Art. 5 
 
                Scuola nazionale dell'amministrazione 
 
  1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera f),  e'  aggiunta  la
seguente: «f-bis) promuovere e sostenere, durante  l'intero  percorso
di carriera, la qualificazione, la  riqualificazione  e  lo  sviluppo
l'aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di
cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165.»; 
    b) all'articolo 3, comma 1 dopo la lettera  e),  e'  inserita  la
seguente:  «e-bis)   attivita'   di   ricerca   e   di   studio   per
l'individuazione  di  specifiche  tipologie  di  formazione  per   il
personale delle pubbliche amministrazioni preposto  allo  sviluppo  e
all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di  Ripresa
e Resilienza;»; 
    c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera c),  e'  aggiunta  la
seguente: «c-bis) il Segretario Generale.»; 
    d) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Il Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione
e' composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale,
dal Capo del Dipartimento  per  il  personale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, dal  Capo  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro della  pubblica
amministrazione,  di  cui   uno   su   indicazione   del   Presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante  nominato
dal Ministro dell'universita' e della ricerca, da  uno  nominato  dal
Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da uno nominato dal Ministro  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della
difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non  piu'  di
tre  nominati  da  ulteriori  Ministri  designati  con  decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  La  nomina  a  membro  del
comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non da' titolo
a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo. 
      2. Il Comitato di gestione approva il programma  annuale  della
Scuola  proposto  dal  Presidente,  il  bilancio  di   previsione   e
consuntivo e  le  variazioni  di  bilancio  proposti  dal  Segretario
Generale;  adotta  gli  altri  provvedimenti  previsti  dal  presente
decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo  15;  viene
sentito  dal  Segretario  Generale   in   merito   alla   definizione
dell'organizzazione interna della Scuola. 
      3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.»; 
    e) all'articolo 7: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Presidente  e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed  e'  scelto
tra i  magistrati  amministrativi,  ordinari  e  contabili,  tra  gli
avvocati dello stato o tra professori universitari ordinari, tra alti
dirigenti dello Stato di particolare e  comprovata  qualificazione  o
tra altri soggetti  parimenti  dotati  di  particolare  e  comprovata
qualificazione professionale,  che  abbiano  diretto  per  almeno  un
quinquennio istituzioni  pubbliche  di  alta  formazione  o  ricerca,
ovvero  per  almeno  dieci   anni,   anche   non   continuativamente,
istituzioni private di alta  formazione  riconosciute  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca.»; 
      2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere  confermato  una
sola volta.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente  e'
vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale  e  presiede
il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attivita'  didattica  e
scientifica  della  Scuola  ed  elabora  le  strategie  di   sviluppo
dell'attivita' di formazione, d'intesa con il Segretario  Generale  e
sentito  il  Comitato  Scientifico,  mediante  la  progettazione,  la
programmazione e la realizzazione di attivita'  di  partenariato  con
Universita' e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali.
Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le  commissioni
esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il
Presidente nomina i docenti della Scuola,  esercita  tutte  le  altre
attribuzioni  previste  dal  presente  decreto  legislativo   e   dal
regolamento, e redige il programma triennale e il  programma  annuale
della Scuola d'intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato
Scientifico.»; 
    f) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 8 (Segretario Generale). - 1. Il Segretario  Generale  e'
scelto tra soggetti di  comprovata  qualificazione  professionale  ed
esperienza gestionale,  almeno  quinquennale,  maturata  nel  settore
pubblico o privato e  nell'organizzazione  e  gestione  di  strutture
complesse.  Il  Segretario  Generale  e'  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica
amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario Generale dura  in
carica quattro anni e puo' essere confermato. 
      2. Il Segretario Generale coadiuva il  Presidente  e  attua  le
delibere del Comitato di Gestione, e' responsabile del  funzionamento
della struttura interna e ne dirige le  attivita',  assicurandone  il
coordinamento,  sovrintende  allo  svolgimento  delle  attivita'   di
supporto alla funzione didattica  e  scientifica.  Nello  svolgimento
delle sue funzioni il Segretario Generale: 
        a)  concorre  alla  definizione  del  programma  triennale  e
annuale della Scuola; 
        b) predispone progetti di sviluppo  della  Scuola  attraverso
accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani  e
stranieri; 
        c) sovraintende alla  gestione  amministrativa,  contabile  e
finanziaria e propone  il  regolamento  contabile  e  finanziario  al
Comitato di gestione, che lo approva; 
        d) e' titolare del centro di responsabilita'  amministrativa;
predispone il  bilancio  di  previsione  e  le  eventuali  variazioni
nonche' il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato  di
gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni  previste
dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui  all'articolo
15 e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di
cui all'articolo 15, comma 5; 
        e)  effettua  la  ricognizione  dei  fabbisogni  e   la   sua
programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
        f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli  uffici
secondo quanto previsto dal documento di programmazione; 
        g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia
di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria; 
        h) nomina i dirigenti della Scuola.»; 
    g) le parole «dirigente amministrativo»  ovunque  ricorrano  sono
sostituite dalle seguenti: «Segretario Generale»; 
    h) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole «articolo  15»,  sono
aggiunte le seguenti: «, comma 1»; 
    i) all'articolo 14: 
      1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1.  Il  Presidente,
se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva  il  trattamento
economico in godimento. Il trattamento del Presidente e' incrementato
da un'indennita' di carica stabilita con decreto del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   o   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, a tale fine delegato, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.»; 
      2) dopo il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Il
trattamento  economico  complessivo  del   Segretario   Generale   e'
articolato in una voce retributiva non superiore alla misura  massima
del trattamento  economico  fondamentale  dei  dirigenti  preposti  a
ufficio dirigenziale generale incaricati ai  sensi  dell'articolo  19
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  in  un
emolumento accessorio stabilito  con  decreto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, nel rispetto dei principi  definiti  dall'articolo  24
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e  nei  limiti  della
vigente normativa.»; 
    l) all'articolo 15, il comma 1, e' sostituito dal  seguente:  «1.
Il Segretario generale definisce con  proprie  delibere,  sentito  il
Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola  e  detta
le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.»; 
    m) all'articolo  15,  comma  2,  le  parole  «al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
    n) all'articolo 18, comma 1, dopo  le  parole  «del  Presidente»,
sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Segretario Generale,»; 
    o) le parole «e l'innovazione» ovunque ricorrano sono soppresse. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  la  Scuola   nazionale   dell'amministrazione   adegua   il
regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento  alle
nuove disposizioni. 
  3.  All'attuazione  del  presente  articolo  la  Scuola   nazionale
dell'amministrazione provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.