Art. 2 
 
Misure   urgenti   per   esperienze   di    formazione    e    lavoro
   professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione 
 
  1. Nelle more della attuazione della previsione di cui all'articolo
47, comma 6, del decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il  Ministro  della
istruzione, il Ministro  della  universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la  Conferenza
Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  n.  281
del 1997,  e'  consentita  l'attivazione  di  specifici  progetti  di
formazione   e   lavoro   nelle   pubbliche    amministrazioni    per
l'acquisizione, attraverso contratti di  apprendistato  di  cui  agli
articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  di
competenze  di  base  e  trasversali,  nonche'   per   l'orientamento
professionale da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal
fine e' istituito, a decorrere  dall'anno  2021,  un  apposito  fondo
presso lo stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal Dipartimento della
funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l'anno  2021
e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite
di spesa. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  700.000
per l'anno 2021 e a euro 1.000.000  a  decorrere  dall'anno  2022  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto  legge  29  novembre  2004,  n.  282   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.