Art. 3 
 
Misure per la valorizzazione del personale e  per  il  riconoscimento
                             del merito 
 
  1. All'articolo 52, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165
il comma 1-bis, e' sostituito dal seguente: 
    «1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del
personale docente  della  scuola,  delle  accademie,  conservatori  e
istituti assimilati, sono inquadrati  in  almeno  tre  distinte  aree
funzionali. La contrattazione  collettiva  individua,  una  ulteriore
area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione.  Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi
di  selettivita',   in   funzione   delle   capacita'   culturali   e
professionali, della qualita' dell'attivita' svolta e  dei  risultati
conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva
una riserva di almeno il 50 per  cento  delle  posizioni  disponibili
destinata all'accesso  dall'esterno,  le  progressioni  fra  le  aree
avvengono tramite  procedura  comparativa  basata  sulla  valutazione
positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio,
sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul  possesso  di  titoli
professionali e di studio ulteriori rispetto a  quelli  previsti  per
l'accesso all'area,  nonche'  sul  numero  e  sulla  tipologia  degli
incarichi rivestiti. All'attuazione del presente  comma  si  provvede
nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente.». 
  2. I limiti di spesa relativi al trattamento  economico  accessorio
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di
finanza  pubblica,  possono  essere  superati,  secondo   criteri   e
modalita' da definire nell'ambito dei contratti collettivi  nazionali
di lavoro e nei limiti delle risorse  finanziarie  destinate  a  tale
finalita'. 
  3. All'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla  dirigenza
in  aggiunta  all'accertamento   delle   conoscenze   delle   materie
disciplinate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza  osservate  e
prevedono la valutazione delle capacita',  attitudini  e  motivazioni
individuali, anche attraverso prove,  scritte  e  orali,  finalizzate
alla loro osservazione e valutazione  comparativa,  definite  secondo
metodologie e standard riconosciuti. 
    1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50  per  cento
dei posti da ricoprire,  destinata  al  corso-concorso  selettivo  di
formazione bandito dalla Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  ai
fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per  cento  dei
posti residui disponibili  sulla  base  delle  facolta'  assunzionali
autorizzate e' riservata, da  ciascuna  pubblica  amministrazione  al
personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso  dei  titoli
di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno
cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale.  Il  personale
di  cui  al  presente  comma  e'  selezionato  attraverso   procedure
comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione,  che
tengono conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei
titoli professionali,  di  studio  o  di  specializzazione  ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale,
della  tipologia  e  del  numero  degli   incarichi   rivestiti   con
particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire  e
sono volte ad assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le  aree  di
competenza osservate e prevedono prove scritte e orali  di  esclusivo
carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione  comparativa  e
definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo,
sono nominati membri  di  commissione  professionisti  esperti  nella
valutazione delle suddette dimensioni di competenza,  senza  maggiori
oneri.». 
  4. All'articolo 28-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, dopo il comma 3 e' inserito il  seguente:  «3-bis.  Al  fine  di
assicurare la valutazione delle capacita', attitudini  e  motivazioni
individuali, i concorsi di cui al comma  3  definiscono  le  aree  di
competenza osservate e prevedono prove scritte e  orali,  finalizzate
alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard
riconosciuti. A questo scopo, sono  nominati  membri  di  commissione
professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di
competenza, senza maggiori oneri.». 
  5. All'articolo 2, comma 15, del decreto legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
agosto 2021». 
  6.  Le  disposizioni  dei  commi  3  e  4  costituiscono   principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117,   terzo   comma,   della
Costituzione. A tal fine  la  Scuola  nazionale  dell'amministrazione
elabora apposte linee guida d'intesa con la Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. 
  7. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)   le   parole   «previo   assenso   dell'amministrazione    di
appartenenza» sono soppresse; 
    b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «E'  richiesto
il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza  nel  caso  in
cui si tratti di posizioni motivatamente  infungibili,  di  personale
assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione  di
appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per  cento
nella qualifica corrispondente a quella  del  richiedente.  E'  fatta
salva  la  possibilita'   di   differire,   per   motivate   esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo
di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio  diretto
ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e
terzo non si applicano al personale delle aziende e  degli  enti  del
servizio sanitario nazionale, per i quali e'  comunque  richiesto  il
previo assenso dell'amministrazione  di  appartenenza.  Al  personale
della scuola continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  in
materia.» 
  8. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, la lettera e-ter) e' sostituita dalla seguente: 
      «e-ter) possibilita' di richiedere, tra  i  requisiti  previsti
per  specifici  profili  o   livelli   di   inquadramento   di   alta
specializzazione, il possesso del titolo di dottore  di  ricerca.  In
tali  casi,  le  procedure  individuano  tra  le  aree  dei   settori
scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma
99, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  afferenti  al  titolo  di
dottore di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia  del  profilo  o
livello di inquadramento.»; 
    b) il comma 3-quater e' abrogato. 
  9. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti  parole:  «,
anche  ai  fini  dell'accesso  alle  carriere  nelle  amministrazioni
pubbliche nonche'  dell'integrazione  di  percorsi  professionali  di
elevata innovativita'»; 
    b) al comma 2, al primo periodo,  le  parole  «e  da  qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono soppresse
e,  al  terzo  periodo,  le  parole  «,  nonche'  le   modalita'   di
individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e
ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse. 
  10. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,
le parole «formazione alla ricerca» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dottorato di ricerca».