Art. 5 Scuola nazionale dell'amministrazione 1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: «f-bis) promuovere e sostenere, durante l'intero percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione e lo sviluppo l'aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»; b) all'articolo 3, comma 1 dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) attivita' di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;»; c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) il Segretario Generale.»; d) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Il Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro della pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non da' titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo. 2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e consuntivo e le variazioni di bilancio proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Segretario Generale in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola. 3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.»; e) all'articolo 7: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed e' scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'universita' e della ricerca.»; 2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente e' vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attivita' di formazione, d'intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attivita' di partenariato con Universita' e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d'intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato Scientifico.»; f) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Segretario Generale). - 1. Il Segretario Generale e' scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse. Il Segretario Generale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario Generale dura in carica quattro anni e puo' essere confermato. 2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, e' responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attivita', assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attivita' di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale: a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola; b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri; c) sovraintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva; d) e' titolare del centro di responsabilita' amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonche' il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all'articolo 15 e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5; e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione; g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria; h) nomina i dirigenti della Scuola.»; g) le parole «dirigente amministrativo» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «Segretario Generale»; h) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole «articolo 15», sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»; i) all'articolo 14: 1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente e' incrementato da un'indennita' di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»; 2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il trattamento economico complessivo del Segretario Generale e' articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa.»; l) all'articolo 15, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.»; m) all'articolo 15, comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «del Presidente», sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Segretario Generale,»; o) le parole «e l'innovazione» ovunque ricorrano sono soppresse. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni. 3. All'attuazione del presente articolo la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.