre alla verifica della qualita' e completezza dei  dati
di monitoraggio rilevati dal sistema di  cui  all'articolo  1,  comma
1043, della legge 31 dicembre 2020, n.  178  e  svolge  attivita'  di
supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni
di attuazione e avanzamento del Piano. 
  3. L'Unita' di missione si articola in due uffici  dirigenziali  di
livello  non  generale.  Essa  provvede  altresi'  a  supportare   le
attivita' di valutazione  delle  politiche  di  spesa  settoriali  di
competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a
valorizzare il patrimonio informativo relativo alle  riforme  e  agli
investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di  iniziative  di
trasparenza  e  partecipazione  indirizzate  alle  istituzioni  e  ai
cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050,  della  Legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole "di durata triennale  rinnovabile
una sola volta" sono soppresse. 
  4. Per le finalita' dell'articolo 6 e  del  presente  articolo,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato  e'  autorizzato  a  conferire  n.  7
incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  in
deroga ai  limiti  ivi  previsti,  e  a  bandire  apposite  procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere,  in  deroga  ai  vigenti  limiti
assunzionali,  le  restanti  unita'  di  livello   dirigenziale   non
generale. 
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo  6
e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non
generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more  del
perfezionamento  del  regolamento  di  organizzazione  del   predetto
Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione,
da adottarsi entro il  31  gennaio  2022  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,  convertito
con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di  prima
applicazione, gli incarichi dirigenziali  di  cui  all'articolo  6  e
quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel
caso in  cui  le  procedure  di  nomina  siano  state  avviate  prima
dell'adozione del predetto regolamento di  organizzazione,  ma  siano
comunque conformi ai compiti e  all'organizzazione  del  Ministero  e
coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo  6  e  del
presente articolo. 
  6. Sogei S.p.A. assicura  il  supporto  di  competenze  tecniche  e
funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione
del PNRR. Per tale attivita'  puo'  avvalersi  di  Studiare  Sviluppo
s.r.l., secondo  le  modalita'  che  saranno  definite  in  specifica
Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di
supporto. Alla stessa  Societa'  non  si  applicano  le  disposizioni
relative  ai  vincoli  in  materia  di  contratti  di  collaborazione
coordinata e  continuativa  e  la  stessa  determina  i  processi  di
selezione e assunzione di personale in  base  a  criteri  di  massima
celerita' ed efficacia, prediligendo modalita' di selezione basate su
requisiti curriculari e su  colloqui  di  natura  tecnica,  anche  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione  di  cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo
in particolare valutazioni di economicita', efficienza  ed  efficacia
circa  l'acquisizione   e   l'impiego   delle   risorse   finanziarie
provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale  controllo  si  informa  a
criteri di cooperazione e di coordinamento con  la  Corte  dei  conti
europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo  3  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte  dei  conti,
ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n.  20,
riferisce,  almeno  annualmente,  al  Parlamento   sullo   stato   di
attuazione del PNRR. 
  8. Ai fini del rafforzamento delle attivita'  di  controllo,  anche
finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione,  delle
frodi, nonche' ad evitare i conflitti di interesse ed il  rischio  di
doppio finanziamento pubblico  degli  interventi  le  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti dal PNRR  possono  stipulare
specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 218.000 per l'anno  2021  e  di  euro
436.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede  ai
sensi dell'articolo 16.