ART. 8 
 
                (Coordinamento della fase attuativa) 
 
  1.  Ciascuna  amministrazione  centrale  titolare   di   interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative  attivita'
di  gestione,  nonche'  al  loro  monitoraggio,   rendicontazione   e
controllo.  A  tal  fine,   nell'ambito   della   propria   autonomia
organizzativa, individua,  tra  quelle  esistenti,  la  struttura  di
livello dirigenziale generale di riferimento  ovvero  istituisce  una
apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino  al
completamento  del  PNRR,  e  comunque  fino  al  31  dicembre  2026,
articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali  di  livello
non generale, adottando, entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  il  relativo
provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro  di
riferimento, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di  contatto
con il  Servizio  centrale  per  il  PNRR  per  l'espletamento  degli
adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare,
per la presentazione alla  Commissione  europea  delle  richieste  di
pagamento  ai  sensi  dell'articolo  24,  paragrafo  2  del  medesimo
regolamento. La stessa provvede a trasmettere  al  predetto  Servizio
centrale per il PNRR i dati finanziari e di  realizzazione  fisica  e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento
dei  relativi  milestone   e   target,   attraverso   le   specifiche
funzionalita' del sistema informatico di cui  all'articolo  1,  comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  3. La medesima struttura vigila affinche' siano adottati criteri di
selezione delle azioni coerenti con le regole  e  gli  obiettivi  del
PNRR ed  emana  linee  guida  per  assicurare  la  correttezza  delle
procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita' della spesa
ed  il  conseguimento  dei  milestone  e  target  e  di  ogni   altro
adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale  applicabile
al  PNRR.  Essa  svolge  attivita'  di  supporto  nella  definizione,
attuazione,  monitoraggio  e  valutazione  di  programmi  e  progetti
cofinanziati  ovvero  finanziati  da  fondi  nazionali,   europei   e
internazionali,  nonche'  attivita'  di  supporto  all'attuazione  di
politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR. 
  4. La struttura di cui al comma 1 vigila  sulla  regolarita'  delle
procedure e delle spese e adotta tutte  le  iniziative  necessarie  a
prevenire, correggere e sanzionare le irregolarita'  e  gli  indebiti
utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie  a  prevenire
le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il  rischio  di  doppio
finanziamento  pubblico  degli   interventi,   anche   attraverso   i
protocolli d'intesa di cui al  comma  13  dell'articolo  7.  Essa  e'
inoltre  responsabile  dell'avvio  delle  procedure  di  recupero   e
restituzione delle risorse indebitamente utilizzate,  ovvero  oggetto
di frode o doppio finanziamento pubblico. 
  5. Al fine  di  salvaguardare  il  raggiungimento,  anche  in  sede
prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali  del
PNRR, i bandi, gli avvisi e  gli  altri  strumenti  previsti  per  la
selezione  dei  singoli  progetti  e  l'assegnazione  delle   risorse
prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in  caso  di
mancato  raggiungimento,  nei  tempi   assegnati,   degli   obiettivi
previsti, e di riassegnazione  delle  somme,  fino  alla  concorrenza
delle risorse  economiche  previste  per  i  singoli  bandi,  per  lo
scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione
delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente  con  i
vincoli assunti con l'Unione europea. 
  6. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede  ai  sensi
dell'articolo 16. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021,  n.
130 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.