Art. 4 
 
                              Formez PA 
 
  1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, l'alinea e' sostituito dal  seguente:
«1. All'associazione Formez PA e' attribuita la funzione di  supporto
delle riforme e di  diffusione  dell'innovazione  amministrativa  nei
confronti dei soggetti associati. E' inoltre attribuita  la  funzione
di supporto per le attivita' di coordinamento, sviluppo e  attuazione
del PNRR ai soggetti  associati  e  al  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della  funzione  pubblica,  le  amministrazioni  dello  Stato  e   le
amministrazioni associate di cui all'articolo 1, possono avvalersi di
Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le
seguenti finalita':»; 
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo la parola «settore»,
sono inserite le seguenti: «reclutamento e»; 
    c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), prima del numero 1)  sono
inseriti i seguenti: «01) predisporre  e  organizzare,  su  richiesta
delle amministrazioni, procedure concorsuali e  di  reclutamento  del
pubblico  impiego,  secondo  le  direttive  del  Dipartimento   della
funzione pubblica, provvedendo  agli  adempimenti  necessari  per  lo
svolgimento delle procedure medesime; 
      02)  predisporre  modelli  per   l'implementazione   di   nuove
modalita' di accesso al pubblico impiego in relazione  all'attuazione
dei progetti del PNRR;»; 
    d) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo  il  numero  5),  e'
aggiunto il seguente: «5-bis) assistere le pubbliche  amministrazioni
nello sviluppo del  processo  di  digitalizzazione  dei  procedimenti
amministrativi, assicurandone l'omogeneita' a livello territoriale;»; 
    e) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola «tecnica»,
sono inserite le seguenti: «e supporto al PNRR:»; 
    f) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole
«cittadini  stessi»,  sono  inserite  le  seguenti:  «,  al  fine  di
agevolare il completamento del processo di digitalizzazione»; 
    g) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo il numero  5),  sono
aggiunti i seguenti: «5-bis) sviluppare forme  di  coordinamento  per
l'individuazione  e  la  realizzazione  dei  progetti  del  PNRR  che
coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali; 
      5-ter) sviluppare attivita' di analisi, studio  e  ricerca  per
l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse
del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali; 
      5-quater)  elaborare  modelli   di   lavoro   flessibile   alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare  riguardo
alle modalita' digitali e da remoto di svolgimento della  prestazione
lavorativa.»; 
    h) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3 (Organi di Formez PA). - 1. Sono organi di Formez PA: 
        a) il presidente; 
        b) il direttore generale; 
        c) il consiglio di amministrazione; 
        d) il collegio dei revisori; 
        e) l'assemblea. 
      2. Il presidente,  che  ne  ha  la  rappresentanza  legale,  e'
nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione  ed  e'  scelto
tra esperti con qualificata professionalita' ed esperienza  decennale
nel settore della formazione e  dell'organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni. 
      3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal  Presidente,
dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
dal Capo del dipartimento della  funzione  pubblica,  da  due  membri
designati dalla Conferenza Unificata in  rappresentanza  di  Regioni,
UPI e ANCI, nonche' da altri cinque membri di cui tre  designati  dal
Ministro per la pubblica amministrazione  e  due  dall'assemblea  tra
esperti di qualificata professionalita' nel settore della  formazione
e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 
      4. Il direttore generale e' nominato dal Consiglio, su proposta
del Presidente, e scelto tra  persone  di  comprovata  qualificazione
professionale ed esperienza lavorativa  pregressa  di  almeno  cinque
anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico  o  privato,  con
particolare riguardo alle  esperienze  maturate  nelle  attivita'  di
selezione e gestione del personale. 
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il  Ministro  per
la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei  revisori
dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  e  uno   appartenente   ai   ruoli
dirigenziali  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica in qualita' di presidente. 
      6. I compiti e le  modalita'  di  partecipazione  degli  organi
sociali sono definiti dallo  statuto  dell'associazione.  I  compensi
relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel  rispetto  dei
limiti indicati dalla legge e previa  approvazione  del  Dipartimento
della funzione pubblica.»; 
    i) all'articolo 5, dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con  decreto
del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione.  Si  applicano  gli
articoli 2 e  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361.». 
  2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  25
gennaio 2010, n. 6, in vigore fino alla data antecedente a quella  di
entrata in vigore del presente decreto, decade.  Entro  i  successivi
trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e  il  regolamento  interno
alle nuove funzioni. 
  3. Dalle disposizioni del presente articolo non  derivano  nuovi  o
ulteriori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Il  Dipartimento
della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
provvede alle attivita' di cui al presente articolo  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.