Art. 6 
 
            Piano integrato di attivita' e organizzazione 
 
  1. Per assicurare  la  qualita'  e  la  trasparenza  dell'attivita'
amministrativa e migliorare la qualita' dei servizi  ai  cittadini  e
alle imprese e procedere alla costante e progressiva  semplificazione
e reingegnerizzazione dei processi anche in  materia  di  diritto  di
accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di
ogni  ordine  e  grado  e  delle  istituzioni   educative,   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con piu' di cinquanta dipendenti,  entro  il  31  dicembre  2021
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione, di seguito
denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e,
in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  e
della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
  2. Il Piano ha durata triennale,  viene  aggiornato  annualmente  e
definisce: 
    a) gli obiettivi programmatici  e  strategici  della  performance
secondo i principi e criteri direttivi di cui  all'articolo  10,  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
    b) la strategia di gestione del  capitale  umano  e  di  sviluppo
organizzativo, anche mediante il  ricorso  al  lavoro  agile,  e  gli
obiettivi   formativi   annuali   e   pluriennali,   finalizzati   al
raggiungimento  della  completa   alfabetizzazione   digitale,   allo
sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze  trasversali  e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio  del
personale correlati  all'ambito  d'impiego  e  alla  progressione  di
carriera del personale; 
    c) compatibilmente con le risorse  finanziarie  riconducibili  al
Piano di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove  risorse
e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre  alle
forme  di  reclutamento  ordinario,  la  percentuale   di   posizioni
disponibili  nei  limiti  stabiliti  dalla   legge   destinata   alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e  le
modalita' di valorizzazione a tal fine dell'esperienza  professionale
maturata e dell'accrescimento culturale conseguito  anche  attraverso
le attivita' poste in essere ai sensi della lettera b); 
    d) gli strumenti e le fasi per giungere  alla  piena  trasparenza
dell'attivita'  e  dell'organizzazione  amministrativa  nonche'   per
raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; 
    e) l'elenco delle procedure da  semplificare  e  reingegnerizzare
ogni anno, anche mediante il ricorso alla  tecnologia  e  sulla  base
della consultazione degli utenti,  nonche'  la  pianificazione  delle
attivita' inclusa la graduale  misurazione  dei  tempi  effettivi  di
completamento  delle  procedure   effettuata   attraverso   strumenti
automatizzati; 
    f) le modalita' e le azioni finalizzate  a  realizzare  la  piena
accessibilita' alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte  dei
cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita'; 
    g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno  rispetto  della
parita'  di  genere,  anche  con  riguardo  alla  composizione  delle
commissioni esaminatrici dei concorsi. 
  3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio degli esiti, con
cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso
rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti di
cui al decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  nonche'  del
monitoraggio  dei  procedimenti  attivati  ai   sensi   del   decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 
  4. Le pubbliche amministrazioni di cui  al  comma  1  del  presente
articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro  il  31
dicembre di ogni anno sul proprio sito istituzionale e lo inviano  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 
  5. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con uno o piu'  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, sono individuati e abrogati gli adempimenti  relativi  ai  piani
assorbiti da quello di cui al presente articolo. 
  6. Entro il medesimo termine di cui al  comma  4,  il  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  9,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  adotta  un
Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni  di  cui
al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalita'  semplificate  per
l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti. 
  7. In caso di mancata adozione del Piano  trovano  applicazione  le
sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, ferme restando  quelle  previste  dall'articolo
19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 25  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.